LA FINANZIARIA 2016
CIRCOLARE - Pubblicato il: 11 gennaio 2016 - Da: G. Manzana E. Iori
Legge 28.12.2015, n. 208 - Recentemente è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Finanziaria 2016, c.d. “Legge di stabilità”, in vigore dal 1.1.2016. Di seguito riportiamo in dettaglio il contenuto delle principali disposizioni di carattere fiscale nonché delle disposizioni di maggior interesse:
IMU: commi da 10 a 13, 15 e 53
IMMOBILI IN COMODATO A PARENTI
In sede di approvazione è stato rivisto il trattamento dell’unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale.
Fino ad ora era facoltà del singolo Comune regolamentare tale fattispecie in autonomia.
Con l’entrata in vigore della legge di stabilità, la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
• il contratto sia registrato;
• il comodante (possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato).
Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato al Comune mediante presentazione di dichiarazione IMU.
ESENZIONE TERRENI AGRICOLI
E’ riconosciuta l’esenzione IMU per i terreni agricoli:
• ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla CM 14.6.93, n. 9;
• posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
• ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della Legge n. 448/2001;
• ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
DISPOSIZIONI IMI/IMIS PROVINCIA DI TRENTO E BOLZANO
Con riferimento alle imposte (IMI e IMIS) previste in Provincia di Bolzano e di Trento in “sostituzione” all’IMU:
• è eliminata la possibilità, riconosciuta alle Province Autonome di Trento e Bolzano, di assoggettare ad IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale;
• a decorrere dal 2014 anche dette imposte, così come l’IMU, sono alternative all’IRPEF per la componente immobiliare. In altre parole, quindi, la rendita catastale degli immobili non locati assoggettati ad IMI / IMIS non concorre alla base imponibile IRPEF.
RIDUZIONE IMU IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
In sede di approvazione, inserendo il nuovo comma 6-bis all’art. 13, DL n. 201/2011, è disposto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l’ammontare dell’IMU dovuta, così come risultante dall’applicazione dell’aliquota fissata dal Comune, è ridotto del 25% (va versato il 75%).
TASI: commi 14, 28 e 54
ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
È confermata la modifica a seguito della quale l’esenzione TASI già riconosciuta per i terreni agricoli è estesa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9) e compresa la «quota inquilini» dovuta dall’occupante non proprietario (conduttore o comodatario) che utilizza l’immobile come prima casa.
FABBRICATI “BENI MERCE”
Per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, c.d. “beni merce”, l’aliquota TASI è ridotta allo 0,1% fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. È riconosciuta la facoltà ai Comuni di aumentare detta aliquota fino allo 0,25% ovvero diminuirla fino ad azzerarla
MAGGIORAZIONE ALIQUOTE
In sede di approvazione è stato stabilito che, per il 2016, con riferimento agli immobili non esenti, il Comune può mantenere le maggiorazioni TASI di cui all’art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, nella stessa misura applicata per il 2015 ovvero il Comune può determinare l'aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6% e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Detti limiti possono essere maggiorati di un ulteriore 0,8% a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.
RIDUZIONE TASI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
Come previsto ai fini IMU, anche ai fini TASI è introdotta una riduzione dell’imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato.
IVIE: comma 16
È confermata, l’esenzione IVIE per l’immobile posseduto all’estero che costituisce l’abitazione principale (comprese le relative pertinenze) nonché la casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale esenzione non trova applicazione se l’immobile in Italia risulterebbe di lusso (A/1, A/8 o A/9). In tali casi va applicata l’aliquota ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, di € 200, eventualmente rapportata al periodo durante il quale si realizza la destinazione ad abitazione principale.
Per l’immobile abitazione principale di più soggetti, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica.
IRES: commi da 61 a 66 e 69
In sede di approvazione è stato previsto che a decorrere dall’1.1.2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016, l’aliquota IRES è fissata nella misura del 24% (anziché 27,5%).
IRAP: commi da 70 a 73 e da 123 e 124
ESENZIONE IRAP AGRICOLTURA:
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (in generale dal 2016), ai sensi della quale sono esenti IRAP gli esercenti attività agricole ex art. 32, TUIR.
ULTERIORE DEDUZIONE IRAP:
È aumentata da € 2.500 a € 5.000 l’ulteriore deduzione prevista ai fini IRAP dall’art. 11, comma 4- bis, lett. d-bis), D.Lgs. n. 446/97 a favore delle snc / sas / ditte individuali / lavoratori autonomi, che pertanto risulta così individuata. La nuova misura in esame è applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, nella generalità dei casi, quindi dal 2016.
IVA: commi 126 e 127 e comma 6
NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA:
È sostituito integralmente l’art. 26, DPR n. 633/72, in materia di “Variazioni dell’imponibile o dell’imposta”, prevedendo con particolare riferimento al mancato incasso della fattura, in tutto o in parte, una disciplina più puntuale rispetto alla precedente.
La nota di credito può essere emessa in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte:
a) in presenza di una procedura concorsuale / accordo di ristrutturazione dei debiti / piano attestato di risanamento dalla data di assoggettamento alla procedura / decreto di omologa dell’accordo / pubblicazione nel Registro delle Imprese (nuovo comma 4, lett. a).
Va evidenziato che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto che dispone l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. In capo all’acquirente / committente non sussiste l’obbligo di annotazione della nota di credito nel registro delle fatture emesse / corrispettivi;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (nuovo comma 4, lett. b). Come previsto dal nuovo comma 12 una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
− in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni / crediti da pignorare;
− in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulta la mancanza di beni da pignorare / impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
− qualora, dopo che per 3 volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
Infine la nota di credito può essere emessa, ricorrendone i presupposti, anche da parte dell’acquirente / committente debitore dell’imposta in applicazione del reverse charge ex artt. 17 o 74, DPR n. 633/72 o 44, DL n. 331/93 (nuovo comma 10).
Le novità sopra esaminate sono applicabili:
• con riferimento alla fattispecie di cui alla lett. a) alle procedure concorsuali attivate successivamente al 31.12.2016;
• con riferimento alle altre fattispecie anche alle operazioni effettuate anteriormente al 31.12.2016.
AUMENTO ALIQUOTE IVA:
È confermato il rinvio dell’aumento dell’Iva prevedendo:
- l’aumento al 13% dell’aliquota iva del 10% a partire dal 2017
- l’aumento al 24% a decorrere dal 2017 e del 25% dal 2018 dell’aliquota iva del 22%
CANONE RAI: commi da 152 a 160
A partire dal 01.01.2016 il canone di abbonamento per uso privato è ridotto a € 100 (anziché € 113,5) per il 2016; Il pagamento del canone, per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura, avviene previo addebito dello stesso nelle fatture emesse dall’azienda fornitrice dell’energia elettrica.
In sede di approvazione è stata prevista la ripartizione in 10 rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza di pagamento successiva a quella delle rate (le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre).
Per il 2016 nella prima fattura successiva all’1.7.2016 saranno addebitate cumulativamente tutte le rate scadute;
Il canone è dovuto una sola volta, in relazione a tutti gli apparecchi, detenuti nei luoghi adibiti dal contribuente a propria residenza e dimora, dallo stesso e dai soggetti appartenenti alla sua famiglia anagrafica così come definita dall’art. 4, DPR n. 223/89;
RISCOSSIONE: comma 129 e da commi 134 a 138
COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO:
In sede di approvazione è stato disposto a favore di imprese / lavoratori autonomi la proroga anche per il 2016 della possibilità, prevista dall’art. 12, comma 7-bis, DL n. 145/2013, di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con crediti certi e liquidi maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Le modalità operativa verranno definite con apposito Decreto.
NUOVA RATEAZIONE CARTELLE:
In sede di approvazione, ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015 dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito di:
• accertamento con adesione;
• rinuncia all’impugnazione;
è riconosciuta la possibilità di essere riammessi alla rateazione, secondo il piano originario, limitatamente alle imposte dirette purché riprendano il versamento della prima delle rate scadute entro il 31.5.2016.
A tal fine, entro 10 giorni successivi al versamento il soggetto interessato deve trasmettere copia della relativa quietanza all’Ufficio che dispone la sospensione delle somme eventualmente iscritte a ruolo, anche se rateizzate ex art. 19, DPR n. 602/73.
Quest’ultimo ricalcola le rate dovute considerando tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci del piano di rateazione originario e, una volta verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio delle somme iscritte a ruolo.
Qualora siano versate somme superiori all’importo ricalcolato, le stesse non sono ripetibili.
In caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive, il contribuente decade dal piano di rateazione al quale è stato riammesso, senza ulteriori proroghe.
REQUISITI E AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”: comma 55 e da 76 a 84
NUOVO REQUISITO “PRIMA CASA”
In sede di approvazione, in materia di agevolazioni “prima casa”, è stato introdotto il nuovo comma 4-bis alla Nota II-bis), DPR n. 131/86 in base al quale il soggetto già proprietario della “prima casa” può acquistare la “nuova prima casa” applicando le relative agevolazioni anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.
Se entro detto termine annuale la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l’applicazione delle agevolazioni.
LEASING AGEVOLATO “PRIMA CASA”
In sede di approvazione è stata introdotta una serie di interessanti disposizioni tendenti ad agevolare l’acquisto della “prima casa” mediante un contratto di leasing.
Il ricorso a tale modalità d’acquisto consente di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% relativamente:
a) ai canoni e relativi oneri accessori per un importo non superiore a € 8.000;
b) al prezzo di riscatto per un importo non superiore a € 20.000.
Quanto sopra è riconosciuto a condizione che:
• l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna;
• il soggetto interessato:
− abbia un’età inferiore a 35 anni e un reddito complessivo non superiore a € 55.000 all’atto della stipula del contratto;
− non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
Se il soggetto ha un’età pari o superiore a 35 anni la predetta detrazione è ridotta del 50%.
Sono previste altresì le seguenti agevolazioni ai fini delle imposte indirette:
− è applicata l’imposta di registro dell’1,50% alle cessioni di case di abitazioni non di lusso effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere concesse in leasing ricorrendo i requisiti “prima casa”, in capo all’utilizzatore, di cui alla Nota II-bis all’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
− le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (€ 200).
Nel caso di cessioni effettuate direttamente dall’impresa di costruzioni l’imposta di registro e ipocatastali sono applicabili in misura fissa.
In caso di cessione del contratto di leasing in esame è applicabile l’imposta di registro del 9%, ridotta all’1,5% in presenza delle condizioni “prima casa”.
L’agevolazione in esame è applicabile dall’1.1.2016 al 31.12.2020.
DETRAZIONI FISCALI: commi 56, da 74 e 87 e da 954 a 955
DETRAZIONE IVA ACQUISTO UNITA’ IMMOBILIARI RESIDENZIALI:
In sede di approvazione è stata inserita un’interessante agevolazione consistente nella possibilità di detrarre dall’IRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’IVA relativa all’acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute dalle imprese costruttrici.
La detrazione:
• spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2016;
• va ripartita in 10 quote annuali.
DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO:
È disposta la proroga, per le spese sostenute fino al 31.12.2016, alle condizioni previste per il 2015, sia della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR che per quelli di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006.
Allo stesso modo è confermata la proroga della detrazione IRPEF del 50%, su una spesa massima di euro 10.000, sulle spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per forni) finalizzati all’arredo dell’immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
BONUS “MOBILI GIOVANI COPPIE”:
È stata introdotta una nuova detrazione IRPEF, pari al 50% su una spesa massima di euro 16.000, riservata alle giovani coppie (coniugi ovvero conviventi more uxorio) per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione a condizione che:
• gli stessi costituiscano nucleo familiare da almeno 3 anni;
• in cui almeno uno dei 2 non abbia superato i 35 anni di età;
• acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
Detta spesa deve essere sostenuta dall’1.1 al 31.12.2016 e la detrazione va ripartita in 10 quote annuali.
SPESE FUNEBRI
A partire dall’anno d’imposta 2015 le spese funebri sono detraibili ai fini IRPEF per un importo non superiore ad € 1.550 per ciascun evento verificatosi nell’anno.
SPESE UNIVERSITARIE
A partire dall’anno d’imposta 2015
• è specificato che la disposizione si riferisce ai corsi presso Università statali e non statali;
• relativamente alle spese per corsi presso Università non statali è previsto che l’importo detraibile non può essere superiore a quello stabilito annualmente con specifico DM per ciascuna Facoltà universitaria, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.
ASSEGNAZIONE E RIVALUTAZIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA: commi da 115 a 120 e da 887 a 896
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA:
È riproposta l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci.
È infatti consentito alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, applicando le disposizioni di seguito esaminate.
L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2016 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2015, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2015.
A tal fine è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% calcolata sulla differenza tra:
• il valore dei beni assegnati;
• il costo fiscalmente riconosciuto.
In mancanza di uno specifico riferimento alla “sostituzione” dell’IVA, quest’ultima va applicata con le regole ordinarie.
Per le assegnazioni / cessioni soggette a imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 13%.
In sede di assegnazione la società può richiedere che il valore normale degli immobili sia determinato su base catastale, ossia applicando alla relativa rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86.
In caso di cessione, al fine della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.
In sede di approvazione è stato modificato il trattamento fiscale in capo al socio assegnatario limitando la non applicazione dell’art. 47, TUIR, ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8.
Di conseguenza, ora, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) l’operazione non risulta più fiscalmente irrilevante, in quanto per lo stesso è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società.
Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:
• nella misura del 60% entro il 30.11.2016;
• il rimanente 40% entro il 16.6.2017.
Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni e che entro il 30.9.2016 si trasformano in società semplici.
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI:
È riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.
È possibile provvedere all’affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%.
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:
• 16% per i beni ammortizzabili;
• 12% per i beni non ammortizzabili.
In sede di approvazione è stato disposto che, limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d’imposta in corso all’1.12.2017 (2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI:
Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
alla data dell’1.1.2016, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2016 il termine entro il quale provvedere:
• alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
• al versamento dell’imposta sostitutiva. In sede di approvazione è stata “unificata” all’8% la misura dell’imposta sostitutiva dovuta per le partecipazioni qualificate / non qualificate e per i terreni.
AGGIORNAEMNTO RENDITE CATASTALI : commi da 21 a 24
Dal 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, categorie catastali dei gruppi D ed E, va effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.
Dalla stima diretta volta alla quantificazione della rendita catastale vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Da ciò consegue che non risultano più assoggettati ad IMU gli impianti ed i macchinari “imbullonati”.
È possibile presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti (procedura DOCFA), in base a dette nuove modalità. Solo per il 2016, se l’atto di aggiornamento è presentato entro il 15.6.2016, la rendita catastale rideterminata ha effetto dall’1.1.2016.
MAXI AMMORTAMENTI: commi da 91 a 94 e 97
A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è incrementato del 40% (così, ad esempio, un cespite acquistato per € 60.000 rileva per il calcolo degli ammortamenti per € 84.000).
In sede di approvazione è stata disposta l’irrilevanza dell’incremento di costo ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Sono esclusi dall’incremento gli investimenti:
- in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- in fabbricati e costruzioni;
CREDITO D’IMPOSTA GASOLIO AUTOTRASPORTATORI: comma 645
In sede di approvazione è stato previsto che il credito d’imposta relativo al gasolio a favore degli autotrasportatori di cui all’Elenco 2, allegato alla Finanziaria 2014, a decorrere dal 2016 non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI CON PATTI CONTRARI ALLA LEGGE: comma 59
In particolare si evidenzia che:
1) è obbligo del locatore provvedere a:
registrare il contratto di locazione entro il termine perentorio di 30 giorni
fornire “documentata comunicazione” dell’avvenuta registrazione al conduttore e all’amministratore di condominio entro i successivi 60 giorni;
2) Risulta nullo ogni accordo mirato a determinare un importo del canone superiore a quello risultante dal contratto scritto. Quanto versato in più dall’inquilino va richiesto entro sei miei dalla riconsegna dell’immobile, anche se non c’è stata alcuna scrittura privata ma i soldi in più siano stati dati senza formalità.
3) Per i soggetti che optano per l’applicazione della cedolare secca, in caso di contratti di locazione non registrati, registrati con importo inferiore a quello effettivo ovvero registrati con un contratto di comodato fittizio, la durata della locazione è stabilita in 4 anni dalla data di registrazione del contratto (volontaria o d’ufficio) e il canone di locazione annuo è fissato nella misura pari al triplo della rendita catastale maggiorata dell’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell’aumento ISTAT ovvero al canone effettivamente stabilito dalle parti, se il contratto prevede un canone inferiore.
4) Al ricorrere di casi di nullità, il conduttore può rivolgersi “all’autorità giudiziaria” al fine di richiedere che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dai citati commi 1 e 3 dell’art. 2. Tale richiesta può essere presentata dal conduttore anche nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione, entro 30 giorni.
COMUNICAZIONE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS: comma 396
Relativamente alla comunicazione riguardante le cessioni gratuite di beni di cui all’art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72, a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS effettuata dal cedente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e alla GdF è previsto:
• l’aumento a € 15.000 del limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la suddetta comunicazione;
• l’esonero della stessa, senza limiti di valore, in caso di beni facilmente deperibili.
LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE: commi da 898 a 899 e da 902 e 903
Con la modifica dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 è aumentato da € 1.000 a € 3.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera.