FATTURAZIONE ELETTRONICA
CIRCOLARE - Pubblicato il: 30 aprile 2015 - Da: G. Manzana E. Iori
Gentile cliente, con la presente siamo a ricordarLe che dal 31.3.2015 scatta l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei rapporti commerciali intrattenuti con la Pubblica Amministrazione.
Soggetti interessati
Sono obbligati ad emettere fattura elettronica tutti i soggetti che cedono beni o servizi alle:
- Amministrazioni dello Stato
- Istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative
- Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
- Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi ed associazioni
- Istituzioni universitarie
- Istituti autonomi case popolari (IACP)
- CCIAA e loro associazioni
- Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali
- Amministrazioni, aziende e Enti del SSN
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)
- Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/99 (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ecc.)
- CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore)
- Amministrazioni indicate nell’elenco ISTAT
- Autorità indipendenti
- Amministrazioni autonome
- Amministrazioni locali individuate nell’elenco ISTAT
Decorrenza
Dal 31 marzo 2015 l’emissione della fattura elettronica diviene obbligatoria nei rapporti commerciali con le Amministrazioni sopra citate. Dalla predetta data, tali Amministrazioni non possono accettare fatture emesse in forma cartacea e conseguentemente non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico. L’articolo 6, comma 6 del Dm 3 aprile 2013, n. 55, infatti, dispone che, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, le pubbliche amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico.
Emissione
La fattura elettronica deve essere emessa nel formato XML (eXtensible Markup Language) non contenente funzionalità che possano in alcun modo modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.
Essa deve:
- essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale;
- riportare il codice dell’Ufficio destinatario (consultabile sul sito Internet www.indicepa.gov.it.) della fattura elettronica, il codice CUP e il codice CIG attribuiti all’operazione;
- riportare tutti gli altri dati richiesti nelle fatture.
Trasmissione
Dopo aver predisposto la fattura in formato elettronico la stessa va inoltrata al SDI (Sistema di interscambio) il quale effettua una serie di controlli sul documento:
- In caso di esito positivo la fattura viene inviata alla Pubblica Amministrazione destinataria e se la trasmissione va a buon fine, al soggetto trasmittente è inviata una ricevuta di consegna;
- In caso contrario il SDI invia una notifica di “mancata consegna”.
La Pubblica Amministrazione destinataria invia al SDI una notifica di riconoscimento / rifiuto della fattura ricevuta la quale viene inoltrata al soggetto trasmittente.
La fattura elettronica si considera inviata elettronicamente e ricevuta dalle Pubbliche Amministrazioni solo a fronte della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio.
Rendiamo noto che le Camere di Commercio mettono a disposizione delle piccole medie imprese italiano un servizio gratuito che consente in un’unica soluzione online la compilazione, la trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio e la completa gestione di 24 fatture nell’arco dell’anno. Per accedere basta inserire nel dispositivo in uso la propria Carta Nazionale dei Servizi (CNS) che potrà essere utilizzata anche per apporre la firma digitale, come richiesto dalla normativa, per garantire l'autenticità dell'origine e l’integrità del contenuto verso la Pubblica Amministrazione destinataria della fattura.
Per maggiori informazioni rimandiamo al seguente link:
https://fattura-pa.infocamere.it/fpmi/service
Conservazione
La conservazione può essere affidata a terzi fermo restando che le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica. Nello specifico vi è l’obbligo di conservare in modalità elettronica le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, sia per l’emittente che per il destinatario delle stesse.
Preme sottolineare che il processo di conservazione va effettuato entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.