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BONUS RICERCA E SVILUPPO

circolari

CIRCOLARE - Pubblicato il: 6 marzo 2015- Da: G. Manzana E. Iori

Gentile cliente,

con la presente siamo a comunicarLe che la legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 35-36) ha modificato le regole per la fruizione del beneficio per le spese riferite alla ricerca, ampliandone i contenuti previsti dall’originario articolo 3 del Dl 145/2013.

Soggetti interessati

Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Non è più previsto alcun limite di fatturato per le imprese beneficiarie.

Decorrenza

L’agevolazione riguarda gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

I costi agevolabili

I costi agevolabili, connessi allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, sono:

a) costi relativi al personale altamente qualificato (dipendenti, esclusi quelli con mansioni amministrative, contabili e commerciali, compresi quelli con contratto a progetto); il costo si calcola in base alla retribuzione lorda e i contributi obbligatori (quali gli oneri previdenziali e assistenziali) e va considerato nella misura e per il periodo in cui il personale svolge attività di ricerca e sviluppo;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio con costo unitario non inferiore a 2mila euro (al netto dell’Iva), nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti di ammortamento fermo restando il vincolo di riferirsi alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con enti di ricerca, organismi equiparati e con altre imprese comprese le start up innovative;

d) le spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologa, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Meccanismo di calcolo

Sono agevolabili le spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è quella risultante dagli investimenti realizzati nel periodo decorrente dalla costituzione delle stesse.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura:

- del 50% della spesa incrementale relativa ai costi di cui ai punti a) e c),

- del 25% della spesa incrementale relativa ai costi di cui ai punti b) e d).

L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta da indicare nel modello Unico, non è tassato ai fini IRPEF/IRES e IRAP ed è utilizzabile esclusivamente mediante compensazione.

Limiti e vincoli

Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario e con una soglia minima di spesa pari ad almeno 30mila euro,

Le spese per ricerca e sviluppo devono essere certificate dal soggetto incaricato della revisione legale, dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devo devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.

 

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