BLACK LIST
CIRCOLARE - Pubblicato il: 14 marzo 2016 - Da: G. Manzana E. Iori
Entro il termine per la trasmissione della comunicazione clienti-fornitori 2015 occorrerà inviare, utilizzando lo stesso “modello di comunicazione polivalente”, la comunicazione “black list”.
Tale comunicazione è obbligatoria solo per le operazioni attive/passive di importo complessivo superiore ad euro 10.000.
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono obbligati alla comunicazione i soggetti passivi Iva (imprese/lavoratori autonomi) che effettuano, nei confronti di operatori economici (non privati) aventi sede o domicilio nei c.d. paesi “black list” cessioni/acquisti di beni o prestazioni di servizi.
Risultano obbligati alla comunicazione anche gli enti non commerciali, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e i rappresentanti fiscali.
SOGGETTI ESONERATI
Sono esonerati:
- I contribuenti minimi (ex art. 27, c. 1 e 2, DL n. 98/2011);
- I soggetti forfetari (ex art. 1, c. da 54 a 89);
OPERAZIONI DA COMUNICARE
Risultano oggetto di comunicazione le operazioni, attive e passive, di ammontare complessivo annuale superiore ad euro 10.000.
La Circolare 30.12.2014, n. 31/E, ha precisato che tale limite non va inteso per singola operazione, ma che lo stesso “… debba riferirsi al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list.”
PERIODICITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il D.Lgs. n. 175/2014 ha previsto la presentazione della comunicazione in esame con periodicità annuale (prima mensile/trimestrale) ma non ha chiarito il termine di effettuazione dell’adempimento. È verosimile desumere che il termine di invio coincida con quello dello spesometro ossia:
- 11.04.2016 (il 10 cade di domenica) per i contribuenti mensili;
- 20.04.2016 per i contribuenti trimestrali.
PAESI “BLACK LIST” – Elenco aggiornato
Alderney | Filippine | Kiribati – ex Isole Gilbert | Samoa |
Andorra | Gibilterra | Libano | Saint Lucia |
Anguilla | Mauritius | Liberia | Saint Vincent e Grenadine |
Antigua | Grenada | Liechtenstein | Sant'Elena |
Antille Olandesi | Guatemala | Macao | Sark (Isole del Canale) |
Aruba | Guernsey - Isole del Canale | Maldive | Seychelles |
Bahamas | Herm – Isole del Canale | Malesia | Singapore |
Barhein | Hong Kong | Monaco | Svizzera |
Barbados | Isola di Man | Montserrat | Taiwan |
Barbuda | Isole Cayman | Nauru | Tonga |
Belize | Isole Cook | Niue | Tuvalu (ex Isole Ellice) |
Bermuda | Isole Marshall | Nuova Caledonia | Uruguay |
Brunei | Isole Turks e Caicos | Oman | Vanuatu |
Costarica | Isole Vergini britanniche | Panama | |
Dominica | Isole Vergini statunitensi | Polinesia francese | |
Ecuador | Jersey – Isole del Canale | Saint Kitts e Nevis | |
Emirati Arabi Uniti | Gibuti (ex Afar e Issas) | Salomone |
Il DM 30.3.2015 ha modificato la lista di cui al DM 21.11.2001 relativamente alle operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede nelle Filippine, Malesia, Singapore e Hong Kong. Da tale data infatti, questi non rientrano più nei paesi c.d. “black list” la comunicazione relativa al 2015 andrà comunque effettuata.
REGIME SANZIONATORIO
Come previsto dall’art. 1, comma 3, DL n. 40/2010, e come modificato dalla riforma del sistema sanzionatorio in vigore dal 01/01/2016, in caso di:
- della comunicazione;
- comunicazione inviata con dati incompleti / non veritieri;
è applicabile la sanzione, da € 500 a € 4.000. In presenza delle condizioni previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/97, è possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso.