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BLACK LIST

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CIRCOLARE - Pubblicato il: 14 marzo 2016 - Da: G. Manzana E. Iori

Entro il termine per la trasmissione della comunicazione clienti-fornitori 2015 occorrerà inviare, utilizzando lo stesso “modello di comunicazione polivalente”, la comunicazione “black list”.

Tale comunicazione è obbligatoria solo per le operazioni attive/passive di importo complessivo superiore ad euro 10.000.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati alla comunicazione i soggetti passivi Iva (imprese/lavoratori autonomi) che effettuano, nei confronti di operatori economici (non privati) aventi sede o domicilio nei c.d. paesi “black list” cessioni/acquisti di beni o prestazioni di servizi.

Risultano obbligati alla comunicazione anche gli enti non commerciali, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e i rappresentanti fiscali.

SOGGETTI ESONERATI

Sono esonerati:

-       I contribuenti minimi (ex art. 27, c. 1 e 2, DL n. 98/2011);

-       I soggetti forfetari (ex art. 1, c. da 54 a 89);

OPERAZIONI DA COMUNICARE

Risultano oggetto di comunicazione le operazioni, attive e passive, di ammontare complessivo annuale superiore ad euro 10.000.

La Circolare 30.12.2014, n. 31/E, ha precisato che tale limite non va inteso per singola operazione, ma che lo stesso “… debba riferirsi al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list.”

PERIODICITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il D.Lgs. n. 175/2014 ha previsto la presentazione della comunicazione in esame con periodicità annuale (prima mensile/trimestrale) ma non ha chiarito il termine di effettuazione dell’adempimento. È verosimile desumere che il termine di invio coincida con quello dello spesometro ossia:

-                     11.04.2016 (il 10 cade di domenica) per i contribuenti mensili;

-                     20.04.2016 per i contribuenti trimestrali.

PAESI “BLACK LIST” – Elenco aggiornato

Alderney Filippine Kiribati –   ex Isole Gilbert Samoa
Andorra Gibilterra Libano Saint   Lucia
Anguilla Mauritius Liberia Saint   Vincent e Grenadine
Antigua Grenada Liechtenstein Sant'Elena
Antille   Olandesi Guatemala Macao Sark   (Isole del Canale)
Aruba Guernsey -   Isole del Canale Maldive Seychelles
Bahamas Herm –   Isole del Canale Malesia Singapore
Barhein Hong Kong Monaco Svizzera
Barbados Isola di   Man Montserrat Taiwan
Barbuda Isole   Cayman Nauru Tonga
Belize Isole Cook Niue Tuvalu (ex   Isole Ellice)
Bermuda Isole   Marshall Nuova   Caledonia Uruguay
Brunei Isole   Turks e Caicos Oman Vanuatu
Costarica Isole   Vergini britanniche Panama  
Dominica Isole   Vergini statunitensi Polinesia   francese  
Ecuador Jersey –   Isole del Canale Saint Kitts e Nevis  
Emirati   Arabi Uniti Gibuti (ex   Afar e Issas) Salomone  

Il DM 30.3.2015 ha modificato la lista di cui al DM 21.11.2001 relativamente alle operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede nelle Filippine, Malesia, Singapore e Hong Kong. Da tale data infatti, questi non rientrano più nei paesi c.d. “black list” la comunicazione relativa al 2015 andrà comunque effettuata.

REGIME SANZIONATORIO

Come previsto dall’art. 1, comma 3, DL n. 40/2010, e come modificato dalla riforma del sistema sanzionatorio in vigore dal 01/01/2016, in caso di:

  • della comunicazione;
  • comunicazione inviata con dati incompleti / non veritieri;

è applicabile la sanzione, da € 500 a € 4.000. In presenza delle condizioni previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/97, è possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso.

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