DEFINIZIONE AGEVOLATA CARTELLE DI PAGAMENTO EMESSE DA EQUITALIA
CIRCOLARE - Pubblicato il: 6 dicembre 2016 - Da: G. Manzana E. Iori
Recentemente è stato convertito in legge il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, contenente, tra le altre, la definizione agevolata delle cartelle di pagamento (o ruoli).
Nello specifico il decreto prevede la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale, dilazionato in rate sulle quali sono dovuti (a decorrere dall’1.8.2017) gli interessi del 4,5% annuo.
APPLICAZIONE
Tale possibilità riguarda le somme:
- affidate ad Equitalia a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore di Equitalia a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
Per effetto di quanto previsto in sede di conversione, la definizione agevolata:
- può essere definito il singolo carico iscritto a ruolo / affidato;
- interessa anche i carichi affidati agli Agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio.
La definizione spetta anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente le somme dovute, a condizione che siano stai effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016.
Per le sanzioni e violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.
SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE
La definizione agevolata non può essere richiesta per le somme relative a:
- risorse proprie tradizionali e l’IVA riscossa all’importazione;
- recupero di aiuti di Stato;
- somme derivanti da condanna della Corte dei Conti;
- somme derivanti da provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- somme derivanti da violazioni tributarie o da violazioni degli obblighi verso enti previdenziali.
MODALITÀ DI ADESIONE
La definizione agevolata viene richiesta mediante un’apposita dichiarazione da effettuare entro il 31.3.2017 utilizzando il modello “DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”.
Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
Si precisa che entro il 31.5.2017 l’Agente della riscossione comunica al debitore l’importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l’ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza.
Il pagamento delle somme suddette dovrà avvenire:
- per il 70% nel 2017 con versamenti in tre rate da corrispondere in luglio, settembre e novembre;
- per il 30% nel 2018 con versamenti in due rate da corrispondere in aprile e settembre.
Detta preclusione alla rateizzazione non opera, tuttavia, “limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere” al 3.12.2016 se, dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione, sono trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento / accertamento esecutivo / avviso di addebito.
Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE
La presentazione della richiesta di definizione:
- sospende i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa, fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;
- blocca la possibilità all’Agente della riscossione di avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate (sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).