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LE NUOVE LETTERE DI INTENTO

circolari

CIRCOLARE - Pubblicato il: 2 febbraio 2017 - Da: G. Manzana E. Iori

 

Come noto, l’art. 1 del Dl 746/83 consente a coloro che effettuano cessioni all’esportazione di poter acquistare e importare beni e servizi senza pagamento d’imposta. I soggetti che possono avvalersi di tale facoltà sono definiti correttamente “esportatori abituali”, vale a dire i contribuenti che nell’anno solare precedente, ovvero negli ultimi dodici mesi, hanno registrato cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie o altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari, e devono possedere determinati requisiti (status).

LA LETTERA DI INTENTO:

Chiarito e verificato che i soggetti IVA possano rientrare nella categoria degli esportatori abituali, è necessario che questi osservino alcune formalità, tra cui la trasmissione, mediante intermediario abilitato, all’Agenzia delle Entrate della lettera di intento, vale a dire la comunicazione con cui si dichiara di poter acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’iva.

LA NUOVA NORMATIVA PER IL MODELLO 2017:

Con la risoluzione 120/E l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la lettera di intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Il nuovo modello è composto dalle seguenti sezioni:

•           Dati del dichiarante

•           Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

•           Recapiti

•           Integrativa

•           Dichiarazione

•           Destinatario della dichiarazione

•           Firma

•           Quadro A – Plafond, costituito dalle sottosezioni “Tipo”, “Operazioni che concorrono alla formazione del Plafond” e “Impegno alla presentazione telematica”

Non risulta più possibile, nella sezione “dichiarazione”, indicare il periodo di validità della dichiarazione d’intento.

Le modifiche non comportano alcuna variazione alla possibilità per gli esportatori abituali di effettuare operazioni di acquisto senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto consentendo tuttavia un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni in commento, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale regime agevolativo.

DECORRENZA NUOVO MODELLO

L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 120/E, ribadisce che il nuovo modello delle lettere di intento può essere utilizzato solo per gli acquisti da effettuare a partire dall’1.3.2017.

Di conseguenza per le operazioni da effettuare fino al 28.02.2017 deve essere utilizzato il vecchio modello (nel quale è possibile indicare il periodo di “validità” della dichiarazione).

DICHIARAZIONE D’INTENTO CON PERIODO DI VALIDITA’ SUCCESSIVO AL 28.02.2017

Nel caso in cui sia stata rilasciata una dichiarazione di intento utilizzando il vecchio modello, indicando il periodo di validità (es. 1.1.2017-31.12.2017) la stessa perderà l’efficacia per le operazioni di acquisto da effettuare dall’1.3.2017.

Per tali operazioni dovrà essere presentata una dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello, nel quale compilare il campo 1 o 2.

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