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LA FINANZIARIA PER IL 2017

circolari

CIRCOLARE - Pubblicato il: 10 febbraio 2017 - Da: G. Manzana E. Iori

 

In data 21/12/2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Finanziaria 2017, c.d. “Legge di bilancio 2017”, in vigore dal 1.1.2017. Di seguito riportiamo in dettaglio il contenuto delle principali disposizioni di carattere fiscale nonché delle disposizioni di maggior interesse:

DETRAZIONE 50% E 65% - Commi 2 e 3

È confermata la proroga fino al 31/12/2017 delle detrazioni IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per gli interventi di riqualificazione energetica.

In particolare il Legislatore ha prorogato:

− il riconoscimento della detrazione IRPEF del 50% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, TUIR), su una spesa massima di euro 96.000;

− il c.d. “bonus mobili”, su una spesa massima di euro 10.000, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione iniziati a decorrere dall’1.1.2016. Tale detrazione è fruibile in 10 rate annuali;

− per il 2017, e fino al 2021 in caso di interventi sulle parti comuni condominiali, la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica. Per specifici interventi sulle parti comuni condominiali la detrazione è riconosciuta nella maggior misura del 70% - 75% su un importo massimo di euro 40.000 per il numero di unità che compongono il condominio;

− fino al 2021 la detrazione per l’adozione di misure antisismiche apportando una serie di modifiche, a seguito delle quali dall’1.1.2017 la detrazione spetta per le abitazioni e attività produttive delle zone 1, 2 e 3 nella misura del 50% (70% - 75% e 80% - 85% al ricorrere di specifiche fattispecie), da ripartire in 5 rate annuali;

− per il 2017 la possibilità di cessione del credito, introdotta nel 2016, e previsto nuove fattispecie di cessione.

Preme evidenziare che non risultano invece prorogate:

         la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale acquistata dalle giovani coppie;

         la detrazione IRPEF del 50% dell’IVA relativa all’acquisto di unità immobiliari residenziali di classe energetica A / B, cedute dalle imprese costruttrici.

BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI – COMMI DA 4 A 7

È confermato il riconoscimento, anche per il 2017 e 2018, del credito d’imposta a favore delle strutture alberghiere, che sostengono spese per interventi di recupero patrimonio edilizio, riqualificazione energetica e acquisto di mobili ed elettrodomestici, nella misura del 65% delle spese sostenute.

MAXI AMMORTAMENTI – COMMA 8

È prorogata la possibilità per le imprese e per i lavoratori autonomi (sono esclusi i contribuenti forfetari), che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31/12/2017, di incrementare il relativo costo di acquisizione del 40% al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing.

Il c.d. maxi ammortamento è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati fino al 30.06.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

L’agevolazione non è riconosciuta per l’acquisto di veicoli a deducibilità limitata di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis).

IPER AMMORTAMENTI – COMMI DA 9 A 11

A favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale è riconosciuta la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione relativamente agli investimenti effettuati fino al 31.12.2017 / 30.6.2018. A favore di detti soggetti è altresì prevista la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di beni immateriali strumentali connessi.

BENI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE AMMESSI ALL’AGEVOLAZIONE

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti

•           macchine utensili per asportazione;

•           macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;

•           macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;

•           macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;

•           macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura;

•           macchine per il confezionamento e l’imballaggio;

•           macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);

•           robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;

•           macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;

•           macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;

•           macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici);

•           magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

         controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);

         interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

         integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

         interfaccia uomo macchina semplici e intuitive;

         rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

         sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

         monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;

         caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico);

•           dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti;

•           filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività’ di macchine e impianti.

Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità

•           sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro¬metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

•           altri sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

•           sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad

•           esempio porosità,       inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;

•           dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;

•           sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti ( ad esempio RFID - Radio Frequency Identification);

•           sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;

•           strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;

•           componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;

•           filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività’ di macchine e impianti.

Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”

•           banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);

•           sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore;

•           dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;

•           interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore ai fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

CREDITO RICERCA & SVILUPPO – COMMI 15 E 16

È confermata l’estensione fino al 2020 del credito d’imposta riconosciuto per le spese relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell’ambito dell’attività d’impresa.

Il credito è riconosciuto a condizione che:

•           le spese per attività di R&S del periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000;

•           si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente. Il credito è infatti riconosciuto, fino all’importo massimo annuo di € 20 milioni (in precedenza € 5 milioni):

Credito d’imposta spettante Tipologia di spesa
50%   della spesa incrementale Strumenti   ed attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali
50%   della spesa incrementale Personale impiegato   nelle attività di ricerca e sviluppo (in precedenza personale altamente   qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo) e contratti di   ricerca stipulati con Università / Enti e organismi di ricerca / altre   imprese.

           

           

           

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA “PER CASSA” – COMMI DA 17 A 23

A decorrere dall’1.1.2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello di competenza. Ciò significa che il reddito d’impresa verrà determinato dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi percepiti e delle spese effettivamente sostenute.

Non avranno quindi più alcuna rilevanza ai fini della determinazione del reddito le rimanenze iniziali/finali.

La tenuta della contabilità semplificata è confermata per i contribuenti che non superano determinati limiti di ricavi: per attività di prestazione di servizi il limite è pari ad euro 400.000 mentre per le altre attività euro 700.000 è in ogni caso confermata la possibilità di optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria). L’opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.

I soggetti che adottano la contabilità semplificata devono annotare cronologicamente in 2 distinti registri i ricavi percepiti / spese sostenute (registro incassi/pagamenti) indicando per ciascun incasso / spesa l’importo, le generalità del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura / altro documento emesso.

“GRUPPO IVA” – COMMI DA 24 A 31

Viene introdotta, a partire dal 2018, la disciplina del “Gruppo Iva” alternativo alla liquidazione Iva di gruppo ex art. 73 c. 3 DPR n. 633/72.

Il nuovo articolo dispone che possono costituire il Gruppo Iva, esercitando specifica opzione – vincolante per tre anni, i soggetti passivi Iva stabiliti in Italia che rispettano i seguenti vincoli:

1)         Vincolo finanziario (art. 2359 C.C.) dall’1.7 dell’anno precedente (o anche precedentemente):

         tra i soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;

         i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto.

2)         Vincolo economico tra i soggetti è riscontrabile una forma di cooperazione:

         svolgimento di un’attività principale dello stesso genere;

         svolgimento di attività complementari o interdipendenti;

         svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

3)         Vincolo organizzativo tra i soggetti passivi IVA “esiste un coordinamento, in via di diritto ... o in via di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto”.

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NELL’AMBITO DELLE VENDITE GIUDIZIARIE – COMMA 32

È confermata la modifica dell’art. 16, DL n. 18/2016, in base alla quale:

·           è aumentato a 5 anni (in luogo degli attuali 2) il termine entro cui, nell’ambito di atti e provvedimenti, concernenti il trasferimento della proprietà / diritti reali su beni immobili, emessi a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa, l’acquirente deve dichiarare di trasferirli al fine di beneficiare delle imposte di registro / ipocatastali nella misura di € 200;

·           è aumentato ad un quinquennio (in luogo dell’attuale biennio) il termine per cui, in mancanza di ritrasferimento, le imposte di registro / ipocatastali sono dovute nella misura ordinaria con la sanzione del 30% oltre agli interessi di mora. Le disposizioni in esame hanno effetto per gli atti emessi fino al 30.6.2017.

ALIQUOTA IVA 5% TRASPORTO URBANO – COMMI DA 33 A 35

A partire dal 1.1.2017 è previsto l’assoggettamento ad IVA - aliquota ridotta 5% - in luogo del regime di esenzione, dei servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare.

VERSAMENTO RITENUTE OPERATE DAI CONDOMINI– COMMA 36

La ritenuta alla fonte del 4% operate da un condominio, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto / opere / servizi, effettuate nell’esercizio d’impresa, vanno versate quando il relativo ammontare “raggiunge” l’importo di € 500.

Con l’aggiunta del nuovo comma 2-ter al citato art. 25-ter, è previsto che il pagamento dei suddetti corrispettivi va effettuato dal condominio tramite c/c bancario / postale allo stesso intestato o secondo altre modalità stabilite dal MEF tali da garantire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

DEDUCIBILITÀ CANONI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE– COMMA 37

È confermata la modifica dell’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, in base alla quale è incrementato il limite di rilevanza fiscale dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine. Detto limite è incrementato da euro 3.615,20 ad euro 5.164,57.

RIDUZIONE CANONE RAI – COMMA 40

Il Canone di abbonamento per uso privato, per l’anno 2017 è ridotto ad euro 90.

BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE 2017 – COMMI 42 E 43

È confermata l’estensione al 2017 della sospensione dell’efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali che prevedono aumenti dei tributi delle addizionali rispetto ai livelli 2015.

ABOLIZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI – COMMA 44

È confermato che per il triennio 2017-2019 i redditi agrari e domenicali dei coltivatori diretti e IAP di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF.

PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI / SUINI – COMMA 45

La percentuale applicabile agli animali vivi della specie bovina e suina può essere definita in misura non superiore al 7,7% (rispetto all’attuale 7,65%) e all’8% (rispetto all’attuale 7,95%). L’adozione della nuova aliquota verrà definita con apposito DM.

RIPRISTINO AGEVOLAZIONI TERRITORI MONTANI – COMMA 47

E’ ripristinata l’agevolazione fiscale di cui all’art. 9, DPR n. 601/73 (imposta di registro / ipotecaria in misura fissa ed esenzione imposta catastale) relativa ai trasferimenti a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani finalizzati all’arrotondamento della proprietà contadina.

LIMITE PROVENTI REGIME LEGGE N. 398/91 – COMMA 50

In sede di approvazione con la modifica dell’art. 90, comma 2, Legge n. 289/2002, è stato aumentato a € 400.000 (in precedenza € 250.000) il limite dei proventi derivanti dalle attività di natura commerciale da rispettare per l’accesso al citato regime forfetario di determinazione del reddito e dell’IVA previsto dalla Legge n. 398/91.

PROROGA “SABATINI-TER” – COMMI DA 52 A 57

È confermata la proroga al 31.12.2018 dell’agevolazione c.d. “Sabatini – ter” prevista dall’art. 2, DL n. 69/2013, che prevede l’erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

INCENTIVI ACQUISTO BENI STRUMENTALI ONLUS – COMMI DA 59 A 64

In sede di approvazione è stato riconosciuto un contributo fino al 15% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di € 3.500 annui, per gli acquisti, anche in leasing, di beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. Il contributo è riconosciuto a favore di Enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS.

INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE – COMMI DA 66 A 67

Come noto, il DL n. 179/2012 ha introdotto la disciplina della c.d. “start-up innovativa” prevedendo alcune agevolazioni relative sia ai rapporti di lavoro che al reddito dei soci investitori.

L’agevolazione in capo agli investitori è riconosciuta sotto forma di detrazione / deduzione:

·           detrazione IRPEF del 19% degli investimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a € 500.000, per ciascun periodo d'imposta (commi 1 e 3);

Con l’aggiunta del comma 3-bis al citato art. 29 è confermato che dal 2017 l’investimento massimo detraibile è aumentato a € 1.000.000;

·           deduzione dal reddito imponibile pari al 20% degli investimenti rilevanti effettuati per un importo non superiore a € 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta (commi 4 e 5).

Con la modifica dei commi 3 e 5, è confermato che ai fini della detraibilità / deducibilità l’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni (anziché 2).

Con l’aggiunta dell’art. 7-bis è confermato che dal 2017 la suddetta detrazione (19% - 25%) / deduzione (20% - 27%) è aumentata al 30%.

ATTO COSTITUTIVO START UP INNOVATIVE – COMMA 69

L’atto costitutivo di una start-up innovativa è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

TRANSAZIONE FISCALE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI – COMMA 81

In sede di approvazione è stato riscritto l’art. 182-ter, RD n. 267/42 che ora riguarda il “Trattamento dei crediti tributari e contributivi” (precedentemente rubricato “Transazione fiscale”).

A seguito della modifica non è più prevista la limitazione all’operatività della falcidia dell’IVA. A tal fine il piano proposto dal debitore deve prevedere la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni / diritti sui quali sussiste la causa di prelazione come indicato nella relazione redatta da un professionista indipendente ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), RD n. 267/42.

INCENTIVI LAVORATORI RIMPATRIATI– COMMI 150 E 151

È confermato, con la modifica dell’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, che anche il reddito di lavoro autonomo (in precedenza l’agevolazione riguardava solo il reddito di lavoro dipendente) prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% (in precedenza 70%) al ricorrere di determinate condizioni.

RIDUZIONE ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS – COMMA 165

È confermata dal 2017 la riduzione al 25% dell’aliquota applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati.

NO TAX AREA REDDITI DA PENSIONE – COMMA 210

È confermato l’aumento della detrazione IRPEF del reddito da pensione che eventualmente concorre alla formazione del reddito complessivo. È eliminata la disposizione di cui al comma 4 del citato art. 13 che prevedeva specifiche detrazioni relative a redditi da pensione per soggetti di età non inferiore a 75 anni.

EROGAZIONI LIBERALI A ISTITUTI TECNICI SUPERIORI – COMMA 294

È confermata la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies), TUIR, in base alla quale è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per le erogazioni liberali a favore degli istituti tecnici superiori di cui al DPCM 25.1.2008.

PREMIO NASCITE – COMMA 353

È confermato il riconoscimento dal 2017 di un premio alla nascita / adozione di un minore pari a € 800.

BUONO NIDO – COMMI DA 355 A 357

È confermato con riferimento ai nati dall’1.1.2016 il riconoscimento, per il pagamento delle rette dell’asilo nido pubblico/ privato, di un buono di € 1.000 a base annua e parametrato a 11 mensilità.

“LOTTERIA DEGLI SCONTRINI” – COMMI DA 540 A 544

È confermato che, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2018, i “privati” che acquistano beni / servizi presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti con una lotteria nazionale, comunicando il proprio codice fiscale all’esercente stesso che lo riporterà nello scontrino / ricevuta fiscale. Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento agli acquisti “privati” certificati da fattura, i cui dati siano trasmessi telematicamente dall’esercente all’Agenzia delle Entrate.

NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI) – COMMI DA 547 A 548

È confermata l’introduzione a decorrere dall’1.1.2017 dell’Imposta sul reddito d’impresa (IRI) nella misura fissa del 24% così come previsto per l’IRES in capo alle società di capitali.

La nuova imposta è applicabile alle imprese individuali / società di persone in contabilità ordinaria, questo significa che il reddito prodotto dall’impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell’imprenditore / collaboratore familiare / socio ma viene assoggettato a tassazione “separata” con l’aliquota del 24%.

Il regime IRI:

-           è opzionale;

-           ha durata quinquennale e può essere rinnovato esercitando apposita opzione nella dichiarazione dei redditi;

-           non ha rilevanza ai fini previdenziali per i soggetti iscritti all’IVS;

-           può essere esercitata anche dalle srl trasparenti.

RIPORTO DELLE PERDITE – COMMA 549

In base all’art. 84, comma 1, TUIR le perdite fiscali conseguite in un periodo d’imposta possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:

-           in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare;

-           entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare se relative ai primi 3 periodi d’imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva;

In sede di approvazione è confermato che, con la modifica del comma 3 del citato art. 84, la predetta limitazione è estesa:

-           agli interessi passivi indeducibili, eccedenti il 30% del ROL, riportabili a nuovo ex art. 96, comma 4, TUIR;

-           alle eccedenze ACE ex art. 1, comma 4, DL n. 201/2011.

RIDUZIONE AGEVOLAZIONE ACE – COMMI DA 550 A 553

È confermata la riduzione al 2,3% dell’aliquota applicabile per il 2017 ai fini della determinazione del rendimento nozionale (c.d. deduzione ACE). A partire dal 2018 l’aliquota è fissata al 2,7%.

Per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, già dal 2016, è confermato che la determinazione dell’agevolazione ACE va individuata con le regole applicabili dalle società di capitali, ossia in base all’incremento netto del patrimonio.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – COMMI DA 554 E 555

È riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

-           terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

-           partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell’1.1.2017, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. La scadenza è fissata per il 30.06.2017.

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA – COMMI DA 556 A 564

È riproposta la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2015 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva, da pagarsi in un’unica soluzione, determinata nelle seguenti misure:

-           16% per i beni ammortizzabili;

-           12% per i beni non ammortizzabili.

ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA / TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE – COMMA 565

Viene confermata la possibilità di procedere all’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. L’agevolazione è riconosciuta alle operazioni poste in essere dall’1.10.2016 al 30.9.2017 e interessa le società di persone / capitali che assegnano / cedono ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

-           nella misura del 60% entro il 30.11.2017;

-           il rimanente 40% entro il 16.6.2018.

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE – COMMA 566

Viene confermata la possibilità dell’imprenditore individuale di estromettere l’immobile dalla sfera imprenditoriale.

Tale operazione è prevista per gli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2016 e comporta il versamento dell’imposta sostitutiva, calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto, dell’8% da pagarsi:

-           nella misura del 60% entro il 30.11.2017;

-           il rimanente 40% entro il 16.6.2018.

NOTE DI VARIAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI / ESECUTIVE INDIVIDUALI – COMMA 567

È confermata la modifica dell’art. 26, DPR n. 633/72 relativamente all’emissione delle note di variazione in caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali / accordi di ristrutturazione dei debiti omologati / piani attestati pubblicati sul Registro delle Imprese.

In particolare, non è più previsto:

·           la possibilità di emissione della stessa a partire dalla data in cui l’acquirente / committente è assoggettato alla procedura. Di conseguenza la nota di variazione potrà essere emessa soltanto alla chiusura della procedura;

·           l’esonero, per l’acquirente / committente, di registrazione della nota di credito ricevuta.

Di fatto, le disposizioni “di favore” previste dalla Finanziaria 2016 non troveranno applicazione, posto che le stesse dovevano entrare in vigore dalle procedure concorsuali aperte dal 2017.

DETRAZIONE IRPEF FREQUENZA SCOLASTICA – COMMA 617

In sede di approvazione è stato rivisto l’aumento, previsto nel testo originario del Ddl, del limite della detrazione IRPEF (19%) spettante per le spese di frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, che ora risulta pari a € 564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 per il 2019.

SCHOOL BONUS – COMMA 620

Come noto, a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a istituti del sistema nazionale di istruzione, è riconosciuto uno specifico credito d’imposta, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento.

In sede di approvazione, con l’aggiunta del nuovo comma 148-bis al citato art. 1, è previsto che:

·           in deroga al citato comma 148, le erogazioni liberali destinate agli investimenti in favore delle scuole paritarie sono effettuate sul c/c bancario / postale intestato alle scuole, con sistemi di pagamento tracciabili;

·           le scuole paritarie beneficiare sono tenute a comunicare mensilmente al MIUR l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, nonché a “rendere noto” il medesimo ammontare, la relativa destinazione e il relativo utilizzo, tramite il proprio sito Internet e sul portale telematico del MIUR;

·           le scuole paritarie sono tenute altresì, a versare, entro 30 giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali, un ammontare pari al 10% delle risorse all’apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MIUR per l’erogazione alle scuole beneficiare.

RIFINANZIAMENTO BONUS CULTURA 18 ENNI E BONUS STRUMENTALI MUSICALI – COMMA 626

È confermata anche per il 2017 la concessione del c.d. “Bonus cultura”, usufruibile per fini culturali, dai soggetti che compiono 18 anni.

In sede di approvazione è stato previsto che la Carta elettronica può essere utilizzata anche:

·           per l’acquisto di musica registrata;

·           per l’acquisto di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

In sede di approvazione è stato riproposto anche nel 2017 il contributo pari al 65% del prezzo per un massimo di € 2.500, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Entro il 30.1.2017 l’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative dell’agevolazione in esame.

SOPPRESSIONE AUMENTO ALIQUOTE IVA 2017 – COMMA 631 E 632

È confermato, con la modifica dell’art. 1, comma 718, lett. a), Finanziaria 2015, il differimento dell’aumento dell’aliquota IVA del 10% di 3 punti percentuali (13%) all’1.1.2018, pertanto per il 2017 le aliquote IVA sono confermate nella misura del 4%, 5%, 10% e 22%.

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