ARTICOLO – Pubblicato il: 24 agosto 2015 – Da: G. Manzana E. Iori
Secondo la Cassazione il valore normale (ex art. 9 del Tuir) non sarebbe solo un criterio da usare in presenza di componenti reddituali “in natura” (e negli altri casi in cui è espressamente richiamato) ma costituirebbe una “clausola antielusiva” generale, che consentirebbe alle Entrate di rettificare i corrispettivi delle transazioni infragruppo non in linea con il valore di mercato dei beni o servizi, in applicazione del divieto di abuso del diritto (sent. 17955/2013, 8849/2014, 12502/2014, 23124/2014 e 12844/2015).
È ragionevole ritenere che questo orientamento sia destinato a cambiare dopo le modifiche all’art. 110, co. 7 apportate dal decreto sull’ internazionalizzazione.
Senza invocare il valore normale, è comunque (e sarà sempre comunque) possibile la rettifica dei corrispettivi risultanti dai contratti e dalla contabilità in base al principio secondo il quale – in presenza di comportamenti “antieconomici” dei contribuenti – gli uffici possono contestare la congruità degli importi: principio che la Corte ha spesso applicato ai costi correlati ai servizi infragruppo (sentenze 9497/2008, 9469 e 11154/2010, 16642/2011, 12502 e 21184/2014, 6972 e 10319/2015).
Devono, però, sussistere situazioni di arbitraggio fiscale, in cui si verifica un risparmio di imposta in conseguenza, ad esempio, di differenze di aliquote o delle differenti modalità di tassazione di chi sostiene il costo e di chi consegue il componente positivo. In particolare, è necessario che:
– il comportamento del contribuente venga valutato tenendo conto della complessiva situazione contrattuale e aziendale, perché una operazione che, isolatamente considerata, può apparire antieconomica potrebbe invece risultare pienamente conforme ai canoni dell’economia se inquadrata alla luce della complessiva strategia imprenditoriale;
– siano evitate duplicazioni impositive: l’Agenzia ha correttamente affermato, nella nota 55440/2008, che «se ad un costo dedotto si contrappone un ricavo integralmente ed effettivamente tassato in capo ad un altro soggetto, la plausibilità del rilievo perderà inevitabilmente di consistenza».
Va, altresì, considerata l’eventuale partecipazione delle società interessate al regime del consolidato fiscale, in presenza del quale il transfer pricing interno non assume, di regola, rilevanza ai fini reddituali, nonostante l’abrogazione della disposizione che consentiva di applicare il regime di neutralità fiscale ai trasferimenti di beni tra le società che avevano optato per tale regime.