SLIDE – Pubblicato il: 30 giugno 2020 – Da: G. Manzana E. Iori
Ai fini dell’applicazione delle misure premiali di cui all’articolo 25, l’iniziativa del debitore volta a prevenire l’aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di 6 mesi, ovvero l’istanza di cui all’articolo 19 composizione della crisi assistita] oltre il temine di 3 mesi, a decorrere da quando si verifica.
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