IPERAMMORTAMENTO 4.0: Data di acquisto

IPERAMMORTAMENTO 4.0: Data di acquisto

Per rientrare nel nuovo iperammortamento, i beni (materiali o immateriali) devono essere stati acquistati a partire dal 1° gennaio 2026 (e fino al 30 settembre 2028).
Come già in passato, la data da considerare a questi fini (a prescindere dal momento dell’ordine) coincide con quella della consegna o spedizione del bene (compravendita o leasing), oppure di ultimazione della prestazione, per i beni realizzati in appalto.
In tutti i casi (compravendita, leasing o appalto), qualora il momento di trasferimento della proprietà sia successivo a quello sopra indicato, si dovrà considerare la data in cui avviene il passaggio della proprietà. Si tratta di ipotesi che si verificano, in particolare, in contratti che hanno ad oggetto la realizzazione di impianti o macchinari, che prevedono che il passaggio della proprietà (con il diritto del venditore / appaltatore al conseguimento in via definitiva del corrispettivo) coincide con l’esito positivo del collaudo o comunque del riscontrato regolare funzionamento del bene strumentale. Se la realizzazione del bene era stata avviata nel 2025, dovrà dunque prestarsi particolare attenzione alle clausole contrattuali e alla effettiva applicazione.
Per i beni acquistati nel primo semestre 2026, si dovrà infine verificare che i beni non usufruiscano dei crediti di imposta 4.0 previsti dal comma 446 della L. 207/2024. La L. 199/2025, infatti, esclude dall’iperammortamento gli investimenti che hanno beneficiato di tale agevolazione.

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