ARTICOLO – Pubblicato il: 16 novembre 2014 – Da: G. Manzana E. Iori
Sono nulli gli avvisi emanati prima dei 60 giorni dalla chiusura della verifica. A meno che non si tratti di particolare e motivata urgenza. Ma che sia particolare e motivata. No il fatto che stia per decadere il potere di accertamento per il periodo di imposta oggetto di rettifica.
Nullità dell’atto
Sono nulli gli avvisi emanati prima dei 60 giorni dalla chiusura della verifica (art. 12 co. 7 della Legge 212/2000 – Cass. Sezioni Unite Sent. n. 18184 del 2013).
Calcolo dei 60 giorni
La norma (art. 12 co. 7 della Legge 212/2000) non fa riferimento alla notifica dell’atto di accertamento ma alla sua emanazione, ossia alla data in cui è stata apposta la firma del direttore dell’Ufficio o della persona da lui delegata.
Particolare e motivata urgenza
L’unica deroga prevista per l’emanazione anticipata dell’avviso è costituita dalla prova della sussistenza di una «particolare e motivata urgenza».
Non rappresenta una causa di urgenza la decadenza del potere di accertamento per il periodo di imposta oggetto di rettifica (Cass. Sent. n. 1869 depositata il 29 gennaio 2014).
Pertanto, «il caso di particolare urgenza» deve consistere in un fatto impeditivo «non imputabile alla condotta dell’Amministrazione finanziaria” (Cassazione, sentenza 10069/14).
Imposte
La prescrizione del rispetto del termine dei sessanta giorni, essendo contenuta nella legge 212 del 2000, non è circoscritta soltanto alle imposte sui redditi e all’Iva, ma è estendibile anche a tutti gli altri comparti impositivi, quali ad esempio tributi locali e imposta di registro, con l’eccezione dei diritti doganali.
Tipologia d’atto
Ancorchè la norma faccia espresso riferimento all’avviso di accertamento, il termine di sessanta giorni deve essere rispettato per tutti gli atti aventi natura impositiva anche se non formalmente denominati avvisi di accertamento (come nel caso, ad esempio, di avviso di liquidazione dell’imposta di registro) (Cassazione, sent. nn. 2280/14 e 27831/13).
Tipologia di verifica
Il termine di sessanta giorni opera sia quando venga rilasciato un vero e proprio «processo verbale di constatazione» (Pvc), sia allorquando venga rilasciato un verbale meramente descrittivo delle operazioni svolte o comunque di chiusura delle operazioni di accesso, verifica o ispezione nei locali, indipendentemente dal loro contenuto (Cass. sent. n. 5273 del 2014).