ARTICOLO – Pubblicato il 9 luglio 2020 – Da: G. Manzana E. Iori
L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte, mentre quello collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
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