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CIRCOLARE – Pubblicato il: 20 dicembre 2018 – Da: G. Manzana E. Iori

 

Per gli interventi finiti dal 1° gennaio al 21 novembre 2018, l’invio va fatto entro il 19 febbraio 2019; per quelli dal 22 novembre in poi (a regime), entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori.

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali perviste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA1 le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus). A tal fine l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l’Agenzia delle Entrate, ha realizzato un sito web dedicato, rivolto agli utenti per la trasmissione dei dati relativi agli interventi soggetti all’obbligo.

Elenco lavori

L’elenco dei lavori da comunicare è nella «Guida rapida» dell’Enea e include il cambio delle finestre, i pannelli fotovoltaici e la contabilizzazione del calore, ma anche l’acquisto di elettrodomestici abbinato a lavori edili.

 

Componenti e tecnologie

 

 

Tipo di intervento

 

 

Strutture edilizie

  • Riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • Riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
  • Riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ l’esterno, dai vani freddi e dal terreno.

 

Infissi

  • Riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi.

Impianti tecnologici

  • Installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
  • Sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • Sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    • Pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    • Sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    • Microcogeneratori(Pe<50kWe);
    • Scaldacqua a pompa di calore;
    • Generatori di calore a biomassa;
    • Installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
    • Installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
    • Installazine di impianti fotovoltaici.

 

Elettrodomestici (*)

(solo se collegati ad un intervento di recupero edilizio a decorrere dal

1.1.2017

  • Forni
  • Frigoriferi
  • Lavastoviglie
  • Piani cottura elettrici
  • Lavasciuga
  • Lavatrici

(*) Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A

Sito

Il sito per la registrazione è: http://ristrutturazioni2018.enea.it.

L’enea ha messo a disposizione una guida consultabile all’indirizzo http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf

Tempi

Il sito dell’Enea è online dal 21 novembre, e i dati vanno trasmessi entro 90 giorni da fine lavori. Visti i tempi lunghi per l’approdo online, c’è una sorta di rimessione in termini:

          per gli interventi finiti dal 1° gennaio al 21 novembre 2018, l’invio va fatto entro il 19 febbraio 2019;

          per quelli finiti dal 22 novembre in poi, si contano di volta in volta i 90 giorni.

Come per l’ecobonus, la “fine lavori” coincide con il collaudo (o certificazione di fine lavori o dichiarazione di conformità). Sarà questa anche la data che l’amministratore dovrà prendere come riferimento per le opere in condominio, a prescindere dal pagamento delle quote dei singoli condòmini e del saldo al fornitore.

Compilazione

Per la maggior parte degli interventi, le informazioni richieste sono molto semplici. Prendiamo le finestre, che proprio dal 1° gennaio hanno visto ridursi al 50% la detrazione dell’ecobonus e che quindi – in molti casi – sono state eseguite con il 50% edilizio standard. Oltre ai dati generali sull’edificio e al titolo di possesso, la superficie complessiva di vetri e telaio è l’unico dato da inserire “a campo libero”. Mentre per gli altri elementi obbligatori la compilazione online è guidata da menu a tendina che consentono di scegliere il tipo di telaio e il tipo di vetro, prima e dopo i lavori, e il «Confine», cioè lo spazio delimitato dalle finestre.
È solo facoltativa, invece, la trasmittanza, cioè l’indicatore dell’efficienza della finestra (che è invece obbligatoria nella pratica online per l’ecobonus). I contribuenti non dovranno dare la caccia alla certificazione dei produttori degli infissi.
Per i pannelli fotovoltaici, invece, basta la potenza di picco, e poi si può scegliere da due menu l’installazione e l’esposizione. Un po’ più complessi i dati richiesti per le pompe di calore. Per nessuno degli interventi, comunque, serve l’importo speso. 

serramenti e infissi

Dati obbligatori

Inserimento a campo libero:

Inserimento guidato (menu a tendina):

Dati facoltativi

caldaie a condensazione

Dati obbligatori

Inserimento a campo libero: 

Inserimento guidato (menu a tendina):

pompe di calore

Dati obbligatori

Inserimento a campo libero: 

Inserimento guidato (menu a tendina):

Dati facoltativi

fotovoltaico

Dati obbligatori

Inserimento a campo libero: 

Inserimento guidato (menu a tendina):

Dati facoltativi

Mancato invio
Secondo le indicazioni date alla presentazione del sito, il mancato invio non fa perdere il diritto alla detrazione (diversamente dall’ecobonus). E, in effetti, l’omissione non è citata tra le cause di decadenza nella «Guida alle ristrutturazioni» delle Entrate. La lettura delle norme di legge potrebbe far sorgere qualche dubbio (si veda Il Sole 24 Ore del 24 novembre2018). Comunque, se l’invio fosse a pena di decadenza, si potrebbe rimediare con la remissione in bonis, pagando una sanzione di 250 euro e inviando i dati all’Enea entro prima scadenza di dichiarazione dei redditi (il 31 ottobre 2019  per i lavori del 2018).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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