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ARTICOLO – Pubblicato il 30 luglio 2020 – Da: G. Manzana E. Iori

 

Dal prossimo 1° gennaio 2020, con l’entrata in vigore della direttiva 2018/1910/UE, l’articolo 138 è stato modificato, qualificando come requisito sostanziale e non più meramente formale per l’effettuazione di operazioni intracomunitarie la sussistenza e l’indicazione del codice identificativo Iva dell’acquirente, richiesto e validato dal sistema elettronico di scambio di dati sull’Iva, Vies, prima della realizzazione dell’operazione non imponibile. Detta modifica normativa è uno degli elementi attivati dal legislatore per un sistema dell’Iva definitivo, fondato sul principio della imposizione delle cessioni transfrontaliere di beni nello Stato membro di destinazione

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