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CIRCOLARE – Pubblicato il: 10 aprile 2014 – Da: G. Manzana E. Iori

 

Anche per l’anno 2013, è necessario provvedere all’invio, all’Agenzia delle Entrate, della comunicazione dei finanziamenti concessi dai soci o dai familiari dell’imprenditore alla società/ditta, nonché dei beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi.

Questa comunicazione deve essere inviata da tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa siano in contabilità ordinaria o in contabilità semplificata.

FINANZIAMENTI/CAPITALIZZAZIONI EFFETTUATI DA SOCI/FAMILIARI

Come previsto dall’art. 2, comma 36-septiesdecies, DL n. 128/2011, l’Agenzia delle Entrate, oltre a controllare sistematicamente la posizione dei soggetti che utilizzano i beni concessi in godimento dall’impresa, deve considerare, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche qualsiasi forma di finanziamento / capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

Le “motivazioni” del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94904, specificano che il predetto “intervento normativo è volto a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, tramite lo strumento della determinazione sintetica del reddito”.

L’Agenzia delle Entrate richiede quindi l’obbligo di comunicare taluni versamenti effettuati all’impresa dai soci o familiari dell’imprenditore.

L’obbligo di comunicazione vale per i versamenti effettuati nel corso del 2013 (anche se restituiti nel medesimo anno), mentre sono esclusi quelli erogati in anni precedenti.

Non devono essere comunicati i finanziamenti:

– già noti all’Amministrazione finanziaria (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata);

– inferiori ad euro 3.600 (come valore complessivo annuo), limite riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue;

Termini di presentazione

La comunicazione in esame (a regime) va trasmessa entro il 30.4 dell’anno successivo a quello di riferimento, in via telematica tramite un intermediario abilitato.

Relativamente al periodo d’imposta 2013 la scadenza è il 30 aprile 2014.

BENI IN GODIMENTO

La comunicazione dei beni a soci/ familiari è stata introdotta, dal DL n. 138/2011 per contrastare il fenomeno elusivo dell’intestazione “fittizia” di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell’imprenditore.

In particolare è previsto che la concessione in godimento di un bene d’impresa, da parte di una società / ditta individuale, ad un socio / familiare (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, comporta:

  1. per l’utilizzatore (imprenditore individuale / socio / familiare) la rilevazione di un reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h-ter), TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene;
  2. per il concedente (ditta individuale / società) l’indeducibilità dei relativi costi.

Con riguardo ai beni in esame:

     il concedente (società / ditta individuale);

oppure

     l’utilizzatore (imprenditore individuale / socio / familiare);

è tenuto ad inviare all’Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai beni concessi in godimento (tipologia, durata della concessione, corrispettivo e valore di mercato).

Soggetti interessati

Concedenti

Utilizzatori

(soggetti che beneficiano, nella propria sfera   personale, di beni relativi all’impresa)

imprenditori individuali; soci, residenti e non,   di società ed enti associativi privati residenti   che svolgono attività commerciale;
società di persone (snc, sas); familiari, residenti e   non, di soci di società ed   enti associativi privati residenti che svolgono attività commerciale;
società di capitali (spa, srl,   sapa); soggetti residenti e   non, che utilizzano nella   propria sfera personale beni della   propria impresa commerciale residente;
enti privati di   tipo associativo con riguardo   ai soli beni relativi all’attività commerciale. familiari, ex art. 5,   comma 5, TUIR residenti e non, dell’imprenditore   individuale residente.

NOTA   BENE: Non sono interessate dalla   disciplina in esame le società   semplici.

 

Oggetto della comunicazione

I beni dell’impresa interessati dall’applicazione della disposizione in esame, sono:

–       beni strumentali;

–       beni-merce;

–       immobili patrimonio.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 24/E individua i seguenti beni:

Soggetto Beni relativi all’impresa
Impresa individuale

Beni indicati nell’inventario

Società di persone

Società di capitali

Beni appartenenti alla società

Società di fatto

Beni merce

Beni strumentali compresi quelli   iscritti in pubblici registri a nome dei soci ed esclusivamente utilizzati   come strumentali nell’esercizio dell’impresa

Beni esclusi dalla comunicazione

Sono esclusi dalla comunicazione:

–    i beni concessi in godimento agli amministratori;

–     i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, se costituiscono fringe   benefit ex art. 51 e 54, TUIR;

–    i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale.

Non è chiaro se l’imprenditore individuale sia escluso o meno dall’obbligo di comunicazione, posto che tra i soggetti “utilizzatori” è citato anche colui che “nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale”;

–   i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

–   gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

–   i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge;

–   i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore;

–    i beni di valore non superiore a € 3.000 (al netto IVA), rientranti nella categoria “altro”, ossia i beni diversi dalle autovetture ed altri veicoli, unità da diporto, aeromobili ed immobili (sono quindi esclusi, ad esempio, telefoni cellulari, personal computer, tablet, ecc.).

Termini di presentazione

La comunicazione in esame (a regime) va trasmessa entro il 30.4 dell’anno successivo a quello di riferimento, in via telematica tramite un intermediario abilitato.

Relativamente al periodo d’imposta 2013 la scadenza è il 30 aprile 2014.

Si riportano di seguito le risposte a quesiti pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate in merito all’argomento in esame.

Quesito n.1

D. Si chiede conferma che l’esonero dalla presentazione della comunicazione relativa ai finanziamenti/capitalizzazione nei casi in cui l’impresa non abbia un conto corrente dedicato all’attività sia limitato ai soggetti che operano in regime di contabilità semplificata. Si ritiene, inoltre, che rientrino nell’esonero anche le imprese che adottano il regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011) ed il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della legge n. 388 del 2000).

R. Ai fini della comunicazione finanziamenti/capitalizzazioni è stato previsto l’esonero per i contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata. L’obbligo però sussiste per le imprese in contabilità semplificata che sono dotate di un conto corrente dedicato all’attività. Rientrano nell’esonero anche le imprese che adottano uno dei regimi contabili indicati nel quesito e che non utilizzano un conto corrente dedicato.

L’obbligo di comunicazione sussiste in ogni caso per le imprese che adottano il regime di contabilità ordinaria.

Quesito n.2

D. La comunicazione relativa ai beni dati in uso a soci/familiari va effettuata solo nei casi in cui sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. In pratica, comunicano i dati coloro che dovrebbero aver sottoposto a tassazione (nel quadro RL) un reddito diverso in quanto il corrispettivo relativo al godimento del bene è inferiore al valore di mercato.

Si chiede conferma che la comunicazione non sia obbligatoria anche nei casi in cui, per i beni dati in godimento da società di persone e di capitali trasparenti, non sussista una differenza positiva tra il valore normale del diritto di godimento del bene ed il corrispettivo pattuito aumentato, quest’ultimo, dalla quota parte di reddito attribuito al socio per trasparenza, corrispondente all’ammontare dei costi non ammessi in deduzione (cfr Circolare n. 36/E del 24 settembre 2012, pag. 2).

R. Si richiama il punto 2.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 2 agosto 2013, prot. n. 2013/94902, il quale stabilisce che “A decorrere dall’anno 2012 i soggetti di cui al precedente punto 1 comunicano all’anagrafe tributaria i dati dei soci – comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente – e dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.”.

L’obbligo di comunicazione non sussiste, in coerenza con quanto stabilito dalla circolare n. 36 del 2012, al paragrafo 2, qualora non emergano differenze fra il valore pattuito, incrementato della quota di reddito imputabile per trasparenza, nelle ipotesi di indeducibilità dei costi previste nel medesimo

Quesito n.3

D. Il modello di comunicazione non prevede la possibilità di firma del contribuente. Si prega di voler dare indicazioni in merito anche in merito agli obblighi di conservazione.

R: Il modello in oggetto, come già specificato per quello polivalente, non è modello di dichiarazione bensì un modello di comunicazione. Allo stesso, pertanto, non risultano applicabili gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili. In particolare, resta fermo l’obbligo da parte dell’intermediario di consegnare al contribuente la documentazione descritta al par. 4.1 delle istruzioni.

Quesito n.4

D. Le istruzioni per la compilazione della comunicazione beni/finanziamenti soci afferma:

Anno di riferimento: “la comunicazione è presentata con riferimento all’anno solare” 1.2): “la comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta …”

1.3): “la comunicazione deve essere effettuata per la somma dei finanziamenti nel periodo d’imposta”

Cosa significa?

Considerato che:

1) il provvedimento del 2/8/2013 afferma al punto 2.2: “la comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta” 2) la circolare 24/2012 afferma: “… pertanto, essendo entrata in vigore la legge di conversione in data 18 settembre 2011, le disposizioni contenute nei commi in esame si applicano, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, a decorrere dal periodo d’imposta 2012. Per i soggetti aventi esercizio non coincidente con l’anno solare, le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge…”, chiediamo conferma che la comunicazione vada effettuata con riferimento ai beni/finanziamenti concessi nel periodo d’imposta.

R: La comunicazione riguarda beni, concessi nel periodo di imposta, e finanziamenti ricevuti dall’impresa nel periodo d’imposta, a prescindere dalla coincidenza dello stesso con l’anno solare.

Quesito n.5

A tale proposito, considerando quanto previsto dai Provvedimenti del 2/8/2013, si chiede se sono corretti i termini di presentazione della comunicazione nelle seguenti casistiche:

– soggetti con periodo d’imposta 19/9-18/9: la prima comunicazione riguarda i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d’imposta 19/9/2011-18/9/2012 –in questo caso la presentazione della comunicazione dovrà avvenire entro il 12/12/2013;

per gli stessi soggetti, la seconda comunicazione riguarda i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d’imposta 19/9/2012-18/9/2013, in questo caso la presentazione della comunicazione dovrà avvenire entro il presentazione 30/4/2014;

– soggetti con periodo d’imposta 1/7-30/6: la prima comunicazione riguarda i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d’imposta 1/7/2012-30/6/2013, in questo caso la presentazione della comunicazione dovrà avvenire entro il 30/4/2014; per gli stessi soggetti, la seconda comunicazione riguarda i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d’imposta 1/7/2013-30/6/2014 con presentazione della comunicazione entro il 30/4/2015

R: Si conferma puntualmente la sussistenza dell’obbligo di comunicazione e relativi termini per l’invio secondo quanto prospettato nel quesito.

Quesito n.6

D. I campi “Ammontare dei finanziamenti” e ”Valore delle capitalizzazioni e degli apporti” possono essere compilati contemporaneamente. In questo caso, quale data occorre indicare? E se nel corso del periodo d’imposta il socio concede più di un finanziamento, o più di un apporto, quale data occorre indicare?

R: Occorre compilare un intercalare per i finanziamenti e un altro per le capitalizzazioni. Nel caso in cui nel corso del periodo d’imposta il socio concede più di un finanziamento, o più di un apporto, occorre indicare la data dell’ultimo finanziamento o dell’ultimo apporto, come già indicato nelle istruzioni al provvedimento.

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