circolari

CIRCOLARE – Pubblicato il: 18 marzo 2014 – Da: G. Manzana E. Iori

 

OPERAZIONI CON OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

L’emissione della fattura, in sostituzione di altri documenti fiscali, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione, a prescindere dal suo importo (emissione di fattura su richiesta dal cliente).

OPERAZIONI ESCLUSIONE DALLA COMUNICAZIONE

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria, ai sensi dell’art. 7, DPR n. 605/73 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria ( quali ad esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, locazioni immobiliari, ecc.);

SOGGETTI ESONERATI DALLA COMUNICAZIONE

Sono esonerati espressamente dall’obbligo in esame:

– i contribuenti minimi,

– gli Enti pubblici in relazione alle operazioni effettuate / ricevute nell’ambito dell’attività istituzionale.

– gli Enti non commerciali in relazione alle operazioni effettuate / ricevute nell’ambito dell’attività istituzionale.

MODALITA’ E TERMINI PER L’INVIO

La comunicazione – telematica – può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. L’opzione è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

Tuttavia, l’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a:

A regime, i termini sono il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile; il 20 aprile, per gli altri.

Elementi della comunicazione “analitica”

Gli elementi informativi da comunicare relativamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal relativo ammontare, sono:

                     data del documento;

                     corrispettivo al netto dell’IVA;

                     imposta o specificazione che trattasi di operazione non imponibile o esente;

                     data di registrazione;

                     data di registrazione;

                     corrispettivo al netto dell’IVA;

                     imposta o specificazione che trattasi di operazioni non imponibile o esente;

                     data del documento;

                 numero del documento;

                 ammontare complessivo imponibile delle operazioni;

                 ammontare complessivo dell’imposta;

Gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione/prestazione per cui non è previsto l’obbligo di emissione della fattura sono:

·       anno di riferimento;

·       codice fiscale dell’acquirente/committente;

·       per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, i dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 605/73, ossia:

–       per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, lo stato estero del domicilio;

–       per soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione/ragione sociale, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva;

·       corrispettivi comprensivi dell’IVA.

                                                                      Ai fini della comunicazione degli   elementi informativi, il soggetto obbligato fa riferimento al momento della registrazione ovvero, in   mancanza, quello di effettuazione delle operazioni.

Elementi della comunicazione “aggregata”

In caso di scelta per la comunicazione in modalità aggregata, per ciascuna controparte, distintamente per le fatture emesse e per gli acquisti, sono richiesti i seguenti elementi informativi:

Devono essere distintamente comunicati altresì i dati delle operazioni/acquisti di servizi con/da soggetti non residenti.

     Nell’individuazione degli elementi informativi da   trasmettere, il soggetto obbligato fa   riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.

CASI PARTICOLARI

Autofatture

cessioni   gratuite

Vanno comunicate le cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività   dell’impresa, documentate da autofattura.

Per tali operazioni va indicata la partita IVA del cedente.

Fatture   cointestate La fattura cointesta va comunicata con riferimento ad ognuno dei   cointestatari.
Fatture   ricevute da contribuenti minimi

Va comunicata la fattura ricevuta da un contribuente minimo ancorché la   stessa, come noto, non evidenzia l’IVA.

L’operazione infatti “è da   considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini IVA,   ed è pertanto da comprendere nella comunicazione”.

Leasing e   noleggio In presenza di contratti leasing / noleggio:

  • il prestatore   (società di leasing / noleggio), limitatamente alle fatture relative a tali   operazioni è esonerato dalla comunicazione in esame. Ciò al fine di evitare   una duplicazione degli adempimenti già oggetto della specifica comunicazione   ex Provvedimento 21.11.2011;
  • l’utilizzatore, è obbligato alla   comunicazione.
Cessioni beni usati e regime del margine Le   operazioni rientranti nel regime IVA dei beni usati ex DL n. 41/95, non   documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione solo se di importo pari   o superiore a € 3.600.

Servizi accessori

a import / export

Le prestazioni accessorie ad un’importazione / esportazione (ad esempio,   servizi di spedizione e trasporto) ex art. 9, DPR n. 633/72, vanno indicate   al netto degli importi esclusi (ad esempio, diritti doganali).
Carte carburante Qualora gli acquisti di carburanti siano “certificati”   tramite la carta carburante è necessario comunicare il relativo importo   complessivo utilizzando la modalità prevista per il documento riepilogativo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *