CIRCOLARE – Pubblicato il: 18 marzo 2014 – Da: G. Manzana E. Iori
OPERAZIONI CON OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
- le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c’è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva
- le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
L’emissione della fattura, in sostituzione di altri documenti fiscali, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione, a prescindere dal suo importo (emissione di fattura su richiesta dal cliente).
OPERAZIONI ESCLUSIONE DALLA COMUNICAZIONE
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:
- le importazioni;
- le esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72;
- le operazioni intracomunitarie;
le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria, ai sensi dell’art. 7, DPR n. 605/73 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria ( quali ad esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, locazioni immobiliari, ecc.);
- le operazioni di importo pari o superiore a € 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.
SOGGETTI ESONERATI DALLA COMUNICAZIONE
Sono esonerati espressamente dall’obbligo in esame:
– i contribuenti minimi,
– gli Enti pubblici in relazione alle operazioni effettuate / ricevute nell’ambito dell’attività istituzionale.
– gli Enti non commerciali in relazione alle operazioni effettuate / ricevute nell’ambito dell’attività istituzionale.
MODALITA’ E TERMINI PER L’INVIO
La comunicazione – telematica – può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. L’opzione è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.
Tuttavia, l’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a:
- acquisti da operatori economici sammarinesi
- acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli
- acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo
A regime, i termini sono il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile; il 20 aprile, per gli altri.
Elementi della comunicazione “analitica”
Gli elementi informativi da comunicare relativamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal relativo ammontare, sono:
- anno di riferimento;
- partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente/prestatore e dell’acquirente/committente;
- per ciascuna fattura emessa:
– data del documento;
– corrispettivo al netto dell’IVA;
– imposta o specificazione che trattasi di operazione non imponibile o esente;
– data di registrazione;
- per ciascuna fattura d’acquisto:
– data di registrazione;
– corrispettivo al netto dell’IVA;
– imposta o specificazione che trattasi di operazioni non imponibile o esente;
– data del documento;
- in caso di utilizzo del documento riepilogativo ex art. 6, commi 1 e 6, DPR n. 695/96:
– numero del documento;
– ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
– ammontare complessivo dell’imposta;
- per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l’importo delle note di variazione e dell’eventuale imposta afferente.
Gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione/prestazione per cui non è previsto l’obbligo di emissione della fattura sono:
· anno di riferimento;
· codice fiscale dell’acquirente/committente;
· per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, i dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 605/73, ossia:
– per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, lo stato estero del domicilio;
– per soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione/ragione sociale, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva;
· corrispettivi comprensivi dell’IVA.
| Ai fini della comunicazione degli elementi informativi, il soggetto obbligato fa riferimento al momento della registrazione ovvero, in mancanza, quello di effettuazione delle operazioni. |
Elementi della comunicazione “aggregata”
In caso di scelta per la comunicazione in modalità aggregata, per ciascuna controparte, distintamente per le fatture emesse e per gli acquisti, sono richiesti i seguenti elementi informativi:
Devono essere distintamente comunicati altresì i dati delle operazioni/acquisti di servizi con/da soggetti non residenti.
| Nell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione o ricezione del documento. |
CASI PARTICOLARI
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Autofatture cessioni gratuite |
Vanno comunicate le cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività dell’impresa, documentate da autofattura. Per tali operazioni va indicata la partita IVA del cedente. |
| Fatture cointestate | La fattura cointesta va comunicata con riferimento ad ognuno dei cointestatari. |
| Fatture ricevute da contribuenti minimi |
Va comunicata la fattura ricevuta da un contribuente minimo ancorché la stessa, come noto, non evidenzia l’IVA. L’operazione infatti “è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini IVA, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione”. |
| Leasing e noleggio | In presenza di contratti leasing / noleggio:
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| Cessioni beni usati e regime del margine | Le operazioni rientranti nel regime IVA dei beni usati ex DL n. 41/95, non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione solo se di importo pari o superiore a € 3.600. |
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Servizi accessori a import / export |
Le prestazioni accessorie ad un’importazione / esportazione (ad esempio, servizi di spedizione e trasporto) ex art. 9, DPR n. 633/72, vanno indicate al netto degli importi esclusi (ad esempio, diritti doganali). |
| Carte carburante | Qualora gli acquisti di carburanti siano “certificati” tramite la carta carburante è necessario comunicare il relativo importo complessivo utilizzando la modalità prevista per il documento riepilogativo. |