ARTICOLO – Pubblicato il: 3 settembre 2018 – Da: G. Manzana E. Iori
– Non accedono più al beneficio i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, di beni immateriali, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.
– Il riferimento è ai beni immateriali di cui alla lettera d), comma 6, dell’articolo 3 del Dl 145/2013, vale a dire alle “competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne”.
– La modifica si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 14 luglio 2018 (vale a dire 2018 per i soggetti solari), in deroga espressa dell’articolo 3 della legge 212/2000.
– Per imprese appartenenti al medesimo gruppo il riferimento è all’art. 2359 del Codice civile nella sua interezza. Quindi Si considerano tali le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate controllate da un medesimo soggetto sia direttamente che indirettamente. Per le persone fisiche, la norma prevede che occorra tener conto, anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Tuir.
– L’esclusione assume rilevanza anche ai fini della determinazione dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per il calcolo della media di raffronto. Per gli acquisti infragruppo fino al periodo di imposta 2017 (soggetti solari), resta l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all’impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.
– Il costo per l’acquisto dei beni immateriali (adesso agevolabili solo se l’operazione di acquisto sia intercorsa con parti indipendenti) “resta comunque ferma la condizione secondo cui (…) assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio”.
Stando al previsione normativa un utilizzo promiscuo di tali beni sembrerebbe quindi determinare l’esclusione in toto di tali costi dal beneficio. Resta da comprendere la decorrenza di tale novità che, modificando una previsione del decreto attuativo, non potrebbe poter incidere sul beneficio già maturato fino al 2017, ancorchè, per come scritta, si potrebbe anche intendere diversamente.