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CIRCOLARE – Pubblicato il: 12 dicembre 2019 – Da: G. Manzana E. Iori

 

REGOLE GENERALI DI DETRAIBILITA’ DELL’IVA

– il diritto alla detrazione dell’IVA a credito sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ossia, come stabilito dall’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, alla data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA;

il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell’IVA è individuato nel termine di presentazione del mod. IVA relativo all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto;

­  il diritto a detrarre l’IVA è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti. In particolare, le fatture devono essere annotate nel registro IVA degli acquisti:

– presupposto (sostanziale) dell’effettuazione  dell’operazione; 

– presupposto (formale) del possesso della fattura d’acquisto.

Di conseguenza, il diritto alla detrazione decorre dal momento in cui in capo all’acquirente / committente si verificano i suddetti 2 requisiti (ferma restando la necessità di provvedere all’annotazione della fattura nel registro degli acquisti) e può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno;

Applicando quanto sopra esposto alle fatture emesse nell’ultima parte del 2019, al fine di individuare il momento in cui è possibile detrarre l’IVA, risulta determinante la data di ricezione della fattura da parte dell’acquirente / committente, ed in particolare se quest’ultima è ricevuta nel 2019 ovvero nel 2020.

Le previsioni prescindono dal formato, cartaceo / elettronico, con il quale la fattura è stata emessa.

1)FATTURE EMESSE E RICEVUTE NEL 2019 Se la fattura è stata emessa e ricevuta entro il 31.12.2019, l’imposta può essere detratta:

ovvero

 2)FATTURE EMESSE NEL 2019 E RICEVUTE NEL 2020 Come sopra evidenziato, nei casi in cui l’emissione e la ricezione della fattura si verificano in anni diversi, non è possibile applicare la disposizione (all’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98) in base alla quale è possibile detrarre l’IVA relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Conseguentemente, se la fattura d’acquisto relativa ad operazioni effettuate nell’anno precedente (2019) è ricevuta l’anno successivo (2020), l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento (2020). In altre parole, se la fattura è stata emessa a dicembre 2019 ma è acquisita dall’acquirente / committente a gennaio 2020, l’imposta può essere detratta:

ovvero, da ultimo,

Tale impostazione, peraltro, ha effetti anche sulle liquidazioni Iva dei mesi successivi, in quanto una fattura 2019 ricevuta e registrata ad esempio il 5 marzo 2020 non potrà concorrere a formare la liquidazione Iva di febbraio 2020, bensì il diritto alla detrazione potrà essere esercitato solo con la liquidazione di marzo.

 

 

 

 

 

 

 

 

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