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ARTICOLO – Pubblicato il: 01 luglio 2019 – Da: G. Manzana E. Iori

 

FATTURA ELETTONICA

Data da indicare in fattura

(i) Per cessioni di beni: data della consegna e spedizione;

(ii) Per le prestazioni di servizi: la data del pagamento;

Così ad esempio se la fattura relativa alle cessioni effettuate nel corso del mese precedente siano riferite, a tre consegne del 2, 10 e 28 settembre 2019, la data da indicare in fattura sarà quella del 28 settembre (Cir. 14/2019).

Termine di «emissione/trasmissione allo Sdi» della fattura

Così d esempio, se il 28 ottobre 2019, viene effettuata una cessione di beni, senza predisposizione del Ddt o altro documento idoneo (quindi, senza possibilità di emettere una fattura differita) la fattura elettronica immediata può essere «emessa (ossia generata e inviata al Sdi)» entro 12 giorni dall’operazione (9 novembre 2019) e nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file xml va «sempre e comunque» indicata la data dell’operazione (28 ottobre 2019).

Così d esempio, continuando l’esempio di prima l’emissione e la trasmissione devono essere comprese in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 ottobre 2019) e il termine ultimo di emissione (9 novembre 2019).

Così ad esempio se la fattura relativa alle cessioni effettuate nel corso del mese precedente siano riferite, ad esempio, a tre consegne del 2, 10 e 28 settembre 2019, la fattura differita può essere trasmessa tra il 1° e il 15 ottobre (Cir. 14/2019).

La visibilità delle due date

Considerando che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo Sdi (quindi, non per una fattura cartacea), la «data (e l’orario)» di «emissione/trasmissione» dell’xml (faq 1.1 delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019) sono attestati «inequivocabilmente e trasversalmente» dal Sdi all’emittente, al ricevente e all’amministrazione finanziaria, si hanno sempre tutte e due le informazioni richieste dall’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del Dpr 633/1972 (la data di effettuazione e quella di «emissione/trasmissione della fattura al Sdi»). Quindi, anche dal 1° luglio 2019, si deve continuare a inserire nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file xml della fattura elettronica immediata «sempre e comunque» la data di effettuazione dell’operazione e non quella di emissione, cioè di generazione e invio al Sistema di interscambio (Cir. 14/2019, paragrafo 3.1).

FATTURA CARTACEA

Data da indicare nella fattura cartacea

Termine di «emissione/trasmissione» della fattura

La visibilità delle due date

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