LA CONTINUITA' NEI BILANCI D'ESERCIZIO
ARTICOLO - 3 marzo 2021 - Da: G. Manzana E. Iori
Che tratta della continuità aziendale è l’Oic 11 il quale, prevede che gli amministratori devono acquisire tutte le informazioni disponibili circa la permanenza del presupposto della continuità aziendale. Se gli amministratori sono a conoscenza del fatto che in un arco temporale futuro di almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio intervenga, o è probabile che intervenga, una delle cause di interruzione previste al par. 19, ne devono tenere conto nella redazione del bilancio d’esercizio e darne adeguata informativa.
Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa
- dev
- devono essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative ●le incertezze esposte e ● le ricadute sulla continuità aziendale.
Ove la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, NON vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell’art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all’art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo.
24. Quando, ai sensi dell’articolo 2485 del codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all’articolo 2484 del codice civile, il bilancio d’esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell’attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di redazione del bilancio.
Le norme di deroga
L’Art. 38-quater Dl 34/2020 prevede che:
1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile puo' comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 [termini e assemblee e voto a distanza].
Il criterio di valutazione e' specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
In precedenza l’art. 7 del Dl 23/2020 aveva previsto che:
1. Nella redazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis, comma primo, n.1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistenza nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 [termini e assemblee e voto a distanza].
Il criterio di valutazione e' specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
In applicazione della norma, l’Oic nel documento interpretativo n. 8 (ancora in bozza) prevede che nei bilanci degli esercizi chiusi
- in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 giugno 2020) e
- nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio chiusi al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021)
la società può avvalersi della deroga se nell’ultimo bilancio approvato (ad esempio chiuso al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019 ovvero al 30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell’OIC 11.
Può inoltre avvalersi della deroga qualora – ricorrendone i presupposti – nel predisporre il bilancio dell’esercizio precedente la società si sia avvalsa della deroga prevista dal comma 1 dell’articolo 38-quater Dl 34/2020 o della deroga prevista dall’articolo 7 del Dl 23/2020.
Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell’OIC 11.
Nelle motivazioni nel documento interpretativo al viene detto che:
- Con riguardo ai soggetti, l’articolo 38-quater comma 2 della Legge n.77 si rivolge esclusivamente alle imprese che adottano i principi contabili nazionali facendo esplicito richiamo all'articolo 2423 bis del Codice Civile. Pertanto restano escluse dalla disposizione del decreto le società che adottano i principi contabili internazionali.
- In relazione ai bilanci, ancorché il comma 2 dell’articolo 38-quater della Legge n.77 richiami espressamente solo i bilanci d’esercizio, si è ritenuto di estendere le disposizioni dell’Interpretativo anche ai bilanci consolidati. Sarebbe infatti illogico che una società rediga il bilancio d’esercizio in continuità, avvalendosi della deroga prevista dalla norma, e nel contempo dichiari nel proprio bilancio consolidato l’assenza di continuità aziendale.
- L’articolo 38-quater al comma 2 della Legge n.77 prevede che la facoltà sia esercitabile per i bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021). Il tenore letterale dell’art. 38-quater sembra non prevedere la possibilità di deroga per i bilanci chiusi successivamente al 23 febbraio ma non in corso al 31 dicembre 2020. Si pensi, ad esempio, a quelli che chiudono al 30 giugno 2020. In assenza di uno specifico riferimento normativo per tali bilanci, si è ritenuto che si possa applicare in via analogica quanto previsto dal comma 2 della norma.
Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione
- dei paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11 e
- del paragrafo 59 c) dell’OIC 29.
23. Ove la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell’art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all’art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo.
24. Quando, ai sensi dell’articolo 2485 del codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all’articolo 2484 del codice civile, il bilancio d’esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell’attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di redazione del bilancio.
L’informativa in Nota integrativa
Nel documento dell’Oic sopra richiamato viene detto che la società che si avvale della deroga prevista dalla norma fornisce informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell’articolo 2427 del codice civile.
Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella Relazione sulla gestione), ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19. In particolare, nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga descrive nella nota integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Inoltre, nei casi in cui, nell’arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.
L'informativa riguarda quindi le significative incertezze relative alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione del reddito per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Per esempio:
- l'esistenza di un patrimonio netto consistente rispetto all'indebitamento è un buon punto di partenza ma è necessario anche il confronto con l'attivo immobilizzato per determinare il coefficiente di copertura delle immobilizzazioni (Indicatore sulla continuità richiamato dal principio di revisione Isa Italia 570).
- Dal punto di vista finanziario, altri indicatori possono essere d'ausilio, così come il rendimento del capitale investito (Roi).
- Altre informazioni, anche a dimostrazione della capacità dell'impresa di far fronte a situazioni di crisi, possono riguardare l'assenza o l'esiguità di costi capitalizzati (impianto/ampliamento/sviluppo), di intangibili “problematici” come l'avviamento e l'assenza d'imposte anticipate relative a perdite d'esercizio.
- Informazione importante, potrebbe essere la politica di distribuzione dei dividendi relativi all'esercizio 2019, ma anche dei precedenti, così come l'eventuale riduzione di costi fissi e la presenza di una consistente “riserva Lifo” per le rimanenze.
Ciò non significa che la continuità non vada monitorata
La società deve:
- adottare reazioni immediate allo shock del coronavirus in termini organizzativi e sanitari,
- essere in grado di comprendere l’impatto sulla situazione economica e finanziaria delle società,
- valutare la logica prospettica alla situazione di crisi.
È vero che le norme del Dl 23/2020 e dell’art. 38-quater Dl 34/2020 - disapplicando (*) l’applicazione della continuità aziendale per l’emergenza sanitaria ai bilanci 2019 e 2020 e (**) gli art. 2446 e 2447 in tema di necessità di patrimonializzazioni delle imprese in caso di patrimoni netti negativi) hanno ridotto la pressione sotto l’aspetto patrimoniale e permesso la tempestiva approvazione dei bilanci, ma gli effetti prospettici della crisi vanno sempre e comunque monitorati: non sono escluse situazioni in cui, pur potendo evitare l'obbligo civilistico, sia compromessa in toto l’esistenza dell’impresa.
Misure adottate. La società deve:
- adottare politiche di reazione agli effetti negativi.
- concentrare le scelte aziendali sui rischi maggiori, individuando le politiche da adottare nei confronti di clienti, fornitori, finanziatori.
- Possono verificarsi situazioni in cui l’impresa può adottare anche misure di tipo innovativo, avviando tra l’altro cambiamenti nella sfera della produzione o dell’approvvigionamento di flussi finanziari: sotto questo profilo, le misure di agevolazione contenute negli ultimi provvedimenti normativi possono essere uno stimolo a rivedere le politiche di ricorso al credito.
Rischi di continuità aziendale. La società deve individuare gli impatti della crisi, mettendo a fuoco, per ciascuno, non solo la probabilità, ma anche il potenziale danno.
I fattori da considerare riguardano tutte le aree dell'attività: produzione, contratti, finanza.
1. Produzione. Sono esempi di fattori di rischio di tipo produttivo
- l’impossibilità di completare o consegnare la produzione, dovuti alla malattia o all’assenza del personale,
- la mancanza di materie prime necessarie per la produzione,
- le difficoltà di organizzare i servizi di trasporto e di consegna.
2. Contratti. Vanno valutate
- le possibili richieste di sconti, riduzioni, penali
- in generale il rischio di blocchi nella possibilità di ricevere ordini.
3. Finanza. Va valutato
- lo slittamento degli incassi
- la possibilità di insoluti nei pagamenti da parte dei clienti,
- lo sforamento degli affidamenti bancari,
- il rischio di non poter rispettare le scadenze di pagamento di fornitori, mutui, leasing.
I piani economici e finanziari La società deve predisporre piani economici e finanziari rivedendo le previsioni e i budget.
Le ipotesi prese a base dei vari scenari elaborati devono essere ragionevoli, al fine di considerare credibili le previsioni sugli effetti economici e finanziari.
Le analisi devono riguardare le tre componenti essenziali, ovvero
- andamento economico,
- situazione patrimoniale,
- situazione finanziaria.
Una particolare attenzione dovrà essere dedicata alla variabile finanziaria, che normalmente è influenzata
- dalla rapidità delle risposte dei finanziatori alle richieste della società
- dalla situazione esogena in cui si troveranno fornitori e clienti.
Sindaci e Revisori
In questo particolare frangente temporale, sindaci e revisori sono chiamati anche a compiti straordinari di vigilanza, in quanto,
- dopo aver verificato la reazione immediata della società allo shock del coronavirus in termini organizzativi e sanitari,
- deve essere in grado di comprendere l’impatto sulla situazione economica e finanziaria delle società,
- ma anche di capire se gli organi amministrativi stanno reagendo in modo efficiente e
- con una logica prospettica alla situazione di crisi.
Il percorso logico di indagine dovrà riguardare tutti gli ambiti:
- le misure adottate
- i rischi di continuità
- i piani economici finanziari
Ai sindaci spetta il controllo sulla coerenza delle misure adottate, da valutare in funzione delle dimensioni dell’impresa, della conoscenza dei mercati e di tutte le variabili sopra indicate.
Quanta nuova finanza nel breve?
La liquidità prodotta / assorbita nel breve dipende
- dalla capacità di (non) produrre da subito fatturati a break even
- Dalle manovre adottate (effetti)
La prima dipende:
- Ricorso alla cassa integrazione per dipendenti (art. 19 e ss. Dl 18/2020; Decreto Rilancio);
- Accordi di Rinuncia costi fissi, remunerazioni e dividendi (non regolamentati normativamente)
- Contributi a fondo perduto, Crediti d’imposta affitti, aumenti di capitali, ristorazione e Esenzioni (Dl 104/2020; Dl 137/2020 e Dl 149/2020)
- Moratoria mutui e leasing (art. 56 Dl 18/2020 o dall’Accordo Abi del 6 marzo 2020);
- Finanziamenti alle PMI e alle Grandi imprese (art. 1 e art. 13 del Dl 23/2020);
- Sospensione dei pagamenti fiscali (art. 61 e ss. Dl 18/2020; artt. 18 e 21 del Dl 23/2020; art. 20 Dl 34/2020; Dl 104/2020; Dl 137/2020 e Dl 149/2020)
- Sottoscrizione di accordi di rinvio del debito con i fornitori (non regolato normativamente)
- Rinvio dei costi fissi, remunerazioni e dividendi (non regolato normativamente)
La seconda dipende:
- Distanziamenti
- Contrazione della spesa
- Maggiori costi
- Difficoltà di trasporto
- Perdita di portafogli Clienti
- Inserimento in nuovi mercati
Per determinare liquidità prodotta / assorbita nel breve occorre quindi fare una previsione dei flussi finanziari a breve.
Per far questo occorre partire dai dati, dai termini di incasso e pagamento e dai dati storici degli insoluti, rettificandoli per tenuto conto
- Delle previsioni per settore, area dimensionale e territoriale (scenario base e scenario pessimistico)
- degli effetti della manovre adottate
- delle ipotizzabili variazioni di fatturati e costi (variabili e fissi)
- della prevedibile riduzione dei tempi di pagamento, allungamento dei tempi di incasso e dei maggiori insoluti
Soccorre in aiuto il Dscr (Debt service coverage ratio) a 6 mesi elaborato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ai fini del codice della crisi d’impresa.
Il Dscr è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei 6 mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. Valori di questo indice superiori a 1, rendono evidente la capacità prospettica di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di 6 mesi, valori inferiori a 1 la relativa incapacità.
Le modalità di calcolo del Dscr previste dal Consiglio nazionale sono due.
Il primo approccio si dimostra maggiormente adatto alle piccole e medie imprese, che non sono obbligate alla redazione del rendiconto finanziario in sede di bilancio e quindi possono essere meno avvezze al calcolo di alcune grandezze richieste dal Dscr nel secondo approccio, quale il free cash flow.
numeratore: cassa iniziale + ogni entrata cassa dei prossimi sei mesi – ogni uscita cassa dei prossimi sei mesi diversa da oneri debito finanziario (quota capitale + interessi);
denominatore:oneri debito finanziario (quota capitale + interessi).
Il secondo metodo prevede inoltre distinzioni tra debiti scaduti e/o rateizzati, tipicamente presenti nelle imprese che già si trovano in difficoltà finanziaria.
numeratore:cassa iniziale + free cash flow prospettico come da Oic 10, al lordo di pagamenti di debiti operativi (fisco, fornitori) arretrati e/o rateizzati + utilizzo di linee credito disponibili;
denominatore:oneri debito finanziario (quota capitale + interessi) + pagamenti di debiti operativi (fisco, fornitori) arretrati e/o rateizzati.
Quanta nuova finanza nel medio?
Dipende dai flussi che si generanno in funzione degli effetti rinviati delle manovre adottate
Occorre considerare che:
- la sostenibilità finanziaria nel breve è stata, in parte rilevante, basata sul rinvio del pagamento e sulla contrazione di debito futuro
- il riavvio non a break even comporta la necessità di nuova finanza che, se finanziata con capitale di debito, comporta maggior debito futuro
- la sistemazione di posizioni pregresse, comporta maggior debito futuro
- il pagamento di situazione rinviate nel brevissiomo (erariali, fornitori, affitti, ecc.), comporta maggior debito futuro
- in un mercato in tensione finanziaria si pongono 1) maggior problemi di incasso dei crediti v/Clienti e 2) tempi più brevi di pagamento dei debiti v/fornitori (=Attivo commerciale netto) che, se finanziato con capitale di debito, comporta maggior debito futuro
- i nuovi investimenti necessari per adattarsi al nuovo contesto economico comporta la necessità di nuova finanza che, se finanziata con capitale di debito, comporta maggior debito futuro
Per determinare liquidità prodotta / assorbita nel medio periodo occorre quindi fare una previsione dei flussi finanziari a medio.
Per far questo occorre partire dai dati storici, dai termini di incasso e pagamento e dai gli insoluti, rettificandoli per tener conto
- dalle previsioni per settore, area dimensionale e territoriale (scenario base e scenario pessimistico)
- dell’effetto «reversal» delle manovre adottate
- delle ipotizzabili variazioni di fatturati e costi (variabili e fissi)
- della prevedibile riduzione dei tempi di pagamento, allungamento dei tempi di incasso e dei maggiori insoluti