AVVISI DI ACCERTAMENTO: MODALITA' DI PAGAMENTO
ARTICOLO - Pubblicato il: 16 novembre 2011 - Da: G. Manzana E. Iori
L'articolo 8 del Dlgs 218/1997 prevede che il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, mediante delega a una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente.
È prevista, inoltre, la possibilità di corrispondere le somme dovute anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero di dodici rate trimestrali se le somme dovute siano superiori a 51.645 euro.
Dopo la modifica apportata al Dlgs 218/1997 dal Dl 98/2011 (art. 23, co. 17-20) , in caso di pagamento rateizzato, non è più richiesta la garanzia fideiussoria. In particolare viene, soppresso l’obbligo, contenuto all’art. 8 co. 2 del Dlgs 218/1997 di prestare la garanzia con le modalità di cui all'articolo 38 bis del Dpr n. 633 del 1972, (in titoli di Stato o in titoli garantiti dallo Stato, ovvero con fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria) nei casi di versamento rateale delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale per importi delle rate successive alla prima superiori a 50.000 euro (il limite di 50.000 era stato introdotto dall’art. 3, del Dl 40/2010; in precedenza, in caso di pagamento rateale, la garanzia era sempre richiesta).
Acquiescenza
Stante il rinvio al comma 2 dell’articolo 8 operato dall’articolo 15, comma 2, del Dlgs 218/1997, la detta modifica in materia di soppressione dell’obbligo della garanzia trova applicazione anche in relazione all’istituto dell’acquiescenza di cui all’articolo 15.
Conciliazione giudiziale
Per effetto delle modifiche apportate dal Dl 98/2011, all’articolo 48, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 546 del 1992 la garanzia non è più richiesta nemmeno per la conciliazione giudiziale (in precedenza il dl 40/2010 aveva limitato la garanzia agli importi superiori a 50.000 euro).
Ai sensi dell’articolo 41 del Dl 98/2011, la modifica entra in vigore il giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 6 luglio 2011 (quella invece apportata dal Dl 40/2010 era entrata in vigore il 26 marzo 2010).
Il comma 20 dell’articolo 23 del Dl 98/2011 regola, nello specifico, il regime transitorio, prevedendo che, tra le altre, le disposizioni dettate dai commi da 17 a 19 non si applicano agli atti di adesione, alle acquiescenze ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionati alla data di entrata in vigore del decreto legge, anche con la prestazione della garanzia, la quale, pertanto, continuerà, in tali ipotesi, a produrre gli effetti connessi alla sua resentazione.
In merito, si ricorda che, come precisato nel paragrafo 4.3. della circolare n. 65 del 28 giugno 2001, sulla base alla previgente normativa, il perfezionamento delle definizioni in questione (ossia in caso di pagamenti rateali), si realizzava, oltre che con il versamento della prima rata, con la prestazione della garanzia, da far pervenire successivamente in ufficio.
Pertanto, l’eliminazione dell’obbligo di prestare la garanzia trova applicazione per le rinunzie ad impugnare, per le conciliazioni giudiziali e per gli atti di accertamento con adesione non ancora perfezionati alla data del 6 luglio 2011.
Secondo la cir. 41/E/2011 “tenuto conto della richiamata finalità che il legislatore si prefigge di perseguire con la norma in esame, ossia quella di agevolare il pagamento da parte dei contribuenti che hanno optato per il versamento rateale, nonché del principio di conservazione degli atti richiamato anche dalla citata circolare n. 65 del 28 giugno 2001, si ritiene che gli uffici possano esimersi dal richiedere ulteriormente la garanzia ai contribuenti che non abbiano ancora provveduto a presentarla alla data di entrata in vigore della disposizione a condizione che:
- i contribuenti abbiano tempestivamente pagato la prima rata e
- gli uffici non abbiano già provveduto a formalizzare il mancato perfezionamento della definizione, seppure alla stessa data risultino superati i termini per il perfezionamento”.
All’eliminazione della garanzia fideiussoria fa però da contraltare il raddoppio della sanzione in caso di mancato pagamento delle rate. Il comma 17 dell’art. 23 del Dl 98/2011, infatti, sostituisce il comma 3-bis dell’articolo 8 del Dlgs 218/1997 il quale dopo la modifica prevede che “in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo”.
Pertanto, in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima che si protragga oltre il termine di versamento della rata successiva a quella non pagata,
1) il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo non solo degli importi riferiti alla rata non pagata, ma anche del totale delle residue somme dovute a seguito dell’adesione o dell’acquiescenza, compresi i relativi interessi e, contestualmente,
2) sull’importo dovuto a titolo di tributo della rata non pagata e delle successive previste dal piano di rateazione, è prevista l’iscrizione a ruolo della sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs n. 471/1997, applicata in misura doppia, pari al 60% delle residue somme dovute a titolo di tributo.
Il legislatore quindi, come evidenziato nella relazione illustrativa, ha tenuto conto di ritardi tali da non compromettere, nel suo complesso, il piano di rateazione e, al tempo stesso, dell’interesse alla tempestiva riscossione delle somme dovute, riconoscendo la possibilità di sanare il mancato versamento di una rata con il pagamento della stessa entro la scadenza di quella successiva.
Definizione del Pvc e dell’invito al contraddittorio
Per effetto del richiamo alle disposizioni dell’articolo 8 del dlgs n 218/1997, contenuto sia nel comma 1-ter dell’articolo 5 del medesimo decreto (concernente le modalità di pagamento delle somme dovute nel caso di adesione ai contenuti dell’invito al contradditorio) sia nel comma 3 dell’articolo 5-bis (le modalità di pagamento delle somme dovute nel caso adesione ai verbali di constatazione), le disposizioni che disciplinano il mancato pagamento, anche di una sola delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, si applicano anche agli istituti definitori sopra richiamati, compatibilmente con le peculiarità di questi ultimi.
Ai sensi dell’articolo 41 del Dl 98/2011, la modifica circa il tardivo pagamento delle rate diverse dalla prima, entra in vigore il giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 6 luglio 2011.
In proposito la Cir. 41/E/2011 ha avuto modo di chiarire che per il principio di legalità sancito dall’articolo 3, comma 1, del Dlgs 472/1997, per i pagamenti tardivi eseguiti prima dell’entrata in vigore delle disposizioni in commento, non trova applicazione la disposizione che prevede l’iscrizione a ruolo della sanzione pari al 60% della misura delle residue somme dovute a titolo di tributo, bensì quella ordinariamente prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997;
Secondo la cir. 41/E del 2011, stando quanto precede (e considerato che l’istituto si è perfezionato con il pagamento della prima rata) ne consegue che l’Ufficio, potrà riconoscere il mantenimento del beneficio della dilazione originariamente concessa al contribuente se lo stesso, dopo aver saltato il pagamento di un rata, abbia manifestato la volontà di adempiere al proprio impegno pagando, a titolo di ravvedimento, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 472/1997 gli importi dovuti delle rate diverse dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva a quella non pagata, gli interessi legali maturati dalla originaria scadenza a quella di versamento, nonché la relativa sanzione (in tal senso in precedenza la Cir. 65/E del 2001 (paragrafo 4.4). Tale previsione, a detta della stessa Cir. 41/E/2011, vale anche per le adesioni già perfezionate prima del 6 luglio 2011.
A detta sempre della Cir. 41/E/2011 Anche in relazione a tale versamento il contribuente deve far pervenire in ufficio l’apposita attestazione di pagamento, entro dieci giorni dal versamento stesso, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 del Dlgs 218/1997.
Il giorno di pagamento della prima rata, costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione del tasso vigente degli interessi legali.
Sugli importi delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata. Gli interessi legali, computati su base giornaliera, vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.