CIRCOLARE - Pubblicato il: 06 aprile 2021 - Da: G. Manzana E. Iori
Cessioni e prestazioni con il Regno Unito dopo la Brexit
A seguito della fuoriuscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'UE, è necessario rivedere la "classificazione" delle operazioni poste in essere tra soggetti italiani / UE e soggetti UK, e conseguentemente il trattamento IVA ed i relativi adempimenti connessi, tenendo anche conto degli accordi presi / protocolli concordati tra UE e UK nell'iter di ratifica della c.d. "Brexit".
In linea generale, a decorrere dall'1.1.2021, va considerato che le operazioni tra soggetti UE e UK sono "condizionate" dal fatto che i soggetti UK vanno ora considerati extraUE e pertanto assume rilevanza la "barriera doganale".
Quanto previsto dall'Accordo stipulato il 24.12.2020 è applicato in via provvisoria dall'1.1 al 30.4.2021, in attesa che si completi l'iter di approvazione da parte di tutti gli organi comunitari preposti.
Si evidenzia che Gran Bretagna e Irlanda del Nord non hanno condiviso appieno tutti gli aspetti derivanti dalla fuoriuscita dall'UE.
In particolare, ai fini IVA in esame, va considerato che nell'ambito dei citati accordi è previsto che l'Irlanda del Nord:
- resta soggetta alla normativa IVA dell'UE per le cessioni / acquisti di beni. A tal fine è stato introdotto il nuovo Codice ISO"XI" da utilizzare in sede di compilazione delle fatture riferite alle operazioni con soggetti passivi di tale Stato nonché dei mod. INTRA;
- applica la normativa prevista per le operazioni extraUE per le prestazioni di servizi.
CESSIONI / ACQUISTI DI BENI
Come sopra evidenziato, a decorrere dall'1.1.2021 per le transazioni di beni tra Stati UE / Italia e UK tornano ad assumere rilevanza le barriere doganali.
Conseguentemente le cessioni / acquisti di beni tra soggetti italiani e soggetti UK (con esclusione dell'Irlanda del Nord):
• non possono più essere considerate operazioni intraUE e pertanto non trovano più applicazione le disposizioni di cui al DL n. 331/93;
• devono essere considerate esportazioni / importazioni e quindi va fatto riferimento a quanto disposto in merito dal DPR n. 633/72.
Ciò comporta la modifica del regime IVA applicabile come di seguito riepilogato.
CESSIONI DI BENI |
Regime IVA fino al 31.12.2020 ANTEBrexit (*) |
Regime IVA dall'1.1.2021 POSTBrexit |
Tra soggetti IVA (B2B) |
Cessione intraUE non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93 |
Esportazione non imponibile |
A privati (B2C) |
Cessione "interna" soggetta ad IVA in Italia
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Cessione intraUE non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93
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(*) Tale regime continua ad essere applicabile, anche nel 2021, per le cessioni di beni effettuate in Irlanda del Nord.
Sia le fatture non imponibili ex art. 41, DL n. 331/93 (fino al 2020) che quelle ex art. 8, DPR n. 633/72 (dal 2021) concorrono alla formazione del plafond a disposizione degli "esportatori abituali".
ACQUISTI DI BENI |
Regime IVA fino al 31.12.2020 ANTEBrexit (*) |
Regime IVA dall'1.1.2021 POSTBrexit |
Tra soggetti IVA (B2B) |
Acquisto intraUE imponibile IVA con applicazione del reverse charge ex art. 38, DL n. 331/93 |
Importazione imponibile IVA in Italia |
Da parte di privati italiani (B2C) |
Acquisto fuori campo IVA in Italia (è soggetto ad IVA in UK)
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Acquisto "interno" soggetto ad IVA in Italia
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(*) Tale regime continua ad essere applicabile, anche nel 2021, per gli acquisti di beni effettuati in Irlanda del Nord.
ADEMPIMENTI
Il diverso regime IVA applicabile sopra riportato comporta la modifica delle modalità di certificazione delle cessioni / acquisti effettuati nonché dei relativi adempimenti da assolvere, come di seguito esposto.
CESSIONI DI BENI |
Adempimenti fino al 31.12.2020 ANTE Brexit (*) |
Adempimenti dall'1.1.2021 POST Brexit |
Tra soggetti IVA (B2B) |
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A privati UK (B2C) |
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(*) Per le cessioni di beni effettuate in Irlanda del Nord continuano ad essere richiesti tali adempimenti anche nel 2021. In particolare a decorrere dall'1.1.2021 per le cessioni di beni in tale Stato va utilizzato il nuovo Codice ISO "XI" come indicato dall'Agenzia delle Dogane nella Determinazione 15.2.2021, n. 46832/RU.
ACQUISTI DI BENI |
Adempimenti fino al 31.12.2020 ANTE Brexit (*) |
Adempimenti dall'1.1.2021 POST Brexit (**) |
Tra soggetti IVA (B2B) |
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(*) Per gli acquisti di beni effettuati in Irlanda del Nord continuano ad essere richiesti tali adempimenti anche nel 2021 e a tal fine va utilizzato il nuovo Codice ISO "XI" come indicato dall'Agenzia delle Dogane nella Determinazione 15.2.2021, n. 46832/RU.
(**) I n base agli accordi UK / UE:
• i beni provenienti dall'UK sono immessi in libera pratica in UE a dazi agevolati;
• non sono più considerate valide le autorizzazioni doganali relative alle garanzie globali rilasciate ai soggetti UK in qualità di operatori stabiliti nel territorio doganale UE.
CESSIONI IN CORSO AL MOMENTO DEL PASSAGGIO
Con riferimento alle cessioni di beni il cui trasporto / spedizione è iniziato prima del 31.12.2020 ed è terminato nel 2021, il citato Accordo stipulato tra le parti prevede che:
• la cessione / acquisto si considera un'operazione intraUE;
• è comunque necessario il passaggio in Dogana per la verifica del transito di beni il cui trasporto / spedizione è iniziato nel 2020 al fine di classificarne correttamente la natura (intraUE o extraUE).
PRESTAZIONI DI SERVIZI "GENERICHE" RESE / RICEVUTE
Il regime IVA applicabile alle prestazioni di servizi è influenzato in maniera meno impattante dalla qualifica dell'UK come Stato extraUE in considerazione del fatto che, per la generalità delle prestazioni trova applicazione l'art. 7-ter, DPR n. 633/72 in base al quale per le prestazioni di servizi "generiche":
• tra soggetti IVA (B2B), rileva lo Stato di stabilimento del committente;
• a favore di soggetti privati (B2C), rileva lo Stato di stabilimento del prestatore;
ferme restando le deroghe previste per le specifiche fattispecie disciplinate dai successivi artt. da 7-quater a 7-octies.
Come in passato, infatti, una prestazione di servizi "generica" resa da un soggetto IVA italiano:
• ad un soggetto IVA UK, è senza IVA in Italia, in quanto la stessa assume rilevanza IVA in UK, che rappresenta il luogo di stabilimento del committente;
• ad un soggetto privato UK, è soggetta ad IVA in Italia, luogo di stabilimento del prestatore.
PRESTAZIONI DI SERVIZI "GENERICHE" RESE |
Regime IVA fino al 31.12.2020 ANTE Brexit |
Regime IVA dall'1.1.2021 POST Brexit |
Tra soggetti IVA (B2B) |
Non soggetta ad IVA in Italia ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 (rilevanza IVA in UK - luogo di stabilimento del committente) |
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A privati UK (B2C) |
Soggetta ad IVA in Italia (luogo di stabilimento del prestatore) |
PRESTAZIONI DI SERVIZI "GENERICHE" RICEVUTE |
Regime IVA fino al 31.12.2020 ANTE Brexit |
Regime IVA dall'1.1.2021 POST Brexit |
Tra soggetti IVA (B2B) |
Soggetta ad IVA in Italia (luogo di stabilimento del committente) ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 | |
A privati italiani (B2C) |
Non soggetta ad IVA in Italia ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 (rilevanza IVA in UK - luogo di stabilimento del prestatore) |
Come sopra evidenziato, con riferimento alle prestazioni di servizi rese / ricevute l'Irlanda del Nord è considerata extraUE come l'UK e pertanto anche alle prestazioni rese / ricevute da soggetti di tale Stato trova applicazione quanto sopra esposto.
ADEMPIMENTI
Benché il regime IVA applicabile risulti di fatto invariato, la qualifica di soggetto extraUE del prestatore / committente UK comporta delle modifiche nelle modalità di certificazione e negli adempimenti da assolvere per il soggetto Italiano, anche per le prestazioni di servizi, come di seguito riportato.
PRESTAZIONI DI SERVIZI "GENERICHE" RESE |
Adempimenti fino al 31.12.2020 ANTE Brexit |
Adempimenti dall'1.1.2021 POST Brexit |
Tra soggetti IVA (B2B) |
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A privati UK (B2C) |
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PRESTAZIONI DI SERVIZI "GENERICHE" RICEVUTE |
Adempimenti fino al 31.12.2020 ANTE Brexit |
Adempimenti dall'1.1.2021 POST Brexit |
Tra soggetti IVA (B2B) |
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Si rammenta che in caso di emissione della fattura per operazioni con soggetti non residenti:
• nel campo "Codice destinatario" va indicato "XXXXXXX";
• nella Sezione "IdFiscaleIVA" del blocco 1.4 "Cessionario/Committente", va indicato, rispettivamente:
o a campo "IdPaese" il codice dello Stato estero (espresso secondo lo standard ISO);
o a campo "IdCodice" il valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui SdI non effettua controlli di validità), sia per clienti esteri soggetti IVA che per consumatori finali esteri (il campo "CodiceFiscale" non va compilato);
• il campo "CAP" va compilato con "00000".
IDENTIFICAZIONE IVA DIRETTA / RAPPRESENTANTE FISCALE
In applicazione delle disposizioni ordinariamente previste, il passaggio dell'UK tra gli Stati extraUE comporterebbe anche il venir meno della possibilità di procedere con l'identificazione diretta ai fini IVA:
• in UK per un operatore italiano;
• in Italia per un operatore UK.
Nei rapporti tra Stati UE ed extraUE, infatti, se un'operatore intende / deve avere una posizione IVA nello Stato estero, è necessario provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale.
Con riferimento alla situazione in esame va tuttavia considerato che l'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione 1.2.2021, n. 7/E, ha previsto che i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono mantenere / accedere all'identificazione diretta IVA in Italia al fine di assolvere / esercitare i relativi obblighi / diritti.
RIMBORSO IVA ESTERA
Il citato Accordo prevede che rimane ancora in essere la possibilità di presentare istanza di rimborso dell'IVA assolta nel 2020 nello Stato estero, al ricorrere delle condizioni previste in ambito comunitario, mediante il portale elettronico, entro il 31.3.2021:
• per il soggetto italiano / UE che ha effettuato nel 2020 acquisti in UK;
• per il soggetto UK che ha effettuato nel 2020 acquisti in Italia / UE.
CIRCOLARE - Pubblicato il: 18 settembre 2020 - Da: G. Manzana E. Iori
In data 11 settembre 2020 sono state deliberate le modifiche ai “criteri e modalità per l’applicazione delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale”, che disciplinano gli interventi previsti dalla legge provinciale n. 6/1999 e dall’articolo 4 della legge provinciale 3/2020, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale n. 14/2014.
Le tipologie di aiuto individuate dalla norma sono le seguenti:
1. INVESTIMENTI FISSI
2. INTERNAZIONALIZZAZIONE
3. SERVIZI DI CONSULENZA
4. COLLABORAZIONE TRA SCUOLE E IMPRESE
5 INVESTIMENTI E CONSULENZE VOLTE AD ADEGUARE L’IMPRESA ALLE ESIGENZE DEL COVID-19
Di seguito, per ciascuna tipologia, si riportano delle indicazioni di sintesi riguardo: le iniziative ammissibili, la misura e i limiti dell’agevolazione e le spese ammissibili.
1.INVESTIMENTI FISSI
1.1 Sono ammissibili ad agevolazione gli investimenti volti alle seguenti iniziative:
a) miglioramento della qualità della struttura aziendale;
b) acquisto di autoveicoli aziendali sostitutivi di altri autoveicoli rottamati o incrementativi del parco veicoli;
c) miglioramento delle condizioni di lavoro;
d) installazione di sistemi di videosorveglianza antirapina;
e) investimenti mobiliari ed eventuali opere immobiliari accessorie;
f) accesso ai servizi di connettività in banda ultra larga;
g) acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, di sistemi di ricarica e per la modifica dell'alimentazione di veicoli;
h) installazione di sistemi di sicurezza della connessione di rete.
1.2 Misura di agevolazione e limiti di spesa ammissibile
a) spesa minima ammissibile: a partire da euro 10.000 (in base al n. di addetti e alla tipologia di investimento);
b) spesa massima ammissibile: euro 300.000,00;
c) misura del contributo: 15%.
1.3 Spese ammissibili ad agevolazione
Per gli investimenti immobiliari le spese relative a:
- opere immobiliari inerenti la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici;
- installazione di impianti connessi agli immobili o alle opere agevolabili;
- opere di allacciamento idrico, fognario e di energia, installazione e sostituzione di impianti;
- opere di recinzione e di sistemazione delle aree;
- opere o investimenti immobiliari e impianti in comunione con altri soggetti per la quota rimasta effettivamente a carico del soggetto richiedente;
-investimenti immobiliari necessari per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga;
-opere o impianti in comunione con altri soggetti o su beni immobili di proprietà di altri soggetti per la quota rimasta effettivamente a carico del soggetto richiedente, per l’accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga;
-spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, certificazione e collaudo statico) nella misura massima dell'8% degli investimenti immobiliari previsti.
Per gli investimenti mobiliari le spese relative a:
-mobili e arredi;
-Macchinari, attrezzature ed impianti produttivi;
-impianti di tipo non immobiliare;
-macchinari d'ufficio;
-sistemi informatici hardware e software;
-carrelli elevatori, trasportatori o trattori, destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree attrezzate;
-mezzi d'opera e macchine operatrici, diversi da quelli indicati alla lettera b.6), soltanto se dotati di sistemi antinfortunistici con allerta per il conducente;
-autoveicoli, così come indicati in determinate fattispecie;
-investimenti mobiliari necessari per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga;
-autoveicoli elettrici o ibridi plug-in di prima immatricolazione;
-motoveicoli e i ciclomotori elettrici di prima immatricolazione;
-motoveicoli, autoveicoli e ciclomotori di prima immatricolazione;
-modifica dell'alimentazione di autoveicoli a motore endotermico, anche non di prima immatricolazione;
-colonnine di ricarica.
2. INTERNAZIONALIZZAZIONE
2.1 Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti iniziative:
a) manifestazioni fieristiche internazionali;
b) missioni aziendali all'estero e azioni di incoming;
c) servizi specialistici;
d) progetti di marketing internazionale;
e) strumenti innovativi per la partecipazione alle fiere internazionali anche a distanza in ragione dell’emergenza COVID;
f) realizzazione di una struttura espositiva, di promozione e rappresentanza nel mercato estero extra Ue.
2.2 Misura di agevolazione e limiti di spesa ammissibile
Tipologia di iniziativa |
Spesa minima ammissibile |
Spesa massima ammissibile |
Misura contributo (percentuale di agevolazione) |
Manifestazioni fieristiche internazionali |
3.000,00 euro | 100.000,00 | euro 50% |
Missioni aziendali all’estero e azioni di incoming |
5.000,00 euro | 100.000,00 euro | Paesi extra UE: 30% |
Servizi specialistici |
5.000,00 euro | 80.000,00 euro |
a) Paesi extra UE: 50% b) Paesi UE: 50% |
Progetti di marketing internazionale | 5.000,00 euro | 100.000,00 euro | Paesi extra UE: 50% |
Strumenti innovativi per la partecipazione alle fiere internazionali anche a distanza in ragione dell’emergenza COVID |
2.000 euro | 15.000 euro | 80% |
Strumenti innovativi per la partecipazione alle fiere internazionali anche a distanza in ragione dell’emergenza COVID |
2.000 euro | 15.000 euro | 80% |
2.3 Spese ammissibili ad agevolazione:
Per le manifestazioni fieristiche internazionali le seguenti voci di spesa:
- affitto area;
- allestimento stand;
- trasporto merci e allestimenti;
- assistenza esterna stand;
- spese per la predisposizione di materiali promozionali e cataloghi in lingua straniera;
Per le missioni aziendali all'estero e azioni di incoming le seguenti voci di spesa:
-vitto, viaggio e alloggio all'estero del personale addetto alle vendite a favore di potenziali clienti
nelle missioni all'estero o nelle fiere internazionali;
-vitto, viaggio e alloggio del personale addetto agli acquisti di potenziali imprese clienti in visita
agli stabilimenti produttivi in Trentino (incoming);
-campagne pubblicitarie nei Paesi esteri funzionali alle missioni aziendali
-spese per la predisposizione di materiali promozionali e cataloghi in lingua straniera anche digitali
Per i servizi specialistici almeno due delle seguenti voci:
-analisi della concorrenza (elenco dei primi tre concorrenti e caratteristiche della loro offerta sul
mercato estero);
-analisi del posizionamento del prodotto o del servizio sul mercato estero obiettivo, evidenziando i punti di forza e di debolezza (swot analysis) del prodotto/servizio rispetto a quelli offerti dalla concorrenza;
-analisi delle barriere all’entrata (fisiche, tecnologiche, legali ecc.);
-analisi dei canali distributivi potenziali distinguendo tra quelli off e on line;
-analisi del mercato potenziale in termini di fatturato conseguibile dall’impresa, compatibilmente
con la propria dimensione operativa e finanziaria.
-certificazioni e omologazioni necessarie per la commercializzazione in paesi esteri intendendo
sia le eventuali spese di consulenza, per l’adeguamento del prodotto o del servizio agli standard previsti, sia il costo della certificazione o dell’omologazione;
-servizi di supporto giuridico - amministrativo alla contrattazione all’estero per la commercializzazione di prodotti o servizi.
Per i progetti di marketing internazionale che prevedono “servizi specialistici” e almeno due delle seguenti voci:
-descrizione del piano di marketing in fasi e individuazione degli strumenti per la realizzazione di ciascuna fase (marketing mix);
-individuazione del timing e della durata di ciascuna sua fase;
-quantificazione e reperimento delle risorse finanziarie ed eventualmente di quelle umane necessarie per la realizzazione del piano in ciascuna sua fase (business plan);
-analisi di compatibilità dei finanziamenti per la realizzazione del piano con l’equilibrio finanziario e commerciale dell’azienda;
-individuazione degli obiettivi di fatturato per 5 anni dall’attivazione del piano.
Per gli strumenti innovativi per la gestione della partecipazione alle fiere internazionali anche a distanza in ragione dell’emergenza covid le seguenti voci di spesa:
-la progettazione e realizzazione di portali ed altri ambienti web in inglese e multilingue, che consentano la presenza virtuale dell'impresa alla fiera;
- prodotti digitali di promozione commerciale realizzati in inglese o nella lingua del paese in cui ha luogo la manifestazione/fiera internazionale e che consentano la presenza virtuale dell'impresa alla stessa.
Per la realizzazione di una struttura espositiva, di promozione e di rappresentanza nel mercato estero extra ue le seguenti voci di spesa relative all'avvio di una struttura espositiva, di promozione e di rappresentanza nel mercato estero extra UE:
- affitto della struttura espositiva;
- mobili e arredi;
- attrezzature;
- consulenze e assistenza tecnica;
- spese di traduzione per materiali promozionali relativi all'attivazione delle strutture;
- servizi di trasporto e similari connessi al trasporto di campionari utilizzati e dei prodotti esposti;
- assicurazione della struttura espositiva.
3. SERVIZI DI CONSULENZA
3.1 Sono ammissibili ad agevolazione i servizi di consulenza acquisiti per le seguenti iniziative:
a) innovazione;
b) nuove tecniche di organizzazione dell’attività d’impresa per il miglioramento della produttività;
c) certificazioni aziendali;
d) progetti pilota in campo ambientale;
e) indagini di mercato, piani di marketing e commercio telematico;
f) utilizzo di tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni;
g) realizzazione di progetti di aggregazione (contratti di rete);
h) attività di messa efficienza energetica e diagnosi energetica;
i) progetti di natura strategica.
3.2 Misura di agevolazione e limiti di spesa ammissibile
a) spesa minima ammissibile: euro 5.000,00;
b) spesa massima ammissibile: euro 100.000,00;
c) misura del contributo: 35%.
3.3 Spese ammissibili ad agevolazione
Per l’innovazione, i servizi acquisiti per:
- l’innovazione di prodotto;
- il design di prodotto;
- l’innovazione di processo;
- l’innovazione nelle strategie, anche organizzative, dell'impresa, compresa quella finalizzata alla conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i tempi della vita familiare, a condizione che sia acquisto il primo certificato Family Audit di cui alla legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare).
Per le nuove tecniche di organizzazione dell’attività d’impresa per il miglioramento della
produttività, i servizi acquisiti per:
-l’introduzione in azienda di tecniche di organizzazione ispirate al principio della qualità totale come il Kaizen e la “quality function deployment”.
Per le certificazioni aziendali, i servizi acquisiti per:
- il rilascio di certificazioni da organismi di certificazione accreditati;
- servizi di consulenza sostenuti per ottenere le certificazioni di cui al precedente punto per:
I. sistemi di qualità aziendale;
II. qualità di prodotto;
III. compatibilità ambientale ed etica;
IV. sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui posti di lavoro.
- il rilascio di certificazioni in coerenza con i seguenti standard:
I. definiti dal Green Building Council (c.d. certificazioni leed) a condizione che le consulenze siano prestate da professionisti accreditati leed (Leed Accredited Professional);
II. certificazione ARCA - Architettura Comfort Ambiente - promossa dalla Provincia autonoma di Trento, nei limiti indicati al successivo comma 4.
Per i progetti pilota in campo ambientale, i servizi acquisiti per:
-la realizzazione di iniziative pilota promosse anche congiuntamente da più imprese destinate all'adozione di buone pratiche di prevenzione e riduzione di rifiuti e il conseguimento di standard operativi certificati di maggior tutela ambientale;
-l'adozione di standard operativi in materia di prevenzione e riduzione di rifiuti, in coerenza con la normativa e gli indirizzi fissati dalla Provincia;
-il conseguimento di marchi certificati da soggetti indipendenti, quali Ecoristorazione Trentino ed Ecoacquisti Trentino.
Per le indagini di mercato, piani di marketing e commercio telematico, i servizi acquisiti per:
- analisi dei canali distributivi;
- analisi del posizionamento aziendale;
- analisi del prodotto;
- analisi della segmentazione di mercato;
- studio e progettazione di campagne pubblicitarie e materiale promozionale nei limiti di cui
al successivo comma 5;
- progettazione di piani di marketing operativo e strategico;
- progettazione e realizzazione di siti internet funzionali alla commercializzazione telematica di beni e servizi (inclusi i servizi personalizzati di booking).
Per l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, i servizi acquisiti per:
- favorire la diffusione di tali tecnologie;
- attività di consulenza in ambito di big-data, cyber security e digitalizzazione;
- attività di consulenza per la creazione - strutturazione di canali vendita on-line.
Per la realizzazione di progetti di aggregazione (contratti di rete), i servizi acquisiti per:
- la realizzazione di progetti di aggregazione su base contrattuale previsti dall’articolo 3, comma 4 ter del decreto legge 10 febbraio 2009, convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
Per l’attività di messa efficienza energetica e la diagnosi energetica, i servizi acquisiti per:
- le attività di messa in efficienza energetica dei processi produttivi, la diagnosi energetica e la predisposizione di contratti di risparmio garantito, a condizione che siano stipulati i contratti medesimi.
Per i progetti di natura strategica, i servizi acquisiti per:
- intraprendere percorsi di discontinuità rispetto alla situazione precedente in termini organizzativi, produttivi o di mercato. Sono in ogni caso esclusi da tali servizi quelli di ordine fiscale, amministrativo o civilistico.
4. COLLABORAZIONE TRA SCUOLE E IMPRESE
4.1 Sono ammissibili ad agevolazione le iniziative riguardanti percorsi di formazione realizzati con contratto di apprendistato formativo
4.2 Misura di agevolazione e limiti di spesa ammissibile
limite massimo annuale, per ciascun apprendista, pari a euro 2.000,00
4.3 Spese ammissibili ad agevolazione
-Le spese ammissibili devono riferirsi a periodi di contratto di apprendistato formative realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
-L'agevolazione può essere richiesta per ogni singolo apprendista. Per lo stesso apprendista è possibile presentare più domande consecutive negli anni.
-L'attività ammissibile ad agevolazione deve prevedere, per ciascun apprendista, un contratto di apprendistato formativo di durata minima di almeno sei mesi, anche frazionabile con più contratti stagionali.
5. INVESTIMENTI E CONSULENZE VOLTE AD ADEGUARE L’IMPRESA ALLE ESIGENZE DEL COVID-19 33
5.1 Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti iniziative:
a) investimenti per l’acquisto di attrezzature e interventi volti a contrastare e contenere ildiffondersi del virus COVID -19;
b) investimenti per l’acquisto di strumenti e applicativi per smart working;
c) consulenze volte ad ampliare la diffusione dello smart working e che contemporaneamente
introducano innovazioni nei modelli organizzativi sul piano lavorativo per rendere lo stesso strumento efficace e sostenibile;
d) consulenze per l’implementazione di modelli organizzativi e produttivi volti a contrastare il
diffondersi del virus COVID-19 e ad adeguarsi alle nuove esigenze di distanziamento sociale.
5.2 Misura di agevolazione e limiti di spesa ammissibile
a) spesa minima ammissibile: da euro 5.000 a euro 50.000 in base al n. di addetti e di iniziativa;
b) spesa massima ammissibile: da euro 100.000 a 300.000,00 in base alla tipologia di iniziativa;
c) misura del contributo: da 30% al 45% in base alla tipologia di iniziativa.
5.3 Spese ammissibili ad agevolazione
Per gli investimenti immobiliari:
- opere immobiliari inerenti l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici;
- installazione di impianti connessi agli immobili o alle opere di cui al precedente punto;
- opere di allacciamento idrico, fognario e di energia, installazione e sostituzione di impianti;
- opere di recinzione e di sistemazione delle aree;
- opere o investimenti immobiliari e impianti in comunione con altri soggetti per la quota
rimasta effettivamente a carico del soggetto richiedente;
- investimenti immobiliari necessari per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga;
- opere o impianti in comunione con altri soggetti o su beni immobili di proprietà di altri soggetti per la quota rimasta effettivamente a carico del soggetto richiedente, per l’accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga (almeno 100 Mbps nominali in download);
- spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, certificazione e collaudo statico) nella misura massima dell'8% degli investimenti immobiliari previsti;
Per gli investimenti mobiliari quelle relative a:
- mobili e arredi;
- macchinari e attrezzature;
- impianti di tipo non immobiliare;
- macchinari d'ufficio;
- sistemi informatici hardware e software;
- investimenti mobiliari necessari per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga;
Per le consulenze quelle relative all'acquisizione di servizi per:
- ampliare la diffusione dello smart working e che contemporaneamente introducano innovazioni nei modelli organizzativi sul piano lavorativo per rendere lo stesso strumento efficace e sostenibile;
- implementare modelli organizzativi e produttivi volti a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 e ad adeguarsi alle nuove esigenze di distanziamento sociale.
CIRCOLARE - Pubblicato il: 12 dicembre 2019 - Da: G. Manzana E. Iori
REGOLE GENERALI DI DETRAIBILITA’ DELL’IVA
- ai sensi dell’art. 19, comma 1, DPR n. 633/72:
- il diritto alla detrazione dell’IVA a credito sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ossia, come stabilito dall’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, alla data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA;
- il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell’IVA è individuato nel termine di presentazione del mod. IVA relativo all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto;
- ai sensi dell’art. 25, comma 1, DPR n. 633/72:
il diritto a detrarre l’IVA è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti. In particolare, le fatture devono essere annotate nel registro IVA degli acquisti:
- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
- comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno;
- come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.1.2018, n. 1/E, l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti 2 requisiti:
- presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione;
- presupposto (formale) del possesso della fattura d’acquisto.
Di conseguenza, il diritto alla detrazione decorre dal momento in cui in capo all’acquirente / committente si verificano i suddetti 2 requisiti (ferma restando la necessità di provvedere all’annotazione della fattura nel registro degli acquisti) e può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno;
- l’art. 14, DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”,ha aggiunto un nuovo periodo all’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98 in base al quale entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l’IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione. Tale nuova previsione non è applicabile ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, ossia alle operazioni effettuate in un anno le cui fatture sono ricevute nell’anno successivo. In tal caso l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento della fattura.
Applicando quanto sopra esposto alle fatture emesse nell’ultima parte del 2019, al fine di individuare il momento in cui è possibile detrarre l’IVA, risulta determinante la data di ricezione della fattura da parte dell’acquirente / committente, ed in particolare se quest’ultima è ricevuta nel 2019 ovvero nel 2020.
Le previsioni prescindono dal formato, cartaceo / elettronico, con il quale la fattura è stata emessa.
1)FATTURE EMESSE E RICEVUTE NEL 2019 Se la fattura è stata emessa e ricevuta entro il 31.12.2019, l’imposta può essere detratta:
- con la liquidazione del mese di dicembre / quarto trimestre 2019 (cir. 14/E/2019), previa annotazione nel registro degli acquisti;
ovvero
- con la dichiarazione IVA relativa al 2019 (mod. IVA 2020). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.4.2020 in un apposito sezionale del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2019.
2)FATTURE EMESSE NEL 2019 E RICEVUTE NEL 2020 Come sopra evidenziato, nei casi in cui l’emissione e la ricezione della fattura si verificano in anni diversi, non è possibile applicare la disposizione (all’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98) in base alla quale è possibile detrarre l’IVA relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Conseguentemente, se la fattura d’acquisto relativa ad operazioni effettuate nell’anno precedente (2019) è ricevuta l’anno successivo (2020), l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento (2020). In altre parole, se la fattura è stata emessa a dicembre 2019 ma è acquisita dall’acquirente / committente a gennaio 2020, l’imposta può essere detratta:
- con la liquidazione del mese di gennaio / primo trimestre (da effettuare, rispettivamente, entro il 16.2 e 16.5.2020) o dei mesi / trimestri successivi, previa annotazione nel registro degli acquisti;
ovvero, da ultimo,
- con la dichiarazione IVA relativa al 2020 (mod. IVA 2021). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.4.2021 in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2020.
Tale impostazione, peraltro, ha effetti anche sulle liquidazioni Iva dei mesi successivi, in quanto una fattura 2019 ricevuta e registrata ad esempio il 5 marzo 2020 non potrà concorrere a formare la liquidazione Iva di febbraio 2020, bensì il diritto alla detrazione potrà essere esercitato solo con la liquidazione di marzo.
CIRCOLARE - Pubblicato il: 20 dicembre 2018 - Da: G. Manzana E. Iori
Per gli interventi finiti dal 1° gennaio al 21 novembre 2018, l’invio va fatto entro il 19 febbraio 2019; per quelli dal 22 novembre in poi (a regime), entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori.
La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali perviste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA1 le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus). A tal fine l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l’Agenzia delle Entrate, ha realizzato un sito web dedicato, rivolto agli utenti per la trasmissione dei dati relativi agli interventi soggetti all’obbligo.
Elenco lavori
L’elenco dei lavori da comunicare è nella «Guida rapida» dell’Enea e include il cambio delle finestre, i pannelli fotovoltaici e la contabilizzazione del calore, ma anche l’acquisto di elettrodomestici abbinato a lavori edili.
Componenti e tecnologie
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Tipo di intervento |
Strutture edilizie |
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Infissi |
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Impianti tecnologici |
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Elettrodomestici (*) (solo se collegati ad un intervento di recupero edilizio a decorrere dal 1.1.2017 |
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(*) Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A
Sito
Il sito per la registrazione è: http://ristrutturazioni2018.enea.it.
L’enea ha messo a disposizione una guida consultabile all’indirizzo http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf
Tempi
Il sito dell’Enea è online dal 21 novembre, e i dati vanno trasmessi entro 90 giorni da fine lavori. Visti i tempi lunghi per l’approdo online, c’è una sorta di rimessione in termini:
- per gli interventi finiti dal 1° gennaio al 21 novembre 2018, l’invio va fatto entro il 19 febbraio 2019;
- per quelli finiti dal 22 novembre in poi, si contano di volta in volta i 90 giorni.
Come per l’ecobonus, la “fine lavori” coincide con il collaudo (o certificazione di fine lavori o dichiarazione di conformità). Sarà questa anche la data che l’amministratore dovrà prendere come riferimento per le opere in condominio, a prescindere dal pagamento delle quote dei singoli condòmini e del saldo al fornitore.
Compilazione
Per la maggior parte degli interventi, le informazioni richieste sono molto semplici. Prendiamo le finestre, che proprio dal 1° gennaio hanno visto ridursi al 50% la detrazione dell’ecobonus e che quindi – in molti casi – sono state eseguite con il 50% edilizio standard. Oltre ai dati generali sull’edificio e al titolo di possesso, la superficie complessiva di vetri e telaio è l’unico dato da inserire “a campo libero”. Mentre per gli altri elementi obbligatori la compilazione online è guidata da menu a tendina che consentono di scegliere il tipo di telaio e il tipo di vetro, prima e dopo i lavori, e il «Confine», cioè lo spazio delimitato dalle finestre.
È solo facoltativa, invece, la trasmittanza, cioè l’indicatore dell’efficienza della finestra (che è invece obbligatoria nella pratica online per l’ecobonus). I contribuenti non dovranno dare la caccia alla certificazione dei produttori degli infissi.
Per i pannelli fotovoltaici, invece, basta la potenza di picco, e poi si può scegliere da due menu l’installazione e l’esposizione. Un po’ più complessi i dati richiesti per le pompe di calore. Per nessuno degli interventi, comunque, serve l’importo speso.
serramenti e infissi
Dati obbligatori
Inserimento a campo libero:
- Superficie complessiva di telaio e vetro oggetto dei lavori
Inserimento guidato (menu a tendina):
- Tipologia di telaio esistente prima dell’intervento
- Tipologia di vetro o pannello di riempimento preesistente
- Tipologia di telaio dopo l’intervento
- Tipologia di vetro o pannello di riempimento post-intervento Confine
Dati facoltativi
- Trasmittanza del nuovo infisso
caldaie a condensazione
Dati obbligatori
Inserimento a campo libero:
- Potenza utile nominale del nuovo generatore
Inserimento guidato (menu a tendina):
- Destinazione e alimentazione
- Classe del dispositivo di termoregolazione evoluto
- Dati facoltativi
- Potenza utile nominale del generatore sostituito
- Rendimento termico utile al 100% della potenza nominale
- Efficienza energetica del riscaldamento d’ambiente
- Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua +
- Classe di efficienza stagionale
pompe di calore
Dati obbligatori
Inserimento a campo libero:
- Potenza termica utile della pompa di calore
- Cop (coefficiente di prestazione)
- Superficie utile riscaldata
Inserimento guidato (menu a tendina):
- Tipo di generatore sostituito Ambiente esterno/interno
- Tipo di pompa di calore
Dati facoltativi
- Potenza utile nominale del generatore sostituito
- Potenza elettrica assorbita Eer (indice di efficenza energetica)
- Gue (gas utilization efficiency)
fotovoltaico
Dati obbligatori
Inserimento a campo libero:
- Potenza di picco dell’impianto fotovoltaico
Inserimento guidato (menu a tendina):
- Punto di installazione dell’impianto fotovoltaico (tetto piano, tetto a falda, facciata verticale)
- Esposizione dell’impianto fotovoltaico (Nord, Nord-Est, Est, Sud-Est, Sud, Sud-Ovest, Ovest, Nord-Ovest)
Dati facoltativi
- Inclinazione dell’impianto (in gradi)
Mancato invio
Secondo le indicazioni date alla presentazione del sito, il mancato invio non fa perdere il diritto alla detrazione (diversamente dall’ecobonus). E, in effetti, l’omissione non è citata tra le cause di decadenza nella «Guida alle ristrutturazioni» delle Entrate. La lettura delle norme di legge potrebbe far sorgere qualche dubbio (si veda Il Sole 24 Ore del 24 novembre2018). Comunque, se l’invio fosse a pena di decadenza, si potrebbe rimediare con la remissione in bonis, pagando una sanzione di 250 euro e inviando i dati all’Enea entro prima scadenza di dichiarazione dei redditi (il 31 ottobre 2019 per i lavori del 2018).
CIRCOLARE - Pubblicato il: 06 novembre 2018 - Da: G. Manzana E. Iori
I contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR.
A differenza del rimborso annuale, in sede di richiesta del rimborso o della compensazione trimestrale non è ammesso il riporto del credito da periodi precedenti: pertanto nel modello si espone solo il credito maturato nel periodo.
Inoltre, in sede di conteggio dei dati relativi al trimestre non è ammesso il computo, a incremento del credito, di eventuali versamenti mensili d’imposta effettuati nel periodo.
Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis, secondo comma, Dpr n. 633/1972):
- dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni
- dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate
- dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili
- dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
- dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011.
La determinazione dei requisiti deve sussistere nel singolo trimestre oggetto del rimborso, mentre il rimborso (o la compensazione) può essere ottenuto contabilizzando solo il credito maturato nel periodo e non può comprendere il recupero del credito sorto nel periodo o nei periodi precedenti.
Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito Iva, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).
Il modello deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel.
Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.
CIRCOLARE - Pubblicato il: 30 ottobre 2018 - Da: G. Manzana E. Iori
Dal 29 ottobre 2018, con l’aggiunta del comma 49-ter all’art. 37, DL n. 223/2006 e con le indicazioni fornite nel provv. n. 195385 del 28/08/2018, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modd. F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio, al fine di controllare la legittimità dell’uso del credito.
Tale disposizione si applica a tutti i casi in cui il modello di pagamento presenti una compensazione, a prescindere dal risultato finale: ne consegue che la sospensione potrà riguardare non solo le deleghe con saldo a zero ma anche quelle con saldo finale a debito.
È inoltre previsto che:
- se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione;
- diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non effettuati.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate protocollo 195385 del 28/08/2018 sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della nuova disposizione.
Viene detto che i criteri selettivi fanno riferimento:
a) alla tipologia dei debiti pagati;
b) alla tipologia dei crediti compensati;
c) alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
d) ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
e) ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
In merito alla procedura di sospensioneviene detto:
- Viene comunicato al soggetto che ha inviato il modello F24 se la delega di pagamento è stata sospesa. Nella medesima ricevuta viene indicata anche la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24. La sospensione riguarda l’intero contenuto della delega di pagamento.
- Durante il periodo di sospensione, non viene effettuato l’addebito sul conto indicato nel file telematico dell’eventuale saldo positivo del modello F24 e può essere richiesto l’annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
- Se in esito alle verifiche effettuate, l’Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.
- Se in esito alle verifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e:
- in caso di modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta, l’Agenzia delle entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
- se il modello F24 presenta saldo positivo, l’Agenzia delle entrate invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.
- In assenza di comunicazione di scarto del modello F24 entro il periodo di sospensione, l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.
- Durante il periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare all’Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Tali elementi sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate ai fini del controllo dell’utilizzo del credito compensato.
Occorre porre particolare attenzione a tutti quegli istituti per i quali il mancato pagamento determina l’inefficacia del perfezionamento dell’istituto. Ad esempio, si consideri un accertamento con adesione a fronte di un atto impositivo che, in conseguenza del “blocco” della compensazione del pagamento della prima rata, non risulti perfezionato: l’atto di accertamento potrebbe diventare definitivo e, quindi, non più impugnabile.
Quanto alla difesa, il contribuente che si ritenga che lo scarto del modello F24 sia intervenuto senza ragioni, dovrà provvedere a impugnare
- la ricevuta con la quale – con specifica motivazione (Cfr. punto 2.3 del provvedimento 195385 del 28/08/2018) viene comunicato lo scarto.
- l’atto (avviso bonario, cartella) così che si verificherà cessazione della materia del contendere sull’impugnazione dello scarto
CIRCOLARE - Pubblicato il: 24 ottobre 2018 - Da: G. Manzana E. Iori
Con la proroga dell’agevolazione della finanziaria per il 2018 (Legge 205/2017) per beneficiare degli iper ammortamenti gli investimenti devono essere effettuati entro il entro il 31.12.2018 oppure entro il 31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per i super ammortamenti gli investimenti devono essere effettuati entro il entro il 31.12.2018 oppure entro il 30/06/2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Chi intende avvalersi dell’agevolazione deve prestare attenzione alla formalizzazione delle condizioni previste dalla norma vale a dire:
Ordine: entro il 31 dicembre 2018 deve essere accettato l’ordine dal fornitore o, in generale, stipulato un accordo contrattuale vincolante che ha ad oggetto l’investimento. Non è richiesta alcuna formalità (quindi va bene l’ordinaria prassi in uso nell’impresa) e non è richiesta la data certa: certo è che contratto scritto e data certa sono da preferire.
Acconto: 20% del costo risultante dal contratto. Si potrà decidere anche dopo il 31 dicembre 2018 di avvalersi di una società di leasing (risoluzione 132/E/2017). In caso di acconto che a consuntivo si dimostra inferiore al 20% del prezzo finale (per revisione prezzo o per altre cause) l’importo coperto dall’acconto resta agevolabile, mentre non lo sarà l’eccedenza. Ad esempio, con un ordine a fine 2018 per 100mila euro e acconto versato di 20mila euro, la iper-deduzione su 100mila è comunque valida anche se il costo finale sale, nel 2019, a 120mila euro, rendendo l’acconto inferiore al 20%. In questo senso si è espressa l’Agenzia nel corso del videoforum del Sole 24 Ore del 24 maggio 2018.
Termine di effettuazione dell’investimento. Entro il 30 giugno 2019 per il superammortamento e 31 dicembre 2019 per l’iperammortamento. Rileva la consegna o spedizione per le compravendite; l’ultimazione per gli appalti. Non serve che entro tale data il bene sia entrato in funzione e neppure, per l’iperammortamento, che sia realizzata l’interconnessione e redatta la perizia (tali condizioni rileveranno per l’individuazione del periodo d’imposta di avvio dell’agevolazione. Quindi, se il bene è consegnato nel 2019, ma entra in funzione e viene interconnesso nel 2020, la deduzione 150% (che partirà dal 2020) è garantita.
Periodo dell’agevolazione. Dall’entrata in funzione del bene per il maxiammortamento. Per l’iper ammortamento serve: (i) l’entrata in funzione (da cui decorre l’ammortamento fiscale) (ii) l’interconnessione alla rete di gestione (iii) la perizia giurata ovvero l’attestato di conformità (o l’autocertificazione per beni di costo inferiore a 500 mila euro) con l’analisi tecnica.
- La perizia asseverata e giurata deve essere consegnata all’impresa con data certa (plico raccomandato senza busta o Pec) entro il periodo in cui si beneficia dell’agevolazione (potrebbe essere giurata anche successivamente – Ris. 152/E/2017).
- La perizia giurata deve, tra le altre cose, (i) verificate i requisiti tecnici del bene (ii) dare evidenza dell’intervenuta entrata in funzione del bene e (iii) dare evidenza dell’intervenuta interconnessione.
- E’ possibile dividere i momenti: in un primo momento vengono verificati i requisiti tecnici del bene mentre in un secondo viene verificato il buon esito dell’avvenuta interconnession” (Cir. 4/E/2017).
- Qualora il periodo d’imposta dell’interconnessione intervenga in un periodo successivo a quello di entrata in funzione del bene è possibile usufruire, sussistendone i requisiti, del maxi ammortamento dall’entrata in funzione, dell’iper ammortamento dal periodo d’imposta dell’interconnessione.
- Qualora la redazione della perizia sia effettuata in un esercizio successivo a quello di interconnessione, l’agevolazione non viene meno, ma semplicemente si produce un semplice slittamento temporale nel momento di avvio della fruizione dell’Iper ammortamento (Ris. 27/E/2018). In pratica, nell’anno di entrata in funzione e interconnessione, l’impresa stanzierà in dichiarazione il 30%, mentre dall’anno della perizia si passerà al 150%, applicando il coefficiente di ammortamento alla differenza tra l’iper complessivo (150% del costo) e quanto dedotto come superammortamento nel primo esercizio. Deducendo, dunque, alla fine del periodo di ammortamento, l’intero 150% del costo dell’investimento.
CIRCOLARE - Pubblicato il: 15 ottobre 2018 - Da: G. Manzana E. Iori
La Legge n. 205/2017 ha introdotto l’obbligo generalizzato dal 1 gennaio 2019 della fattura elettronica per tutte le operazioni rilevanti ai fini via (quindi cessioni di beni e prestazioni di servizi) fra soggetti identificati ai fini IVA in Italia esercenti imprese, arti o professioni sia che si tratti di cessionario/committente business (Business-to-Business o B2B) sia che si tratti di privato (Business-to-Consumer o B2C).
L’obbligo è anticipato al 1 luglio 2018 per le cessioni di carburante per motori (ma non quelle presso impianti autostradali) e le prestazioni nell’ambito di subappalti pubblici.
Sono esonerati i soggetti minimi e i forfetari.
L’obbligo di utilizzare la fattura elettronica implica che le fatture cartacee non saranno più ammesse per le operazioni nazionali e si considereranno come non emesse, esponendo i cedenti/prestatori nonché i cessionari/destinatari a rilevanti sanzioni (Fatture emesse dal 90% al 180% dell’IVA; Fatture ricevute il 100% dell’IVA).
Le fatture cartacee saranno ancora ammesse per le operazioni con soggetti non residenti. Tali operazioni dovranno essere segnalate all’Agenzia Entrate mediante un’apposita comunicazione transfrontaliera mensile (spesometro mensile 2019 per operazioni con l’estero). Tale adempimento si potrà comunque evitare inviando la fattura elettronica unitamente alla cartacea anche per tali operazioni (soluzione consigliata).
La fattura elettronica è un documento:
- emesso e ricevuto in formato elettronico;
- creato esclusivamente in formato XML (eXtensible Markup Language);
- conforme alle specifiche tecniche stabilite dalle autorità competenti;
- firmato digitalmente con una firma elettronica qualificata;
- recante una marca temporale;
- conservato digitalmente (conservazione sostitutiva).
La fattura elettronica deve essere trasmessa dal cedente prestatore ovvero da un intermediario, attraverso la piattaforma informatica denominata Sistema di Interscambio (SdI), gestita dall’Agenzia delle Entrate.
Può avvenire mediante (i) Pec (ii) Servizi informatici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate (iii) appositi software (web service e FTP).
La fattura elettronica è controllata dal SdI che, in date situazioni potrebbe prevederne lo scarto ovvero prevedere in capo al cedente/prestatore un obbligo di inoltre al proprio cessionario/committente con modalità diverse rispetto all’SdI. La fattura elettronica scartata dal SdI si considera non emessa: si dovrà quindi provvedere al ri-invio nel termine di 5 giorni.
La fattura elettronica è recapitata dal SdI al cessionario/committente ovvero a un suo intermediario mediante (i) Pec (ii) appositi software (web service e FTP).
Al committente/prestatore non è richiesto di effettuare alcuna comunicazione (ovvero inviare la fattura) al cessionario/committente; fa eccezione:
- cessionario/committente privato ovvero minimo ovvero forfetario ovvero produttore agricoltore
- l’eventuale impossibilità di consegna della fattura al cessionario/committente da parte dell’SdI in quanto in questi casi il cedente/prestatore è tenuto inviargli tempestivamente la fattura per vie diverse dal SdI (vale a dire in formato cartaceo o digitale quale Pdf).
Per permettere il recapito della fatturazione elettronica occorre definire il proprio indirizzo telematico, vale a dire l’indirizzo presso il quale si ritiene venga recapitato da parte dell’SdI la fattura.
L’indirizzo telematico è rappresentato
1) dall’indirizzo Pec, ovvero, in caso di utilizzo di appositi software (web service e FTP)
2) dal codice destinatario. Il codice destinatario è il codice di 7 caratteri alfanumerici che deve essere richiesto dal gestore del software (web service e FTP).
Ancorché non obbligatorio, è alquanto opportuno che l’indirizzo telematico venga preventivamente comunicato
1) all’Agenzia delle entrate (mediante il c.d. servizio di registrazione). Il contribuente potrà provvedervi direttamente mediante le proprie credenziali Fisconline ovvero avvalendosi di un intermediario.
2) Ai propri fornitori in forma libera i quali lo indicheranno nel campo “Codice Destinatario” della fattura. In allegato si riporta un fac-simile di lettera di comunicazione.
La comunicazione dell’indirizzo telematico mediante il servizio di registrazione può essere modificato in qualunque momento da parte del contribuente.
In caso di discordanza tra l’indirizzo telematico in dicato dal fornitore in fattura e quanto indicato dal contribuente all’Agenzia delle entrate mediante il servizio registrazione, prevale la comunicazione fatta all’Agenzia, nel senso che l’Agenzia provvederà ad inviare le fatture all’indirizzo telematico comunicatole mediante il servizio registrazione.
CIRCOLARE - Pubblicato il: 04 luglio 2018 - Da: G. Manzana E. Iori
La Cassazione ha ritenuto che spetta all’amministrazione dimostrare che il contribuente «sapeva o avrebbe dovuto sapere» che con il proprio acquisto partecipava ad una frode. A tal fine occorre dare prova che il soggetto era direttamente coinvolto nel fatto illecito o fornire prova della consapevolezza delle violazioni.
Solo una volta assolto tale onere probatorio spetta al contribuente dimostrare che, nonostante l’impiego della dovuta diligenza, era impossibile scoprire la frode (tra le ultime Cassazione 21740/2017).
COSA DEVE FARE IL CONTRIBUENTE
Al contribuente è richiesta una preliminare attività di controllo sulla bontà e correttezza del soggetto con cui opera commercialmente, in esito alla quale può essere dimostrata la buona fede. Non si tratta delle verifiche degli organi a ciò preposti (Guardia di finanza, agenzia delle Entrate o altri enti), ma di controllare che l’azienda sia esistente, che il soggetto con cui si hanno rapporti sia effettivamente riconducibile all’impresa fatturante, ecc..
La buona fede diventa centrale per evitare il coinvolgimento negli illeciti Iva: è quanto emerge dal consolidato orientamento dei giudici europei e nazionali.
A tal fine, è legittimo pretendere che l’operatore adotti tutte le misure (che gli si possono ragionevolmente chiedere) per assicurarsi che l’operazione non comporti una propria partecipazione all’evasione.
POSSIBILI CONTROLLI
Diventa quindi opportuno adottare dei “dossier” per fornitore di modo da essere nelle condizioni per poter, se necessario, dimostrare la buona fede per evitare il coinvolgimento negli illeciti Iva.
Gli elementi da considerare potrebbero essere:
• Accertamento dell’esistenza. Attraverso visure camerali, siti internet, ricerche presso altre banche dati commerciali e altre verifiche analoghe è opportuno riscontrare che l’impresa sia operativa e regolarmente iscritta nei pubblici registri e che gli amministratori non risultino già coinvolti in frodi (per quanto è possibile apprendere).
• Locali compatibili. Una delle principali eccezioni dei verificatori attiene l’esistenza di una sede compatibile con l’attività svolta. Si pensi ad esempio ad una società che produce scarpe, ma che formalmente risulti operativa solo in un ufficio: si tratta evidentemente di un’anomalia che dovrebbe richiamare l’attenzione del contribuente.
• Titolari e/o dipendenti. È necessario individuare la qualifica del soggetto con il quale si intrattengono concretamente le operazioni commerciali (legale rappresentante, dipendente eccetera) e accertarsi che sia effettivamente riconducibile all’impresa indicata in fattura.
• Contratti, email e fax. Nell’ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, è importante la conservazione della corrispondenza dalla quale può emergere che l’interlocutore era un soggetto riconducibile alla società emittente le fatture. Potrebbe essere rilevante verificare l’indirizzo di posta elettronica con cui si scambia la corrispondenza e, in particolare, se ha un’estensione generica o riporta il dominio della società.
• Dichiarazioni di intento. La nuova norma impone che il contribuente si accerti che il proprio cliente abbia inviato la dichiarazione d’intento in via telematica alle Entrate. È verosimile ritenere che tale adempimento, oltre alle verifiche sull’esistenza dell’impresa, sia di per sé sufficiente per la non imponibilità dell’operazione.
• I prezzi. Se particolarmente competitivi, sono un indice di rischio. Il contribuente, quindi, dinanzi a divergenze eccessive rispetto alla media del mercato, dovrebbe approfondire le proprie “indagini”.
• Pagamenti e Ddt. La giurisprudenza, ormai con un orientamento univoco, ha affermato che la regolarità nei pagamenti non esclude la colpevolezza del contribuente. Ad ogni buon fine, però, occorre che siano regolari e rispettino il contratto, nel caso in cui sia stato sottoscritto. Inoltre, prudenzialmente occorre conservare le prove dei trasporti e delle consegne delle merci.
CIRCOLARE - Pubblicato il: 10 febbraio 2017 - Da: G. Manzana E. Iori
In data 21/12/2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Finanziaria 2017, c.d. “Legge di bilancio 2017”, in vigore dal 1.1.2017. Di seguito riportiamo in dettaglio il contenuto delle principali disposizioni di carattere fiscale nonché delle disposizioni di maggior interesse:
DETRAZIONE 50% E 65% - Commi 2 e 3
È confermata la proroga fino al 31/12/2017 delle detrazioni IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per gli interventi di riqualificazione energetica.
In particolare il Legislatore ha prorogato:
− il riconoscimento della detrazione IRPEF del 50% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, TUIR), su una spesa massima di euro 96.000;
− il c.d. “bonus mobili”, su una spesa massima di euro 10.000, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione iniziati a decorrere dall’1.1.2016. Tale detrazione è fruibile in 10 rate annuali;
− per il 2017, e fino al 2021 in caso di interventi sulle parti comuni condominiali, la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica. Per specifici interventi sulle parti comuni condominiali la detrazione è riconosciuta nella maggior misura del 70% - 75% su un importo massimo di euro 40.000 per il numero di unità che compongono il condominio;
− fino al 2021 la detrazione per l’adozione di misure antisismiche apportando una serie di modifiche, a seguito delle quali dall’1.1.2017 la detrazione spetta per le abitazioni e attività produttive delle zone 1, 2 e 3 nella misura del 50% (70% - 75% e 80% - 85% al ricorrere di specifiche fattispecie), da ripartire in 5 rate annuali;
− per il 2017 la possibilità di cessione del credito, introdotta nel 2016, e previsto nuove fattispecie di cessione.
Preme evidenziare che non risultano invece prorogate:
la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale acquistata dalle giovani coppie;
la detrazione IRPEF del 50% dell’IVA relativa all’acquisto di unità immobiliari residenziali di classe energetica A / B, cedute dalle imprese costruttrici.
BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI – COMMI DA 4 A 7
È confermato il riconoscimento, anche per il 2017 e 2018, del credito d’imposta a favore delle strutture alberghiere, che sostengono spese per interventi di recupero patrimonio edilizio, riqualificazione energetica e acquisto di mobili ed elettrodomestici, nella misura del 65% delle spese sostenute.
MAXI AMMORTAMENTI – COMMA 8
È prorogata la possibilità per le imprese e per i lavoratori autonomi (sono esclusi i contribuenti forfetari), che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31/12/2017, di incrementare il relativo costo di acquisizione del 40% al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing.
Il c.d. maxi ammortamento è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati fino al 30.06.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione.
L’agevolazione non è riconosciuta per l’acquisto di veicoli a deducibilità limitata di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis).
IPER AMMORTAMENTI – COMMI DA 9 A 11
A favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale è riconosciuta la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione relativamente agli investimenti effettuati fino al 31.12.2017 / 30.6.2018. A favore di detti soggetti è altresì prevista la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di beni immateriali strumentali connessi.
BENI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE AMMESSI ALL’AGEVOLAZIONE
Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti
• macchine utensili per asportazione;
• macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
• macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
• macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
• macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
• macchine per il confezionamento e l’imballaggio;
• macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
• robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
• macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
• macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
• macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici);
• magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.
Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:
controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
interfaccia uomo macchina semplici e intuitive;
rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico);
• dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti;
• filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività’ di macchine e impianti.
Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
• sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro¬metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
• altri sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
• sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad
• esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;
• dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;
• sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti ( ad esempio RFID - Radio Frequency Identification);
• sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
• strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;
• componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;
• filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività’ di macchine e impianti.
Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”
• banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);
• sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore;
• dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;
• interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore ai fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.
CREDITO RICERCA & SVILUPPO – COMMI 15 E 16
È confermata l’estensione fino al 2020 del credito d’imposta riconosciuto per le spese relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell’ambito dell’attività d’impresa.
Il credito è riconosciuto a condizione che:
• le spese per attività di R&S del periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000;
• si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente. Il credito è infatti riconosciuto, fino all’importo massimo annuo di € 20 milioni (in precedenza € 5 milioni):
Credito d’imposta spettante | Tipologia di spesa |
50% della spesa incrementale | Strumenti ed attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali |
50% della spesa incrementale | Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (in precedenza personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo) e contratti di ricerca stipulati con Università / Enti e organismi di ricerca / altre imprese. |
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA “PER CASSA” – COMMI DA 17 A 23
A decorrere dall’1.1.2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello di competenza. Ciò significa che il reddito d’impresa verrà determinato dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi percepiti e delle spese effettivamente sostenute.
Non avranno quindi più alcuna rilevanza ai fini della determinazione del reddito le rimanenze iniziali/finali.
La tenuta della contabilità semplificata è confermata per i contribuenti che non superano determinati limiti di ricavi: per attività di prestazione di servizi il limite è pari ad euro 400.000 mentre per le altre attività euro 700.000 è in ogni caso confermata la possibilità di optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria). L’opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.
I soggetti che adottano la contabilità semplificata devono annotare cronologicamente in 2 distinti registri i ricavi percepiti / spese sostenute (registro incassi/pagamenti) indicando per ciascun incasso / spesa l’importo, le generalità del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura / altro documento emesso.
“GRUPPO IVA” – COMMI DA 24 A 31
Viene introdotta, a partire dal 2018, la disciplina del “Gruppo Iva” alternativo alla liquidazione Iva di gruppo ex art. 73 c. 3 DPR n. 633/72.
Il nuovo articolo dispone che possono costituire il Gruppo Iva, esercitando specifica opzione – vincolante per tre anni, i soggetti passivi Iva stabiliti in Italia che rispettano i seguenti vincoli:
1) Vincolo finanziario (art. 2359 C.C.) dall’1.7 dell’anno precedente (o anche precedentemente):
tra i soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto.
2) Vincolo economico tra i soggetti è riscontrabile una forma di cooperazione:
svolgimento di un’attività principale dello stesso genere;
svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.
3) Vincolo organizzativo tra i soggetti passivi IVA “esiste un coordinamento, in via di diritto ... o in via di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto”.
TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NELL’AMBITO DELLE VENDITE GIUDIZIARIE – COMMA 32
È confermata la modifica dell’art. 16, DL n. 18/2016, in base alla quale:
· è aumentato a 5 anni (in luogo degli attuali 2) il termine entro cui, nell’ambito di atti e provvedimenti, concernenti il trasferimento della proprietà / diritti reali su beni immobili, emessi a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa, l’acquirente deve dichiarare di trasferirli al fine di beneficiare delle imposte di registro / ipocatastali nella misura di € 200;
· è aumentato ad un quinquennio (in luogo dell’attuale biennio) il termine per cui, in mancanza di ritrasferimento, le imposte di registro / ipocatastali sono dovute nella misura ordinaria con la sanzione del 30% oltre agli interessi di mora. Le disposizioni in esame hanno effetto per gli atti emessi fino al 30.6.2017.
ALIQUOTA IVA 5% TRASPORTO URBANO – COMMI DA 33 A 35
A partire dal 1.1.2017 è previsto l’assoggettamento ad IVA - aliquota ridotta 5% - in luogo del regime di esenzione, dei servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare.
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE DAI CONDOMINI– COMMA 36
La ritenuta alla fonte del 4% operate da un condominio, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto / opere / servizi, effettuate nell’esercizio d’impresa, vanno versate quando il relativo ammontare “raggiunge” l’importo di € 500.
Con l’aggiunta del nuovo comma 2-ter al citato art. 25-ter, è previsto che il pagamento dei suddetti corrispettivi va effettuato dal condominio tramite c/c bancario / postale allo stesso intestato o secondo altre modalità stabilite dal MEF tali da garantire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
DEDUCIBILITÀ CANONI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE– COMMA 37
È confermata la modifica dell’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, in base alla quale è incrementato il limite di rilevanza fiscale dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine. Detto limite è incrementato da euro 3.615,20 ad euro 5.164,57.
RIDUZIONE CANONE RAI – COMMA 40
Il Canone di abbonamento per uso privato, per l’anno 2017 è ridotto ad euro 90.
BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE 2017 – COMMI 42 E 43
È confermata l’estensione al 2017 della sospensione dell’efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali che prevedono aumenti dei tributi delle addizionali rispetto ai livelli 2015.
ABOLIZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI – COMMA 44
È confermato che per il triennio 2017-2019 i redditi agrari e domenicali dei coltivatori diretti e IAP di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF.
PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI / SUINI – COMMA 45
La percentuale applicabile agli animali vivi della specie bovina e suina può essere definita in misura non superiore al 7,7% (rispetto all’attuale 7,65%) e all’8% (rispetto all’attuale 7,95%). L’adozione della nuova aliquota verrà definita con apposito DM.
RIPRISTINO AGEVOLAZIONI TERRITORI MONTANI – COMMA 47
E’ ripristinata l’agevolazione fiscale di cui all’art. 9, DPR n. 601/73 (imposta di registro / ipotecaria in misura fissa ed esenzione imposta catastale) relativa ai trasferimenti a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani finalizzati all’arrotondamento della proprietà contadina.
LIMITE PROVENTI REGIME LEGGE N. 398/91 – COMMA 50
In sede di approvazione con la modifica dell’art. 90, comma 2, Legge n. 289/2002, è stato aumentato a € 400.000 (in precedenza € 250.000) il limite dei proventi derivanti dalle attività di natura commerciale da rispettare per l’accesso al citato regime forfetario di determinazione del reddito e dell’IVA previsto dalla Legge n. 398/91.
PROROGA “SABATINI-TER” – COMMI DA 52 A 57
È confermata la proroga al 31.12.2018 dell’agevolazione c.d. “Sabatini – ter” prevista dall’art. 2, DL n. 69/2013, che prevede l’erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.
INCENTIVI ACQUISTO BENI STRUMENTALI ONLUS – COMMI DA 59 A 64
In sede di approvazione è stato riconosciuto un contributo fino al 15% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di € 3.500 annui, per gli acquisti, anche in leasing, di beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. Il contributo è riconosciuto a favore di Enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS.
INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE – COMMI DA 66 A 67
Come noto, il DL n. 179/2012 ha introdotto la disciplina della c.d. “start-up innovativa” prevedendo alcune agevolazioni relative sia ai rapporti di lavoro che al reddito dei soci investitori.
L’agevolazione in capo agli investitori è riconosciuta sotto forma di detrazione / deduzione:
· detrazione IRPEF del 19% degli investimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a € 500.000, per ciascun periodo d'imposta (commi 1 e 3);
Con l’aggiunta del comma 3-bis al citato art. 29 è confermato che dal 2017 l’investimento massimo detraibile è aumentato a € 1.000.000;
· deduzione dal reddito imponibile pari al 20% degli investimenti rilevanti effettuati per un importo non superiore a € 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta (commi 4 e 5).
Con la modifica dei commi 3 e 5, è confermato che ai fini della detraibilità / deducibilità l’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni (anziché 2).
Con l’aggiunta dell’art. 7-bis è confermato che dal 2017 la suddetta detrazione (19% - 25%) / deduzione (20% - 27%) è aumentata al 30%.
ATTO COSTITUTIVO START UP INNOVATIVE – COMMA 69
L’atto costitutivo di una start-up innovativa è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
TRANSAZIONE FISCALE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI – COMMA 81
In sede di approvazione è stato riscritto l’art. 182-ter, RD n. 267/42 che ora riguarda il “Trattamento dei crediti tributari e contributivi” (precedentemente rubricato “Transazione fiscale”).
A seguito della modifica non è più prevista la limitazione all’operatività della falcidia dell’IVA. A tal fine il piano proposto dal debitore deve prevedere la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni / diritti sui quali sussiste la causa di prelazione come indicato nella relazione redatta da un professionista indipendente ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), RD n. 267/42.
INCENTIVI LAVORATORI RIMPATRIATI– COMMI 150 E 151
È confermato, con la modifica dell’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, che anche il reddito di lavoro autonomo (in precedenza l’agevolazione riguardava solo il reddito di lavoro dipendente) prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% (in precedenza 70%) al ricorrere di determinate condizioni.
RIDUZIONE ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS – COMMA 165
È confermata dal 2017 la riduzione al 25% dell’aliquota applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati.
NO TAX AREA REDDITI DA PENSIONE – COMMA 210
È confermato l’aumento della detrazione IRPEF del reddito da pensione che eventualmente concorre alla formazione del reddito complessivo. È eliminata la disposizione di cui al comma 4 del citato art. 13 che prevedeva specifiche detrazioni relative a redditi da pensione per soggetti di età non inferiore a 75 anni.
EROGAZIONI LIBERALI A ISTITUTI TECNICI SUPERIORI – COMMA 294
È confermata la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies), TUIR, in base alla quale è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per le erogazioni liberali a favore degli istituti tecnici superiori di cui al DPCM 25.1.2008.
PREMIO NASCITE – COMMA 353
È confermato il riconoscimento dal 2017 di un premio alla nascita / adozione di un minore pari a € 800.
BUONO NIDO – COMMI DA 355 A 357
È confermato con riferimento ai nati dall’1.1.2016 il riconoscimento, per il pagamento delle rette dell’asilo nido pubblico/ privato, di un buono di € 1.000 a base annua e parametrato a 11 mensilità.
“LOTTERIA DEGLI SCONTRINI” – COMMI DA 540 A 544
È confermato che, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2018, i “privati” che acquistano beni / servizi presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti con una lotteria nazionale, comunicando il proprio codice fiscale all’esercente stesso che lo riporterà nello scontrino / ricevuta fiscale. Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento agli acquisti “privati” certificati da fattura, i cui dati siano trasmessi telematicamente dall’esercente all’Agenzia delle Entrate.
NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI) – COMMI DA 547 A 548
È confermata l’introduzione a decorrere dall’1.1.2017 dell’Imposta sul reddito d’impresa (IRI) nella misura fissa del 24% così come previsto per l’IRES in capo alle società di capitali.
La nuova imposta è applicabile alle imprese individuali / società di persone in contabilità ordinaria, questo significa che il reddito prodotto dall’impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell’imprenditore / collaboratore familiare / socio ma viene assoggettato a tassazione “separata” con l’aliquota del 24%.
Il regime IRI:
- è opzionale;
- ha durata quinquennale e può essere rinnovato esercitando apposita opzione nella dichiarazione dei redditi;
- non ha rilevanza ai fini previdenziali per i soggetti iscritti all’IVS;
- può essere esercitata anche dalle srl trasparenti.
RIPORTO DELLE PERDITE – COMMA 549
In base all’art. 84, comma 1, TUIR le perdite fiscali conseguite in un periodo d’imposta possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:
- in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare;
- entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare se relative ai primi 3 periodi d’imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva;
In sede di approvazione è confermato che, con la modifica del comma 3 del citato art. 84, la predetta limitazione è estesa:
- agli interessi passivi indeducibili, eccedenti il 30% del ROL, riportabili a nuovo ex art. 96, comma 4, TUIR;
- alle eccedenze ACE ex art. 1, comma 4, DL n. 201/2011.
RIDUZIONE AGEVOLAZIONE ACE – COMMI DA 550 A 553
È confermata la riduzione al 2,3% dell’aliquota applicabile per il 2017 ai fini della determinazione del rendimento nozionale (c.d. deduzione ACE). A partire dal 2018 l’aliquota è fissata al 2,7%.
Per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, già dal 2016, è confermato che la determinazione dell’agevolazione ACE va individuata con le regole applicabili dalle società di capitali, ossia in base all’incremento netto del patrimonio.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – COMMI DA 554 E 555
È riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
alla data dell’1.1.2017, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. La scadenza è fissata per il 30.06.2017.
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA – COMMI DA 556 A 564
È riproposta la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2015 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva, da pagarsi in un’unica soluzione, determinata nelle seguenti misure:
- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.
ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA / TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE – COMMA 565
Viene confermata la possibilità di procedere all’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. L’agevolazione è riconosciuta alle operazioni poste in essere dall’1.10.2016 al 30.9.2017 e interessa le società di persone / capitali che assegnano / cedono ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:
- nella misura del 60% entro il 30.11.2017;
- il rimanente 40% entro il 16.6.2018.
ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE – COMMA 566
Viene confermata la possibilità dell’imprenditore individuale di estromettere l’immobile dalla sfera imprenditoriale.
Tale operazione è prevista per gli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2016 e comporta il versamento dell’imposta sostitutiva, calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto, dell’8% da pagarsi:
- nella misura del 60% entro il 30.11.2017;
- il rimanente 40% entro il 16.6.2018.
NOTE DI VARIAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI / ESECUTIVE INDIVIDUALI – COMMA 567
È confermata la modifica dell’art. 26, DPR n. 633/72 relativamente all’emissione delle note di variazione in caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali / accordi di ristrutturazione dei debiti omologati / piani attestati pubblicati sul Registro delle Imprese.
In particolare, non è più previsto:
· la possibilità di emissione della stessa a partire dalla data in cui l’acquirente / committente è assoggettato alla procedura. Di conseguenza la nota di variazione potrà essere emessa soltanto alla chiusura della procedura;
· l’esonero, per l’acquirente / committente, di registrazione della nota di credito ricevuta.
Di fatto, le disposizioni “di favore” previste dalla Finanziaria 2016 non troveranno applicazione, posto che le stesse dovevano entrare in vigore dalle procedure concorsuali aperte dal 2017.
DETRAZIONE IRPEF FREQUENZA SCOLASTICA – COMMA 617
In sede di approvazione è stato rivisto l’aumento, previsto nel testo originario del Ddl, del limite della detrazione IRPEF (19%) spettante per le spese di frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, che ora risulta pari a € 564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 per il 2019.
SCHOOL BONUS – COMMA 620
Come noto, a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a istituti del sistema nazionale di istruzione, è riconosciuto uno specifico credito d’imposta, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento.
In sede di approvazione, con l’aggiunta del nuovo comma 148-bis al citato art. 1, è previsto che:
· in deroga al citato comma 148, le erogazioni liberali destinate agli investimenti in favore delle scuole paritarie sono effettuate sul c/c bancario / postale intestato alle scuole, con sistemi di pagamento tracciabili;
· le scuole paritarie beneficiare sono tenute a comunicare mensilmente al MIUR l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, nonché a “rendere noto” il medesimo ammontare, la relativa destinazione e il relativo utilizzo, tramite il proprio sito Internet e sul portale telematico del MIUR;
· le scuole paritarie sono tenute altresì, a versare, entro 30 giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali, un ammontare pari al 10% delle risorse all’apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MIUR per l’erogazione alle scuole beneficiare.
RIFINANZIAMENTO BONUS CULTURA 18 ENNI E BONUS STRUMENTALI MUSICALI – COMMA 626
È confermata anche per il 2017 la concessione del c.d. “Bonus cultura”, usufruibile per fini culturali, dai soggetti che compiono 18 anni.
In sede di approvazione è stato previsto che la Carta elettronica può essere utilizzata anche:
· per l’acquisto di musica registrata;
· per l’acquisto di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
In sede di approvazione è stato riproposto anche nel 2017 il contributo pari al 65% del prezzo per un massimo di € 2.500, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Entro il 30.1.2017 l’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative dell’agevolazione in esame.
SOPPRESSIONE AUMENTO ALIQUOTE IVA 2017 – COMMA 631 E 632
È confermato, con la modifica dell’art. 1, comma 718, lett. a), Finanziaria 2015, il differimento dell’aumento dell’aliquota IVA del 10% di 3 punti percentuali (13%) all’1.1.2018, pertanto per il 2017 le aliquote IVA sono confermate nella misura del 4%, 5%, 10% e 22%.
CIRCOLARE - Pubblicato il: 2 febbraio 2017 - Da: G. Manzana E. Iori
Come noto, l’art. 1 del Dl 746/83 consente a coloro che effettuano cessioni all’esportazione di poter acquistare e importare beni e servizi senza pagamento d’imposta. I soggetti che possono avvalersi di tale facoltà sono definiti correttamente “esportatori abituali”, vale a dire i contribuenti che nell’anno solare precedente, ovvero negli ultimi dodici mesi, hanno registrato cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie o altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari, e devono possedere determinati requisiti (status).
LA LETTERA DI INTENTO:
Chiarito e verificato che i soggetti IVA possano rientrare nella categoria degli esportatori abituali, è necessario che questi osservino alcune formalità, tra cui la trasmissione, mediante intermediario abilitato, all’Agenzia delle Entrate della lettera di intento, vale a dire la comunicazione con cui si dichiara di poter acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’iva.
LA NUOVA NORMATIVA PER IL MODELLO 2017:
Con la risoluzione 120/E l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la lettera di intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Il nuovo modello è composto dalle seguenti sezioni:
• Dati del dichiarante
• Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione
• Recapiti
• Integrativa
• Dichiarazione
• Destinatario della dichiarazione
• Firma
• Quadro A – Plafond, costituito dalle sottosezioni “Tipo”, “Operazioni che concorrono alla formazione del Plafond” e “Impegno alla presentazione telematica”
Non risulta più possibile, nella sezione “dichiarazione”, indicare il periodo di validità della dichiarazione d’intento.
Le modifiche non comportano alcuna variazione alla possibilità per gli esportatori abituali di effettuare operazioni di acquisto senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto consentendo tuttavia un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni in commento, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale regime agevolativo.
DECORRENZA NUOVO MODELLO
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 120/E, ribadisce che il nuovo modello delle lettere di intento può essere utilizzato solo per gli acquisti da effettuare a partire dall’1.3.2017.
Di conseguenza per le operazioni da effettuare fino al 28.02.2017 deve essere utilizzato il vecchio modello (nel quale è possibile indicare il periodo di “validità” della dichiarazione).
DICHIARAZIONE D’INTENTO CON PERIODO DI VALIDITA’ SUCCESSIVO AL 28.02.2017
Nel caso in cui sia stata rilasciata una dichiarazione di intento utilizzando il vecchio modello, indicando il periodo di validità (es. 1.1.2017-31.12.2017) la stessa perderà l’efficacia per le operazioni di acquisto da effettuare dall’1.3.2017.
Per tali operazioni dovrà essere presentata una dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello, nel quale compilare il campo 1 o 2.
CIRCOLARE - Pubblicato il: 6 dicembre 2016 - Da: G. Manzana E. Iori
Recentemente è stato convertito in legge il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, contenente, tra le altre, la definizione agevolata delle cartelle di pagamento (o ruoli).
Nello specifico il decreto prevede la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale, dilazionato in rate sulle quali sono dovuti (a decorrere dall’1.8.2017) gli interessi del 4,5% annuo.
APPLICAZIONE
Tale possibilità riguarda le somme:
- affidate ad Equitalia a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore di Equitalia a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
Per effetto di quanto previsto in sede di conversione, la definizione agevolata:
- può essere definito il singolo carico iscritto a ruolo / affidato;
- interessa anche i carichi affidati agli Agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio.
La definizione spetta anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente le somme dovute, a condizione che siano stai effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016.
Per le sanzioni e violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.
SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE
La definizione agevolata non può essere richiesta per le somme relative a:
- risorse proprie tradizionali e l’IVA riscossa all’importazione;
- recupero di aiuti di Stato;
- somme derivanti da condanna della Corte dei Conti;
- somme derivanti da provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- somme derivanti da violazioni tributarie o da violazioni degli obblighi verso enti previdenziali.
MODALITÀ DI ADESIONE
La definizione agevolata viene richiesta mediante un’apposita dichiarazione da effettuare entro il 31.3.2017 utilizzando il modello “DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”.
Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
Si precisa che entro il 31.5.2017 l’Agente della riscossione comunica al debitore l’importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l’ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza.
Il pagamento delle somme suddette dovrà avvenire:
- per il 70% nel 2017 con versamenti in tre rate da corrispondere in luglio, settembre e novembre;
- per il 30% nel 2018 con versamenti in due rate da corrispondere in aprile e settembre.
Detta preclusione alla rateizzazione non opera, tuttavia, “limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere” al 3.12.2016 se, dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione, sono trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento / accertamento esecutivo / avviso di addebito.
Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE
La presentazione della richiesta di definizione:
- sospende i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa, fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;
- blocca la possibilità all’Agente della riscossione di avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate (sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).
CIRCOLARE - Pubblicato il: 28 ottobre 2016 - Da: G. Manzana E. Iori
In data 24 ottobre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL n. 193/2016 contenente una serie di disposizioni urgenti in materia fiscale.
In particolare il decreto, entrato in vigore nella medesima data, prevede:
- la soppressione di Equitalia;
- l’introduzione dello spesometro a cadenza trimestrale;
- l’introduzione dell’invio trimestrale delle liquidazioni IVA;
- la proroga all’1.4.2017 dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi dei distributori automatici;
- la revisione della disciplina della dichiarazione integrativa “a favore”;
- la definizione agevolata dei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2015;
- la riapertura fino al 31.7.2017 della voluntary discoslure.
artt. 1 e 2 – soppressione Equitalia
A decorrere dal 01/07/2017 è prevista la soppressione delle società del Gruppo Equitalia.
L’attività di riscossione verrà affidata direttamente ad un nuovo ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle Entrate – Riscossione” sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 4, c. 1 – spesometro trimestrale
A decorrere dal 2017 è previsto l’invio trimestrale dei dati relativi alle fatture emesse, fatture ricevute, bollette doganali e note di variazione (attualmente adempimento con cadenza annuale).
L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (così, ad esempio, l’invio dei dati del primo trimestre 2017 va effettuato entro il 31.5.2017).
Non è previsto alcun esonero dall’adempimento in esame sia di carattere oggettivo che soggettivo.
È prevista l’applicazione della sanzione da Euro 25 per fattura (con un massimo di Euro 25.000) in caso di omesso/errato invio dei dati.
Art. 4, c. 2 – liquidazioni iva trimestrali
A decorrere dal 2017, tutti i soggetti con l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale, dovranno procedere all’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali), siano queste con saldo a credito o debito.
L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
In presenza di più attività gestite con contabilità separate va inviata un’unica comunicazione riepilogativa.
Le modalità e le informazioni da inviare saranno definite dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.
L’Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro e la comunicazione in esame, nonché dei relativi versamenti.
L’omessa / errata comunicazione in esame è punita con la sanzione da € 5.000 a € 50.000
Adempimenti soppressi:
Dal 2017 vengono soppressi i seguenti adempimenti:
- comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione/noleggio;
- invio telematico modd. Intra acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute;
- comunicazione “black list”;
art. 4, comma 6 – invio telematico corrispettivi distributori automatici
È differito al 1/04/2017 l’obbligo della memorizzazione elettronica e dell’invio telematico dei corrispettivi dei distributori automatici.
art. 5 – dichiarazione integrativa
Viene prevista la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi, il mod. Irap e il mod. 770 (sia per correggere errori/omissioni “a favore” che “a sfavore” del contribuente) entro il termine previsto per l’accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73.
Attualmente vige un disallineamento per cui il contribuente può procedere alla presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore” entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo mentre a “sfavore” entro i termini dell’accertamento.
Di fatta, la nuova normativa permette l’eliminazione di questo disallineamento.
art. 6 – definizione agevolata dei ruoli
È prevista la definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2015.
In particolare è riconosciuta la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale, anche dilazionato (in un massimo di 4 rate, su cui sono dovuti gli interessi), delle somme:
• affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
• maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
Tale beneficio spetta anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016.
Per aderire alla definizione agevolata è necessario presentare un’apposita dichiarazione entro il 21.1.2017, a seguito della quale entro il 21.4.2017, l’Agente della riscossione comunica al debitore l’importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l’ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza.
Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.
art. 7 – riapertura voluntary disclosure
E’ disposta la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria applicabile dal 24.10.2016 fino al 31.07.2017.
CIRCOLARE - Pubblicato il: 1 luglio 2016 - Da: G. Manzana E. Iori
Voucher, alcune borse di studio, retribuzioni non percepite (neanche se presenti nel modello di Certificazione unica), Tfr, indennità di preavviso e le somme incassate per il patto di non concorrenza non vanno dichiarati nel modello unico o nel 730, perché esenti da qualunque imposizione o soggette a forma di tassazione alternativa rispetto a quella ordinaria.
VOUCHER
Il compenso corrisposto tramite voucher ai prestatori di lavoro accessorio «è esente da qualsiasi imposizione fiscale», quindi, non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente percettore (articolo 49, comma 4, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81). Non rileva neanche per il calcolo da fare per essere considerati familiari a carico (reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro).
Dal 25 giugno 2015 sono stati alzati i limiti (rivalutabili annualmente) dei compensi netti, percepibili annualmente da tutti i committenti, da 5.000 euro a 7.000 euro (9.333 euro lordi). Il limite per le attività lavorative svolte a favore di ciascun singolo committente imprenditore o professionista, invece, è rimasto di 2.000 euro, rivalutabili annualmente, quindi, per il 2015, di 2.020 euro netti e di 2.693 euro lordi (circolare Inps n. 149/2015).
Si tratta di importi al lordo dell’Inps e dell’Inail, ma non dell’Irpef, in quanto su questi compensi non vi è alcuna imposizione fiscale. In pratica, per un voucher del valore nominale orario di 10 euro, il concessionario del servizio eroga l’importo del compenso netto, pari a 7,50 euro, dopo aver detratto i contributi previdenziali, che verserà alla gestione separata dell’Inps (13% del valore nominale del buono), i contributi assicurativi contro gli infortuni, che verserà all’Inail (7% del valore), e il suo rimborso spese per il servizio (5%). Il percettore, quindi, non deve tassare questi importi nel modello Unico o nel 730, neanche se ha percepito altri redditi imponibili ai fini Irpef. Le prestazioni di lavoro accessorio, pagate con i voucher, in generale sono “attività lavorative di carattere occasionale” (circolare Inps 29 marzo 2013, n. 49, paragrafo 7 e circolare del ministero del Lavoro n. 4/2013), pertanto, vanno inserite nella voce B.7 del conto economico delle imprese erogatrici e conseguentemente sono indeducibili ai fini Irap, come gli altri compensi per lavoro occasionale (quadro IC del modello Irap).
LAVORO OCCASIONALE
Anche dopo l’entrata in vigore del jobs act sono ancora possibili i cosiddetti lavori occasionali per prestazioni d’opera dell’articolo 2222, Codice civile, che vanno tassati ai fini Irpef come redditi diversi (articolo 67, lettera l, Tuir). È un lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere un’opera o un servizio, in maniera del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente (circolare Inps 6 luglio 2004 n. 103, paragrafo 4).
Non è più in vigore l’articolo 61, comma 2, Dlgs 10 settembre 2003, n. 276, che faceva ricomprendere nelle co.co.pro. le prestazioni occasionali con durata superiore a 30 giorni con lo stesso committente o con compensi totali superiori a 5.000 euro nel medesimo anno.
Questi redditi vanno dichiarati nei quadri RL di Unico PF o D del 730 e va recuperata la ritenuta d’acconto del 20% applicata dal sostituto d’imposta (codice tributo 1040). Come prima, l’iscrizione alla gestione separata Inps è obbligatoria se il «reddito annuo derivante da dette attività» è superiore a 5.000 euro (articolo 44, comma 2, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269) e l’obbligo contributivo riguarda esclusivamente la quota di reddito eccedente. Si parla di «reddito annuo derivante da tale attività» (non di volume d’affari), quindi, di compensi, al netto delle eventuali spese collegate.
Questo limite previdenziale vale anche per gli «incaricati alle vendite a domicilio» (articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), i quali devono anche aprire la partita Iva, se superano i 5.000 euro. Questa attività, infatti, ha carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo non superiore a 5.000 euro (articolo 3, comma 4, legge 17 agosto 2005, n. 173).
Questa norma non ha valenza solo civilistica, ma anche fiscale. Per le prestazioni occasionali, invece, non vi sono limiti che fanno scattare l’obbligo di apertura della partita Iva, la quale è obbligatoria se l’attività ha i caratteri di sistematicità e continuità che concretizzano i requisiti dell’abitualità, ancorché non esclusiva (risoluzione 27 gennaio 2006, n. 18/E).
BORSE DI STUDIO
Le somme incassate a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, in generale, devono essere tassate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quindi, devono essere indicate nella certificazione unica ricevuta dal contribuente e devono essere già presenti nel quadro C del 730 o dell’Unico precompilati.
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 4, legge 13 agosto 1984, n. 476, vi sono alcune borse di studio esenti da Irpef, come ad esempio quelle corrisposte dalle università e dagli istituti d’istruzione universitaria, in base alla legge 30 novembre 1989, n. 398; dalle Regioni (o Province autonome di Trento e Bolzano), in base alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.
RETRIBUZIONI NON PERCEPITE
Anche se il dipendente o l’amministratore di società hanno ricevuto una certificazione unica con indicato l’importo della retribuzione annuale contrattualmente pattuita o del compenso deliberato, questi non devono essere dichiarati nel modello Unico o nel 730, nel caso in cui non siano stati percepiti entro il 12 gennaio dell’anno successivo(articoli 50, comma 1, lettera c-bis, e 51, comma 1, Tuir, circolare 5 febbraio 1997, n. 23/E).
Questo principio di cassa vale anche nel caso in cui siano già state pagate erroneamente le ritenute d’acconto (Cassazione 12 febbraio 2010, n. 15). Successivamente, quando le retribuzioni verranno pagate, saranno assoggettate alla tassazione ordinaria, se il mancato pagamento iniziale era dipeso dalla volontà del datore di lavoro. Altrimenti, ad esempio, in caso di accertata situazione di grave dissesto finanziario dell’azienda (circolare 5 febbraio 1997, n. 23/E) o di una procedura concorsuale, beneficeranno della cosiddetta tassazione separata e non dovranno essere dichiarate nel modello Unico o nel 730.
TFR E LE ALTRE INDENNITA' E LE SOMME PERCEPITE UNA TANTUM A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE
Sono assoggettati alla tassazione separata e non a quella ordinaria dell’Irpef progressiva anche gli importi percepiti a titolo di trattamento di fine rapporto (Tfr).
Lo stesso vale per tutte le «altre indennità e somme percepite» una tantum a seguito della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, come le indennità di preavviso, le somme attribuite per un patto di non concorrenza, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro (articolo 17, comma 1, lettera a, Tuir).
Tutti questi importi, quindi, non devono essere indicati nel modello Unico o nel 730, in quanto la tassazione separata viene già comunicata all’Agenzia da parte del datore di lavoro, tramite il modello Certificazione unica.
Il datore deve applicare nel cedolino la ritenuta Irpef con le regole dell’articolo 23, comma 2, Dpr n. 600/1973 e l’ufficio delle Entrate provvederà a riliquidare questi redditi, chiedendo a Equitalia di inviare una vera e propria cartella esattoriale per la riscossione.
Prima della cartella, però, l’Agenzia dovrebbe inviare al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i calcoli del conguaglio e l’omissione di questa comunicazione determina la «nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione» (Cassazione n. 12927/2016 e n. 11000/2014). Per il «patto di non concorrenza», però, questa regola non vale se le relative somme pattuite vengono erogate in costanza del rapporto di lavoro, ad esempio, con periodicità mensile o annuale.
Non valgono neanche nei casi in cui il dipendente del settore privato, con un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi, abbia chiesto al datore di lavoro l’erogazione mensile, dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, della quota di Tfr maturato, direttamente nelle buste paga, come parte integrante della retribuzione.
Nei due casi descritti, infatti, la tassazione è ordinaria e non separata, quindi, l'importo maturato e pagato viene tassato a Irpef assieme allo stipendio del datore di lavoro. Per le anticipazioni del TFR già accantonato, invece, si ritorna alla regola classica del Tfr che è la tassazione separata.
CIRCOLARE - Pubblicato il: 14 marzo 2016 - Da: G. Manzana E. Iori
Entro il termine per la trasmissione della comunicazione clienti-fornitori 2015 occorrerà inviare, utilizzando lo stesso “modello di comunicazione polivalente”, la comunicazione “black list”.
Tale comunicazione è obbligatoria solo per le operazioni attive/passive di importo complessivo superiore ad euro 10.000.
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono obbligati alla comunicazione i soggetti passivi Iva (imprese/lavoratori autonomi) che effettuano, nei confronti di operatori economici (non privati) aventi sede o domicilio nei c.d. paesi “black list” cessioni/acquisti di beni o prestazioni di servizi.
Risultano obbligati alla comunicazione anche gli enti non commerciali, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e i rappresentanti fiscali.
SOGGETTI ESONERATI
Sono esonerati:
- I contribuenti minimi (ex art. 27, c. 1 e 2, DL n. 98/2011);
- I soggetti forfetari (ex art. 1, c. da 54 a 89);
OPERAZIONI DA COMUNICARE
Risultano oggetto di comunicazione le operazioni, attive e passive, di ammontare complessivo annuale superiore ad euro 10.000.
La Circolare 30.12.2014, n. 31/E, ha precisato che tale limite non va inteso per singola operazione, ma che lo stesso “… debba riferirsi al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list.”
PERIODICITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il D.Lgs. n. 175/2014 ha previsto la presentazione della comunicazione in esame con periodicità annuale (prima mensile/trimestrale) ma non ha chiarito il termine di effettuazione dell’adempimento. È verosimile desumere che il termine di invio coincida con quello dello spesometro ossia:
- 11.04.2016 (il 10 cade di domenica) per i contribuenti mensili;
- 20.04.2016 per i contribuenti trimestrali.
PAESI “BLACK LIST” – Elenco aggiornato
Alderney | Filippine | Kiribati – ex Isole Gilbert | Samoa |
Andorra | Gibilterra | Libano | Saint Lucia |
Anguilla | Mauritius | Liberia | Saint Vincent e Grenadine |
Antigua | Grenada | Liechtenstein | Sant'Elena |
Antille Olandesi | Guatemala | Macao | Sark (Isole del Canale) |
Aruba | Guernsey - Isole del Canale | Maldive | Seychelles |
Bahamas | Herm – Isole del Canale | Malesia | Singapore |
Barhein | Hong Kong | Monaco | Svizzera |
Barbados | Isola di Man | Montserrat | Taiwan |
Barbuda | Isole Cayman | Nauru | Tonga |
Belize | Isole Cook | Niue | Tuvalu (ex Isole Ellice) |
Bermuda | Isole Marshall | Nuova Caledonia | Uruguay |
Brunei | Isole Turks e Caicos | Oman | Vanuatu |
Costarica | Isole Vergini britanniche | Panama | |
Dominica | Isole Vergini statunitensi | Polinesia francese | |
Ecuador | Jersey – Isole del Canale | Saint Kitts e Nevis | |
Emirati Arabi Uniti | Gibuti (ex Afar e Issas) | Salomone |
Il DM 30.3.2015 ha modificato la lista di cui al DM 21.11.2001 relativamente alle operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede nelle Filippine, Malesia, Singapore e Hong Kong. Da tale data infatti, questi non rientrano più nei paesi c.d. “black list” la comunicazione relativa al 2015 andrà comunque effettuata.
REGIME SANZIONATORIO
Come previsto dall’art. 1, comma 3, DL n. 40/2010, e come modificato dalla riforma del sistema sanzionatorio in vigore dal 01/01/2016, in caso di:
- della comunicazione;
- comunicazione inviata con dati incompleti / non veritieri;
è applicabile la sanzione, da € 500 a € 4.000. In presenza delle condizioni previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/97, è possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso.
CIRCOLARE - Pubblicato il: 11 gennaio 2016 - Da: G. Manzana E. Iori
Legge 28.12.2015, n. 208 - Recentemente è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Finanziaria 2016, c.d. “Legge di stabilità”, in vigore dal 1.1.2016. Di seguito riportiamo in dettaglio il contenuto delle principali disposizioni di carattere fiscale nonché delle disposizioni di maggior interesse:
IMU: commi da 10 a 13, 15 e 53
IMMOBILI IN COMODATO A PARENTI
In sede di approvazione è stato rivisto il trattamento dell’unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale.
Fino ad ora era facoltà del singolo Comune regolamentare tale fattispecie in autonomia.
Con l’entrata in vigore della legge di stabilità, la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
• il contratto sia registrato;
• il comodante (possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato).
Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato al Comune mediante presentazione di dichiarazione IMU.
ESENZIONE TERRENI AGRICOLI
E’ riconosciuta l’esenzione IMU per i terreni agricoli:
• ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla CM 14.6.93, n. 9;
• posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
• ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della Legge n. 448/2001;
• ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
DISPOSIZIONI IMI/IMIS PROVINCIA DI TRENTO E BOLZANO
Con riferimento alle imposte (IMI e IMIS) previste in Provincia di Bolzano e di Trento in “sostituzione” all’IMU:
• è eliminata la possibilità, riconosciuta alle Province Autonome di Trento e Bolzano, di assoggettare ad IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale;
• a decorrere dal 2014 anche dette imposte, così come l’IMU, sono alternative all’IRPEF per la componente immobiliare. In altre parole, quindi, la rendita catastale degli immobili non locati assoggettati ad IMI / IMIS non concorre alla base imponibile IRPEF.
RIDUZIONE IMU IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
In sede di approvazione, inserendo il nuovo comma 6-bis all’art. 13, DL n. 201/2011, è disposto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l’ammontare dell’IMU dovuta, così come risultante dall’applicazione dell’aliquota fissata dal Comune, è ridotto del 25% (va versato il 75%).
TASI: commi 14, 28 e 54
ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
È confermata la modifica a seguito della quale l’esenzione TASI già riconosciuta per i terreni agricoli è estesa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9) e compresa la «quota inquilini» dovuta dall’occupante non proprietario (conduttore o comodatario) che utilizza l’immobile come prima casa.
FABBRICATI “BENI MERCE”
Per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, c.d. “beni merce”, l’aliquota TASI è ridotta allo 0,1% fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. È riconosciuta la facoltà ai Comuni di aumentare detta aliquota fino allo 0,25% ovvero diminuirla fino ad azzerarla
MAGGIORAZIONE ALIQUOTE
In sede di approvazione è stato stabilito che, per il 2016, con riferimento agli immobili non esenti, il Comune può mantenere le maggiorazioni TASI di cui all’art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, nella stessa misura applicata per il 2015 ovvero il Comune può determinare l'aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6% e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Detti limiti possono essere maggiorati di un ulteriore 0,8% a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.
RIDUZIONE TASI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
Come previsto ai fini IMU, anche ai fini TASI è introdotta una riduzione dell’imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato.
IVIE: comma 16
È confermata, l’esenzione IVIE per l’immobile posseduto all’estero che costituisce l’abitazione principale (comprese le relative pertinenze) nonché la casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale esenzione non trova applicazione se l’immobile in Italia risulterebbe di lusso (A/1, A/8 o A/9). In tali casi va applicata l’aliquota ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, di € 200, eventualmente rapportata al periodo durante il quale si realizza la destinazione ad abitazione principale.
Per l’immobile abitazione principale di più soggetti, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica.
IRES: commi da 61 a 66 e 69
In sede di approvazione è stato previsto che a decorrere dall’1.1.2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016, l’aliquota IRES è fissata nella misura del 24% (anziché 27,5%).
IRAP: commi da 70 a 73 e da 123 e 124
ESENZIONE IRAP AGRICOLTURA:
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (in generale dal 2016), ai sensi della quale sono esenti IRAP gli esercenti attività agricole ex art. 32, TUIR.
ULTERIORE DEDUZIONE IRAP:
È aumentata da € 2.500 a € 5.000 l’ulteriore deduzione prevista ai fini IRAP dall’art. 11, comma 4- bis, lett. d-bis), D.Lgs. n. 446/97 a favore delle snc / sas / ditte individuali / lavoratori autonomi, che pertanto risulta così individuata. La nuova misura in esame è applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, nella generalità dei casi, quindi dal 2016.
IVA: commi 126 e 127 e comma 6
NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA:
È sostituito integralmente l’art. 26, DPR n. 633/72, in materia di “Variazioni dell’imponibile o dell’imposta”, prevedendo con particolare riferimento al mancato incasso della fattura, in tutto o in parte, una disciplina più puntuale rispetto alla precedente.
La nota di credito può essere emessa in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte:
a) in presenza di una procedura concorsuale / accordo di ristrutturazione dei debiti / piano attestato di risanamento dalla data di assoggettamento alla procedura / decreto di omologa dell’accordo / pubblicazione nel Registro delle Imprese (nuovo comma 4, lett. a).
Va evidenziato che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto che dispone l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. In capo all’acquirente / committente non sussiste l’obbligo di annotazione della nota di credito nel registro delle fatture emesse / corrispettivi;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (nuovo comma 4, lett. b). Come previsto dal nuovo comma 12 una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
− in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni / crediti da pignorare;
− in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulta la mancanza di beni da pignorare / impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
− qualora, dopo che per 3 volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
Infine la nota di credito può essere emessa, ricorrendone i presupposti, anche da parte dell’acquirente / committente debitore dell’imposta in applicazione del reverse charge ex artt. 17 o 74, DPR n. 633/72 o 44, DL n. 331/93 (nuovo comma 10).
Le novità sopra esaminate sono applicabili:
• con riferimento alla fattispecie di cui alla lett. a) alle procedure concorsuali attivate successivamente al 31.12.2016;
• con riferimento alle altre fattispecie anche alle operazioni effettuate anteriormente al 31.12.2016.
AUMENTO ALIQUOTE IVA:
È confermato il rinvio dell’aumento dell’Iva prevedendo:
- l’aumento al 13% dell’aliquota iva del 10% a partire dal 2017
- l’aumento al 24% a decorrere dal 2017 e del 25% dal 2018 dell’aliquota iva del 22%
CANONE RAI: commi da 152 a 160
A partire dal 01.01.2016 il canone di abbonamento per uso privato è ridotto a € 100 (anziché € 113,5) per il 2016; Il pagamento del canone, per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura, avviene previo addebito dello stesso nelle fatture emesse dall’azienda fornitrice dell’energia elettrica.
In sede di approvazione è stata prevista la ripartizione in 10 rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza di pagamento successiva a quella delle rate (le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre).
Per il 2016 nella prima fattura successiva all’1.7.2016 saranno addebitate cumulativamente tutte le rate scadute;
Il canone è dovuto una sola volta, in relazione a tutti gli apparecchi, detenuti nei luoghi adibiti dal contribuente a propria residenza e dimora, dallo stesso e dai soggetti appartenenti alla sua famiglia anagrafica così come definita dall’art. 4, DPR n. 223/89;
RISCOSSIONE: comma 129 e da commi 134 a 138
COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO:
In sede di approvazione è stato disposto a favore di imprese / lavoratori autonomi la proroga anche per il 2016 della possibilità, prevista dall’art. 12, comma 7-bis, DL n. 145/2013, di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con crediti certi e liquidi maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Le modalità operativa verranno definite con apposito Decreto.
NUOVA RATEAZIONE CARTELLE:
In sede di approvazione, ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015 dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito di:
• accertamento con adesione;
• rinuncia all’impugnazione;
è riconosciuta la possibilità di essere riammessi alla rateazione, secondo il piano originario, limitatamente alle imposte dirette purché riprendano il versamento della prima delle rate scadute entro il 31.5.2016.
A tal fine, entro 10 giorni successivi al versamento il soggetto interessato deve trasmettere copia della relativa quietanza all’Ufficio che dispone la sospensione delle somme eventualmente iscritte a ruolo, anche se rateizzate ex art. 19, DPR n. 602/73.
Quest’ultimo ricalcola le rate dovute considerando tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci del piano di rateazione originario e, una volta verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio delle somme iscritte a ruolo.
Qualora siano versate somme superiori all’importo ricalcolato, le stesse non sono ripetibili.
In caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive, il contribuente decade dal piano di rateazione al quale è stato riammesso, senza ulteriori proroghe.
REQUISITI E AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”: comma 55 e da 76 a 84
NUOVO REQUISITO “PRIMA CASA”
In sede di approvazione, in materia di agevolazioni “prima casa”, è stato introdotto il nuovo comma 4-bis alla Nota II-bis), DPR n. 131/86 in base al quale il soggetto già proprietario della “prima casa” può acquistare la “nuova prima casa” applicando le relative agevolazioni anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.
Se entro detto termine annuale la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l’applicazione delle agevolazioni.
LEASING AGEVOLATO “PRIMA CASA”
In sede di approvazione è stata introdotta una serie di interessanti disposizioni tendenti ad agevolare l’acquisto della “prima casa” mediante un contratto di leasing.
Il ricorso a tale modalità d’acquisto consente di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% relativamente:
a) ai canoni e relativi oneri accessori per un importo non superiore a € 8.000;
b) al prezzo di riscatto per un importo non superiore a € 20.000.
Quanto sopra è riconosciuto a condizione che:
• l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna;
• il soggetto interessato:
− abbia un’età inferiore a 35 anni e un reddito complessivo non superiore a € 55.000 all’atto della stipula del contratto;
− non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
Se il soggetto ha un’età pari o superiore a 35 anni la predetta detrazione è ridotta del 50%.
Sono previste altresì le seguenti agevolazioni ai fini delle imposte indirette:
− è applicata l’imposta di registro dell’1,50% alle cessioni di case di abitazioni non di lusso effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere concesse in leasing ricorrendo i requisiti “prima casa”, in capo all’utilizzatore, di cui alla Nota II-bis all’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
− le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (€ 200).
Nel caso di cessioni effettuate direttamente dall’impresa di costruzioni l’imposta di registro e ipocatastali sono applicabili in misura fissa.
In caso di cessione del contratto di leasing in esame è applicabile l’imposta di registro del 9%, ridotta all’1,5% in presenza delle condizioni “prima casa”.
L’agevolazione in esame è applicabile dall’1.1.2016 al 31.12.2020.
DETRAZIONI FISCALI: commi 56, da 74 e 87 e da 954 a 955
DETRAZIONE IVA ACQUISTO UNITA’ IMMOBILIARI RESIDENZIALI:
In sede di approvazione è stata inserita un’interessante agevolazione consistente nella possibilità di detrarre dall’IRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’IVA relativa all’acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute dalle imprese costruttrici.
La detrazione:
• spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2016;
• va ripartita in 10 quote annuali.
DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO:
È disposta la proroga, per le spese sostenute fino al 31.12.2016, alle condizioni previste per il 2015, sia della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR che per quelli di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006.
Allo stesso modo è confermata la proroga della detrazione IRPEF del 50%, su una spesa massima di euro 10.000, sulle spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per forni) finalizzati all’arredo dell’immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
BONUS “MOBILI GIOVANI COPPIE”:
È stata introdotta una nuova detrazione IRPEF, pari al 50% su una spesa massima di euro 16.000, riservata alle giovani coppie (coniugi ovvero conviventi more uxorio) per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione a condizione che:
• gli stessi costituiscano nucleo familiare da almeno 3 anni;
• in cui almeno uno dei 2 non abbia superato i 35 anni di età;
• acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
Detta spesa deve essere sostenuta dall’1.1 al 31.12.2016 e la detrazione va ripartita in 10 quote annuali.
SPESE FUNEBRI
A partire dall’anno d’imposta 2015 le spese funebri sono detraibili ai fini IRPEF per un importo non superiore ad € 1.550 per ciascun evento verificatosi nell’anno.
SPESE UNIVERSITARIE
A partire dall’anno d’imposta 2015
• è specificato che la disposizione si riferisce ai corsi presso Università statali e non statali;
• relativamente alle spese per corsi presso Università non statali è previsto che l’importo detraibile non può essere superiore a quello stabilito annualmente con specifico DM per ciascuna Facoltà universitaria, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.
ASSEGNAZIONE E RIVALUTAZIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA: commi da 115 a 120 e da 887 a 896
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA:
È riproposta l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci.
È infatti consentito alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, applicando le disposizioni di seguito esaminate.
L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2016 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2015, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2015.
A tal fine è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% calcolata sulla differenza tra:
• il valore dei beni assegnati;
• il costo fiscalmente riconosciuto.
In mancanza di uno specifico riferimento alla “sostituzione” dell’IVA, quest’ultima va applicata con le regole ordinarie.
Per le assegnazioni / cessioni soggette a imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 13%.
In sede di assegnazione la società può richiedere che il valore normale degli immobili sia determinato su base catastale, ossia applicando alla relativa rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86.
In caso di cessione, al fine della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.
In sede di approvazione è stato modificato il trattamento fiscale in capo al socio assegnatario limitando la non applicazione dell’art. 47, TUIR, ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8.
Di conseguenza, ora, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) l’operazione non risulta più fiscalmente irrilevante, in quanto per lo stesso è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società.
Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:
• nella misura del 60% entro il 30.11.2016;
• il rimanente 40% entro il 16.6.2017.
Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni e che entro il 30.9.2016 si trasformano in società semplici.
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI:
È riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.
È possibile provvedere all’affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%.
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:
• 16% per i beni ammortizzabili;
• 12% per i beni non ammortizzabili.
In sede di approvazione è stato disposto che, limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d’imposta in corso all’1.12.2017 (2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI:
Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
alla data dell’1.1.2016, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2016 il termine entro il quale provvedere:
• alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
• al versamento dell’imposta sostitutiva. In sede di approvazione è stata “unificata” all’8% la misura dell’imposta sostitutiva dovuta per le partecipazioni qualificate / non qualificate e per i terreni.
AGGIORNAEMNTO RENDITE CATASTALI : commi da 21 a 24
Dal 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, categorie catastali dei gruppi D ed E, va effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.
Dalla stima diretta volta alla quantificazione della rendita catastale vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Da ciò consegue che non risultano più assoggettati ad IMU gli impianti ed i macchinari “imbullonati”.
È possibile presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti (procedura DOCFA), in base a dette nuove modalità. Solo per il 2016, se l’atto di aggiornamento è presentato entro il 15.6.2016, la rendita catastale rideterminata ha effetto dall’1.1.2016.
MAXI AMMORTAMENTI: commi da 91 a 94 e 97
A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è incrementato del 40% (così, ad esempio, un cespite acquistato per € 60.000 rileva per il calcolo degli ammortamenti per € 84.000).
In sede di approvazione è stata disposta l’irrilevanza dell’incremento di costo ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Sono esclusi dall’incremento gli investimenti:
- in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- in fabbricati e costruzioni;
CREDITO D’IMPOSTA GASOLIO AUTOTRASPORTATORI: comma 645
In sede di approvazione è stato previsto che il credito d’imposta relativo al gasolio a favore degli autotrasportatori di cui all’Elenco 2, allegato alla Finanziaria 2014, a decorrere dal 2016 non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI CON PATTI CONTRARI ALLA LEGGE: comma 59
In particolare si evidenzia che:
1) è obbligo del locatore provvedere a:
registrare il contratto di locazione entro il termine perentorio di 30 giorni
fornire “documentata comunicazione” dell’avvenuta registrazione al conduttore e all’amministratore di condominio entro i successivi 60 giorni;
2) Risulta nullo ogni accordo mirato a determinare un importo del canone superiore a quello risultante dal contratto scritto. Quanto versato in più dall’inquilino va richiesto entro sei miei dalla riconsegna dell’immobile, anche se non c’è stata alcuna scrittura privata ma i soldi in più siano stati dati senza formalità.
3) Per i soggetti che optano per l’applicazione della cedolare secca, in caso di contratti di locazione non registrati, registrati con importo inferiore a quello effettivo ovvero registrati con un contratto di comodato fittizio, la durata della locazione è stabilita in 4 anni dalla data di registrazione del contratto (volontaria o d’ufficio) e il canone di locazione annuo è fissato nella misura pari al triplo della rendita catastale maggiorata dell’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell’aumento ISTAT ovvero al canone effettivamente stabilito dalle parti, se il contratto prevede un canone inferiore.
4) Al ricorrere di casi di nullità, il conduttore può rivolgersi “all’autorità giudiziaria” al fine di richiedere che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dai citati commi 1 e 3 dell’art. 2. Tale richiesta può essere presentata dal conduttore anche nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione, entro 30 giorni.
COMUNICAZIONE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS: comma 396
Relativamente alla comunicazione riguardante le cessioni gratuite di beni di cui all’art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72, a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS effettuata dal cedente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e alla GdF è previsto:
• l’aumento a € 15.000 del limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la suddetta comunicazione;
• l’esonero della stessa, senza limiti di valore, in caso di beni facilmente deperibili.
LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE: commi da 898 a 899 e da 902 e 903
Con la modifica dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 è aumentato da € 1.000 a € 3.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera.
CIRCOLARE - Pubblicato il: 30 aprile 2015 - Da: G. Manzana E. Iori
Gentile cliente, con la presente siamo a ricordarLe che dal 31.3.2015 scatta l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei rapporti commerciali intrattenuti con la Pubblica Amministrazione.
Soggetti interessati
Sono obbligati ad emettere fattura elettronica tutti i soggetti che cedono beni o servizi alle:
- Amministrazioni dello Stato
- Istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative
- Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
- Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi ed associazioni
- Istituzioni universitarie
- Istituti autonomi case popolari (IACP)
- CCIAA e loro associazioni
- Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali
- Amministrazioni, aziende e Enti del SSN
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)
- Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/99 (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ecc.)
- CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore)
- Amministrazioni indicate nell’elenco ISTAT
- Autorità indipendenti
- Amministrazioni autonome
- Amministrazioni locali individuate nell’elenco ISTAT
Decorrenza
Dal 31 marzo 2015 l’emissione della fattura elettronica diviene obbligatoria nei rapporti commerciali con le Amministrazioni sopra citate. Dalla predetta data, tali Amministrazioni non possono accettare fatture emesse in forma cartacea e conseguentemente non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico. L’articolo 6, comma 6 del Dm 3 aprile 2013, n. 55, infatti, dispone che, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, le pubbliche amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico.
Emissione
La fattura elettronica deve essere emessa nel formato XML (eXtensible Markup Language) non contenente funzionalità che possano in alcun modo modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.
Essa deve:
- essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale;
- riportare il codice dell’Ufficio destinatario (consultabile sul sito Internet www.indicepa.gov.it.) della fattura elettronica, il codice CUP e il codice CIG attribuiti all’operazione;
- riportare tutti gli altri dati richiesti nelle fatture.
Trasmissione
Dopo aver predisposto la fattura in formato elettronico la stessa va inoltrata al SDI (Sistema di interscambio) il quale effettua una serie di controlli sul documento:
- In caso di esito positivo la fattura viene inviata alla Pubblica Amministrazione destinataria e se la trasmissione va a buon fine, al soggetto trasmittente è inviata una ricevuta di consegna;
- In caso contrario il SDI invia una notifica di “mancata consegna”.
La Pubblica Amministrazione destinataria invia al SDI una notifica di riconoscimento / rifiuto della fattura ricevuta la quale viene inoltrata al soggetto trasmittente.
La fattura elettronica si considera inviata elettronicamente e ricevuta dalle Pubbliche Amministrazioni solo a fronte della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio.
Rendiamo noto che le Camere di Commercio mettono a disposizione delle piccole medie imprese italiano un servizio gratuito che consente in un’unica soluzione online la compilazione, la trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio e la completa gestione di 24 fatture nell’arco dell’anno. Per accedere basta inserire nel dispositivo in uso la propria Carta Nazionale dei Servizi (CNS) che potrà essere utilizzata anche per apporre la firma digitale, come richiesto dalla normativa, per garantire l'autenticità dell'origine e l’integrità del contenuto verso la Pubblica Amministrazione destinataria della fattura.
Per maggiori informazioni rimandiamo al seguente link:
https://fattura-pa.infocamere.it/fpmi/service
Conservazione
La conservazione può essere affidata a terzi fermo restando che le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica. Nello specifico vi è l’obbligo di conservare in modalità elettronica le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, sia per l’emittente che per il destinatario delle stesse.
Preme sottolineare che il processo di conservazione va effettuato entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
CIRCOLARE - Pubblicato il: 6 marzo 2015- Da: G. Manzana E. Iori
Gentile cliente,
con la presente siamo a comunicarLe che la legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 35-36) ha modificato le regole per la fruizione del beneficio per le spese riferite alla ricerca, ampliandone i contenuti previsti dall’originario articolo 3 del Dl 145/2013.
Soggetti interessati
Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Non è più previsto alcun limite di fatturato per le imprese beneficiarie.
Decorrenza
L’agevolazione riguarda gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
I costi agevolabili
I costi agevolabili, connessi allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, sono:
a) costi relativi al personale altamente qualificato (dipendenti, esclusi quelli con mansioni amministrative, contabili e commerciali, compresi quelli con contratto a progetto); il costo si calcola in base alla retribuzione lorda e i contributi obbligatori (quali gli oneri previdenziali e assistenziali) e va considerato nella misura e per il periodo in cui il personale svolge attività di ricerca e sviluppo;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio con costo unitario non inferiore a 2mila euro (al netto dell’Iva), nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti di ammortamento fermo restando il vincolo di riferirsi alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con enti di ricerca, organismi equiparati e con altre imprese comprese le start up innovative;
d) le spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologa, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
Meccanismo di calcolo
Sono agevolabili le spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è quella risultante dagli investimenti realizzati nel periodo decorrente dalla costituzione delle stesse.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura:
- del 50% della spesa incrementale relativa ai costi di cui ai punti a) e c),
- del 25% della spesa incrementale relativa ai costi di cui ai punti b) e d).
L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta da indicare nel modello Unico, non è tassato ai fini IRPEF/IRES e IRAP ed è utilizzabile esclusivamente mediante compensazione.
Limiti e vincoli
Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario e con una soglia minima di spesa pari ad almeno 30mila euro,
Le spese per ricerca e sviluppo devono essere certificate dal soggetto incaricato della revisione legale, dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devo devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.
CIRCOLARE - Pubblicato il: 9 febbraio 2015 - Da: G. Manzana E. Iori
Con il D.Lgs. n. 175/2014, è stato introdotto il c.d. “split payment” in base al quale l’IVA (a debito) viene versata direttamente all’Erario dall’Ente pubblico destinatario della fattura per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”.
Nello specifico l’art. 17-ter “attua una peculiare tipologia di «split payment» in base al quale … [viene] accreditato al fornitore … il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell’IVA indicata in fattura. Tale imposta … [viene] sottratta alla disponibilità del fornitore e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall’Erario”.
Soggetti Interessati:
L’applicazione del nuovo metodo in esame interessa le fatture emesse nei confronti dei seguenti soggetti:
- Stato;
- Organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica;
- Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi;
- CCIAA;
- Istituti universitari;
- ASL ed enti ospedalieri;
- Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza.
A seguito dell’introduzione dell’art. 17-ter, non è quindi più applicabile l’esigibilità differita dell’IVA per le operazioni effettuate nei confronti degli Enti pubblici ivi richiamati. Di conseguenza è venuta meno anche la possibilità di optare per l’esigibilità “immediata” dell’IVA da parte del cedente / prestatore.
Per consentire al cedente / prestatore la corretta contabilizzazione dell’operazione (il credito v/clienti deve corrispondere al totale fattura al netto dell’IVA a debito che non sarà incassata) è possibile riportare “in diminuzione” l’importo dell’imposta a carico dell’Ente pubblico.
Operazioni Escluse
Sono escluse dall'applicazione del metodo in esame le operazioni:
- in cui l’Ente pubblico assume la qualifica di debitore d’imposta. Lo split payment non può essere quindi applicato per gli acquisti di beni / prestazioni di servizi soggetti a reverse charge (contabile ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72);
- da parte dei lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte “a titolo d’imposta sul reddito”. L’Agenzia ha chiarito che tale espressione fa riferimento anche ai soggetti che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto. Di conseguenza è possibile affermare che i lavoratori autonomi non sono interessati dallo split payment.
Contenuto della fattura emessa dal cedente/prestatore
Il Decreto in esame specifica che il cedente / prestatore deve emettere fattura contenente “l’evidenziazione dell’imposta” e la dicitura “scissione dei pagamenti”. Le fatture in esame vanno annotate nel registro delle fatture emesse / corrispettivi, “senza computare l’imposta ivi indicata nella liquidazione periodica”.
Si ritiene che, per
consentire al cedente / prestatore la corretta contabilizzazione dell’operazione (il credito v/clienti deve corrispondere al totale fattura al netto dell’IVA a debito che non sarà incassata), sia possibile riportare “in diminuzione” l’importo dell’imposta a carico dell’Ente pubblico. Inoltre, come desumibile dal citato Comunicato stampa poiché l’esigibilità dell’IVA è legata al comportamento dell’Ente, non dovrebbe essere necessario indicare in fattura che trattasi di operazione con “IVA ad esigibilità differita”.
Esempio:
La Alfa srl (soggetto mensile) deve fatturare una cessione nei confronti del Comune di Verona (imponibile € 40.000).
Nella fattura, emessa in data 30.1.2015, oltre a riportare l’IVA addebitata al cliente, va indicato che trattasi di un’operazione con “scissione dei pagamenti”.
L’IVA a debito non dovrà essere considerata dalla società in sede di determinazione del saldo della liquidazione periodica IVA. All’atto del pagamento il Comune verserà alla società soltanto l’ammontare dell’imponibile (€ 40.000).
Contabilizzazione:
Fattura di Vendita
(D) CREDITO V/PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 48.800,00
(A) RICAVO 40.000,00
(A) IVA C/SPLIT PAYMENT 8.800,00
Giroconto
(D) IVA C/SPLIT PAYMENT 8.800,00
(A) CREDITO V/PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 8.800,00
Incasso Fattura
(D) C/C BANCARIO 40.000,00
(A) CREDITO V/PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 40.000,00
Decorrenza dello Split Payment
Va evidenziato innanzitutto che il nuovo metodo, sopra esaminato, non è previsto dalla normativa comunitaria contenuta nella Direttiva n. 2006/112/CE, per cui l’applicazione dello stesso è subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione in deroga da parte dell’UE, così come previsto dall’art. 395 della Direttiva.
Come sopra accennato le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili “alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015”. Di conseguenza è confermata la non applicabilità del nuovo metodo di versamento dell’IVA alle fatture emesse fino al 31.12.2014.
Fatture emesse fino al 31.12.2014 | ||
Pagamento effettuato entro il 31.12.2014 | IVA a debito in capo al fornitore (concorre al saldo della liquidazione effettuato periodica) | |
Pagamento effettuato dall’1.1.2015 |
Fatture emesse dall’1.01.2015 |
Iva non corrisposta al fornitore ma versata all’Erario dall’Ente pubblico |
Infine si rammenta che il comma 2 dell’art. 9 del Decreto in esame dispone che:
“Fino all’adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile e, comunque, non oltre il 31 marzo 2015, le pubbliche amministrazioni … sono tenute ad accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 aprile 2015”.
Rimborso Del Credito Iva “In Via Prioritaria”
I soggetti che effettuano abitualmente operazioni assoggettate allo split payment potrebbero trovarsi nella condizione di dover gestire rilevanti crediti iva, pertanto, a partire dal 2015 potranno richiederne il rimborso. Dalla richiesta relativa al primo trimestre 2015 sono ammessi al rimborso del credito IVA in via prioritaria “per un ammontare non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle operazioni di cui all’articolo 17-ter …, effettuate nel periodo in cui si è avuta l’eccedenza d’imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso”.
Sanzioni in capo all’Ente Pubblico
A seguito dello splittamento dell’obbligo di versamento dell’IVA in capo all’Ente pubblico il comma 633, Finanziaria 2015, prevede in caso di omesso / ritardato versamento dell’imposta l’applicazione della sanzione del 30% ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97.
Promemoria
In materia di rapporti con la pubblica amministrazione si ricorda che con la legge 13.8.2010, n. 136, sono variate le regole in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3) ed in particolare il comma 1 prevede che: “gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva … alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati”.
In aggiunta a quanto sopra, il comma 2 estende l’obbligo di tracciabilità ai pagamenti di dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi ricompresi nelle spese generali, e a quelli riferiti all’acquisto di immobilizzazioni tecniche, che devono essere eseguiti tramite c/c dedicato anche con mezzi finanziari diversi dal bonifico bancario o postale, purché siano in grado di garantire la piena tracciabilità.
Le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari interessano, quindi gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti della filiera delle imprese e i concessionari di finanziamenti pubblici.
I contratti che rientrano nell’ambito di tale obbligo sono:
1. contratti di appalto di lavori, servizi e forniture;
2. concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex art. 30, D.Lgs. n. 163/2006, c.d. “Codice dei contratti pubblici”;
3. contratti di partenariato pubblico / privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;
4. contratti di subappalto / subfornitura;
5. contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.
Il c/c dedicato deve essere utilizzato per i pagamenti eseguiti:
• dalla stazione appaltante nei confronti dell’appaltatore;
• dall’appaltatore nei confronti dei subcontraenti;
• dai subcontraenti nei confronti di altri operatori economici.
Tutte le operazioni riferite alla commessa pubblica devono transitare su un c/c dedicato.
I c/c dedicati alle commesse pubbliche possono essere utilizzati anche per operazioni diverse dal contratto a cui sono dedicati. Così ad esempio, un’impresa che esercita la propria attività nell’ambito dell’edilizia privata può usare il c/c dedicato ad un appalto pubblico anche per eseguire operazioni relative alla costruzione di un edificio privato.
Per il c/c dedicato può essere utilizzato anche un c/c già esistente, purché conforme alle condizioni normative previste.
CIRCOLARE - Pubblicata il: 05 febbraio 2015 - Da: G. Manzana E. Iori
Quando sia applica l’Iva agevolata in fattura è compito di chi emette la fattura di verificare l’esistenza delle condizioni (pena, in caso di accertamento, l’applicazione dell’Iva ordinaria – attualmente del 22%).
Occorre quindi che ogni volta si applica l’iva agevolata si alleghi alla fattura la documentazione che di seguito si va ad elencare:
IVA AL 4% COSTRUZIONE ABITAZIONI | |
CONDIZIONI | DA ALLEGARE ALLA FATTURA |
Il cliente deve dichiarare (fac-simile 1) e dalla concessione deve risultare che: n l’ abitazione non è di lusso n ha i requisiti prima casa (ovvero lavori resi a imprese che costruiscono immobili per la successiva rivendita) |
1. Fac simile 1 2. Concessione edilizia |
IVA AL 10% COSTRUZIONE ABITAZIONI | |
CONDIZIONI | DA ALLEGARE ALLA FATTURA |
Il cliente deve dichiarare (fac-simile 1) e dalla concessione deve risultare che: n L’abitazione non è di lusso n non ha i requisiti prima casa (ovvero lavori resi a imprese diverse a quelle che costruiscono immobili per la successiva rivendita) |
1. Fac simile 1 2. Concessione edilizia |
IVA AL 10% RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO O RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA | |
CONDIZIONI | DA ALLEGARE ALLA FATTURA |
Il cliente deve dichiarare (fac-simile 2) e dalla concessione deve risultare che: n Si tratti di un restauro e risanamento conservativo (lett. c) dell’art. 31 della legge n. 457/1978) ovvero ristrutturazione edilizia (lett. d) dell’art. 31 della legge n. 457/1978) |
1. Fac simile 2 2. Concessione edilizia |
IVA AL 10% MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | |
CONDIZIONI | FATTURA |
Il cliente deve dichiarare (fac-simile 3): n Che si tratti di manutenzione ordinaria e straordinaria (lett. a) e b) dell’art. 31 della legge n. 457/1978) n Che si tratti di edifici a prevalente destinazione abitativa (immobili da cat. A1 ad A11 con esclusione dell’A10) |
1. Deve essere allegato il fac-simile 3 2. Porre attenzione alla ripartizione dell’imponibile in caso di beni significativi (vedi dopo) |
Beni significativi
Tutto l’imponibile della fattura è soggetta all’Iva del 10%, a meno che la manutenzione non comporti l’utilizzo di beni significativi DM: 29.12.1999:
• Ascensori e montacarichi;
• Infissi interni ed esterni;
• Caldaie;
• Videocitofoni;
• Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
• Sanitari e rubinetterie da bagno;
• Impianti di sicurezza.
In questo caso, se il bene significativo è di importo superiore alla restante parte della fattura, l’Iva agevolata si applica nel seguente modo:
Esempio: - costo caldaia euro 2.000,00 - lavoro euro 1.500,00 nella fattura si dovrà specificare ed applicare l’iva nel seguente modo: - iva la 10% su tutta la parte del lavoro e cioè 1.500,00 - iva al 10% sul costo della caldaia pari alla parte relativa al lavoro e cioè 1.500 - iva al 22% sul restante costo della caldaia e cioè 500,00 |
APPROFONDIMENTO
Nelle costruzioni
• IVA al 4%: sono soggetta all’aliquota del 4% tutte le prestazioni dipendenti da contratto di appalto per la costruzione di fabbricati Legge Tupini resi a imprese che costruiscono immobili per la successiva rivendita (imprese edili) ( voce 39 parte II tabella A allegata al Dpr 633/72)
• Iva al 4%: iva agevolata per tutte le prestazioni dipendenti da contratto di appalto rese al proprietario di abitazione non di lusso e con requisiti di prima casa (voce 39 parte II tabella A allegata al Dpr 633/72)
• Iva al 4%: iva ridotta per le prestazioni dipendenti da contratti di appalto rivolte all’eliminazione delle barriere architettoniche ( voce 41 ter parte II tabella a al Dpr 633/72)
• Iva al 10%: per le prestazioni dipendenti da contratti di appalto per la costruzioni di case non di lusso o di edifici legge Tupini quando sono effettuati per imprese non costruttrici e che non rivendono.
• Iva al 10%. Per le prestazioni dipendenti da contratto di appalto rese a proprietari, senza requisiti prima casa, per la costruzione di abitazioni non di lusso
• Iva al 10%: per le prestazioni dipendenti da contratti di appalto per la costruzioni di edifici assimilati alla legge Tupini rese a qualsiasi soggetto od impresa di costruzione ( voce 39 parte II tabella A allegata Dpr 633/72)
• Iva al 10%: per le prestazioni dipendenti da contratti di appalto per la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria
LEGGE “TUPINI”- definizione
Legge Tupini (legge 408 del 02.07.1949 art.13): rientrano nei requisiti di edifici Tupini tutte le costruzioni non di lusso che abbiano almeno il 50% della superficie totale fuori terra adibita ad abitazioni e non più del 25% destinato a superficie commerciale.
Nella superficie delle abitazioni si considerano balconi e terrazze.
ABITAZIONI DI “LUSSO”- definizione
Abitazioni di lusso: sono tali quelle che hanno le seguenti caratteristiche di una di quelle 8 categorie sottoelencate: ( D.M. 02.08.1969):
1) abitazioni costruite su aree destinate dagli strumenti urbanistici a ville, parco privato;
2) abitazioni costruite su aree destinate dagli strumenti urbanistici a case unifamiliari con la prescrizioni di lotti non inferiori a 3.000 mq., escluse le zone agricole;
3) abitazioni inserite in fabbricati con cubatura superiore a 2000 metri cubi, su lotti nei quali la cubatura realizzata sia inferiore a 25 metri cubi v.p.p. per ogni 100mq di superfici e asservita;
4) abitazioni unifamiliari con piscina di almeno 80 mq. o di campi da tennis di sup. non inferiore a 650 mq.;
5) case composte di un o più vani costituenti unico alloggio padronale di superficie complessiva superiore a 200 mq. ( esclusi balconi – terrazze- cantine – soffitte –scale –posti auto) e aventi come pertinenza un’area scoperta superiore a 6 volte l’area coperta;
6) singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 mq. ( esclusi sempre balconi-terrazze-cantine-soffitte-scale –posto macchina);
7) abitazioni facenti parte e costituenti fabbricati esistenti su aree destinate a edilizia residenziale, quando il valore del terreno coperto e di pertinenza supera di 1 volta e mezza il costo della sola costruzione;
8) case o singole unità immobiliari che abbiano 4 caratteristiche , perciò almeno 5, tra quelle sottoelencate:
- superficie utile complessiva: superiore a 160 mq. Esclusi dal computo terrazze e balconi –cantine-soffitte- scale e posti macchina;
- terrazze a livello coperte e scoperte e balconi: quando la loro superficie utile complessiva supera 65 mq. a servizio di una singola unità immobiliare urbana;
- ascensori: quando vi sia più di un ascensore per ogni singola scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di sette piani sopraelevati;
- scala di servizio: quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni o incendi;
- montacarichi o ascensori di servizio: quando sono al servizio di meno di 4 piani;
- scala principale: a) con pareti rivestite di materiali per un’altezza sup. a 170 cm. di media;
b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato;
- altezza libera del piano: superiore a m. 3.30 salvo che i regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori;
- porte di ingresso: in legno pregiato o massello o lastronato – di legno intagliato , scolpito o intarsiato – con decorazioni pregiate sovrapposte o impresse;
- infissi: in legno pregiato o massello o lastronato – di legno intagliato , scolpito o intarsiato – con decorazioni pregiate sovrapposte o impresse qualora la loro superficie complessiva superi il 50% della superficie totale;
- pavimenti: eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% della superficie utile totale dell’appartamento con materiali pregiati o lavorati in modo pregiato;
- pareti: quando per oltre il 30% della loro superficie complessiva siano eseguiti con materiali e lavori pregiati – rivestite di stoffe o altri materiali pregiati;
- soffitti: se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipindi a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti;
- piscina: coperta o scoperta, in muratura, quando,sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari;
- campi da tennis: quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
Nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie
Art.31 legge 457/1978 lettere a – b
Manutenzione ordinaria: riparazione, rinnovamento, sostituzione delle finiture e tutti gli interventi atti a mantenere efficienti gli impianti
Manutenzione straordinaria: rinnovamento e sostituzione di parti anche strumentali, realizzazione e integrazione di servizi igienici il tutto senza mutamento dei volumi, delle superfici e della destinazione d’uso
Queste prestazioni sono normalmente soggette all’aliquota ordinaria del 22%, in alcuni casi si applica l’iva ridotta:
• Iva al 10%: per le prestazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione effettuata su edifici a prevalente destinazione abitativa – immobili da cat. A1 ad A11 con esclusione dell’A10 - ( art.7 della legge 23.12.1999 n.488/99 più volte prorogata e da ultimo dall’art.23-bis decreto legge 355/2003 conv. Legge 47 del 27.02.2004 fino al 31.12.2005).
In questa fattispecie di prestazione vi è una specificazione da fare in quanto normalmente queste prestazioni sono soggette all’iva ordinaria del 22%, ma dalle disposizioni sopra menzionate sono oggi, soggette ad iva ridotta del 10%.
L’iva del 10% però è da applicare solo in parte sulla prestazioni, se nelle stesse vi è compreso un bene significativo. Infatti per i beni significativi l’aliquota ridotta del 10% viene applicata solo sulla parte del valore del bene che corrisponde alla “mano d’opera”.
Nel restauro e risanamento conservativo
Art.31 legge 457/1978 lettera c
voce 127 quaterecies parte III tabella a DPR 633/72
Restauro e risanamento conservaitivo: interventi mirati alla conservazione degli edifici ed assicurare la loro funzionalità: es.consolidamento – ripristino e rinnovo di elementi costitutivi
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo godono dell’iva ridotta del 10% per qualsiasi edificio su cui viene effettuata la prestazione e cioè: abitazioni – uffici – capannoni – immobili artistici.
- L’iva ridotta del 10% è la norma e non una riduzione una tantum o momentanea
- Tutti i lavori devono essere accompagnati da contratti d’appalto.
- Iva 22%: iva ordinaria sulla prestazione dei professionisti.
Nella ristrutturazione edilizia
Art.31 legge 457/1978 lettera d
voce 127 quaterdecies parte III tabella a DPR 633/72
Ristrutturazione edilizia interventi atti alla trasformazione di edifici che non portano comunque alla loro totale demolizione (es: eliminazione – sostituzione - ripristino di elementi costitutivi)
Gli interventi di ristrutturazione edilizia godono dell’iva ridotta del 10% per qualsiasi edificio su cui viene effettuata la prestazione e cioè: abitazioni – uffici – capannoni – immobili artistici.
- L’iva ridotta del 10% è la norma e non una riduzione una tantum o momentanea.
- Tutti i lavori devono essere accompagnati da contratti d’appalto.
- Iva 22%: iva ordinaria sulla prestazione dei professionisti.
Nella ristrutturazione urbanistica
Art.31 legge 457/1978 lettera e
voce 127 quaterdecies parte III tabella a DPR 633/72
Ristrutturazione urbanistica interventi di sostituzione del tessuto urbanistico edilizio esistente
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica godono dell’iva ridotta del 10% per qualsiasi edificio su cui viene effettuata la prestazione e cioè: abitazioni – uffici – capannoni – immobili artistici.
- L’iva ridotta del 10% è la norma e non una riduzione una tantum o momentanea.
- Iva 22%: iva ordinaria sulla prestazione dei professionisti.
Nell’eliminazione delle barrire architettoniche
Voce 41ter parte II tabella A DPR 633/72
L’iva per le prestazione atte all’eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, effettuate su qualsiasi edifico è nella misura del 4%
Nei subappalti
I subappalti seguono sempre l’aliquota dell’appalto.
ALLEGATI
CIRCOLARE - Pubblicato il: 5 febbraio 2015 - Da: G. Manzana E. Iori
Con il D.Lgs. n. 175/2014, Decreto c.d. “Semplificazioni”, il Legislatore ha previsto l’inversione degli adempimenti connessi con l’utilizzo del plafond da parte dei predetti soggetti, attraverso il “trasferimento” in capo all’esportatore abituale dell’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento. Nello specifico la tabella seguente evidenzia i nuovi obblighi:
Esportatore abituale |
Invia: - all’Agenzia delle Entrate, telematicamente, i dati delle dichiarazioni d’intento emesse; - al fornitore/Dogana la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. |
Fornitore |
- effettua la cessione/prestazione senza applicazione dell’Iva solo dopo aver ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate, consegnategli dall’esportatore abitale. - riepiloga nella dichiarazione IVA annuale le dichiarazioni d’intento ricevute. |
Restano, ciò nonostante, in vigore gli altri adempimenti previsti in capo all’esportatore abituale e al fornitore ed in particolare:
− permane per l’esportatore abituale l’obbligo di tenuta dell’apposito registro delle dichiarazioni d’intento;
− il fornitore deve continuare ad indicare nelle fatture emesse oltre al regime di non imponibilità IVA, gli estremi della relativa dichiarazione d’intento.
Decorrenza delle nuove modalità
Il nuovo sistema di presentazione telematica della dichiarazione d’intento che diventerà comunque obbligatoria a partire dal 12/02/2015 fermo restando che se la dichiarazione d’intento inviata al fornitore con le vecchie modalità (possibile fino alla data di entrata in vigore) è relativa (anche) ad operazioni che verranno effettuate dal 12.2.2015, l’esportatore abituale dovrà provvedere da tale data all’invio del relativo “Mod. DI” ed il fornitore dovrà verificare l’avvenuta presentazione dello stesso prima di effettuare le cessioni / prestazioni senza IVA. Nella Circolare n. 31/E viene precisato, infatti, che “eventuali dichiarazioni d’intento inviate nel corso del 2014 o dopo il 1° gennaio 2015, laddove riferite ad operazioni effettuate successivamente all’11 febbraio 2015, dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate dalla nuova disciplina”.
Invio modello
La dichiarazione completa va presentata esclusivamente in via telematica: direttamente se il soggetto è abilitato a Entratel / Fisconline, tramite un soggetto abilitato in caso contrario.
D’altra parte il fornitore può effettuare cessioni / prestazioni senza IVA solo dopo aver ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate, consegnategli dall’esportatore abituale ed aver riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale.
Il fornitore può riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it.
Contenuto del modello:
l’Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello “Modello DI” per la dichiarazione d’intento, utilizzabile per acquistare / importare beni e servizi senza IVA il quale si compone delle seguenti Sezioni:
• Dati del dichiarante: in cui vengono presentati i consueti dati identificativi;
• Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione: in cui vengono presentati i consueti dati identificativi;
• Recapiti: del dichiarante o del rappresentante firmatario;
• Integrativa per l’eventuale correzione e/o integrazione di una dichiarazione precedentemente inviata;
• Tipologia di operazione, l’anno, il tipo di bene o servizio e l’ammontare;
• Destinatario della dichiarazione: se si tratta di importazione il destinatario sarà la Dogana, in caso contrario verranno riportati i dati del fornitore;
• Firma;
• Quadro A nel quale vengono richiesti i dati riguardanti il plafond.
Regime sanzionatorio:
Nel caso in cui “il cedente o prestatore effettui operazioni nei confronti dell’esportatore abituale prima di aver ricevuto da parte di questi la dichiarazione d’intento ed averne riscontrato l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate” è prevista una sanzione per un ammontare compreso tra il 100% e il 200% dell’imposta.
CIRCOLARE - Pubblicato il: 30 gennaio 2015 - Da: G. Manzana E. Iori
“Bonus (Renzi) 80 Euro” a regime (commi 12, 13 e 15)
Il credito a favore dei lavoratori dipendenti, è ora previsto a regime.
L’agevolazione in esame, spetta ai titolari di:
• reddito di lavoro dipendente ex art. 49, TUIR con esclusione dei redditi da pensione;
• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), cbis), d), h-bis) e l), TUIR.
L’agevolazione spetta, tra l’altro, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.
Buoni pasto elettronici (comma 16 e17)
Per i buoni pasto resi in formato elettronico la quota non tassata in capo al dipendente è fissata a €
7, rispetto alla quota di € 5,29 per quelli cartacei. Tale novità trova applicazione a decorrere
dall’1.7.2015.
Novità IRAP (commi da 20 a 25)
La novità in esame, comporta di fatto la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato ed è applicabile dai soggetti IRAP che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, ossia dalle imprese, dai lavoratori autonomi, nonché dagli agricoltori. Sono, invece, esclusi gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale. In sede di approvazione è stato riconosciuto ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP ex artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda.
Il nuovo credito d’imposta, spettante a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dall’anno di presentazione del corrispondente mod. IRAP .
Le aliquote IRAP rimangono confermate nelle misure previgenti (ad esempio, 3,9% anziché 3,5% per la generalità dei soggetti). Fatta salva l’applicazione dell’aliquota nella misura del 3,75% (per la generalità dei soggetti), 4% (per le imprese concessionarie), 4,50% (per le banche), 5,70% (per le assicurazioni) e 1,80% (per le imprese agricole) ai fini della determinazione dell’acconto IRAP 2014 in caso di utilizzo del metodo previsionale.
TFR in busta paga (commi da 26 a 34)
Per i periodi di paga 1.3.2015 – 30.6.2018, i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro possono richiedere di percepire la quota di TFR maturanda quale parte integrativa della retribuzione.
A favore dei datori di lavoro che non intendono corrispondere le quote di TFR in busta paga utilizzando risorse proprie, è riconosciuta la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico Fondo istituito presso l’INPS.
Credito d’imposta ricerca & sviluppo – commi 35 e 36
Sono state modificate le disposizioni in materia di riconoscimento del credito d’imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo che è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 fino a quello in corso al 31.12.2019 (generalmente quinquennio 2015 – 2019).
Le spese per le quali è riconosciuto il credito d’imposta in esame sono quelle relative a:
a) personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione / utilizzazione di strumenti ed attrezzature
di laboratorio, nei limiti dell’importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al DM 31.12.88, e
comunque di costo unitario non inferiore a € 2.000 (al netto IVA);
c) costi di ricerca svolta in collaborazione con Università e Enti / organismi di ricerca e con altre
imprese, comprese le start-up innovative;
d) competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di € 5 milioni con una percentuale limitata e un importo minimo di investimento.
Detrazione lavori di riqualificazione energetica (comma 47, lett. a)
la detrazione IRPEF / IRES relativa ai lavori di riqualificazione energetica è riconosciuta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2015 purché “documentate e rimaste a carico del contribuente”, sostenute per:
• interventi su parti comuni condominiali;
• acquisto e posa in opera di schermature solari nel limite di € 60.000;
• acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili nel limite di € 30.000.
Detrazione interventi recupero patrimonio edilizio (comma 47, lett. b), nn. 1) e 3))
È prorogata dal 31.12.2014 al 31.12.2015 la detrazione IRPEF del 50% riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).
L’agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2015 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.
Ora, inoltre, è previsto che le spese in esame “sono computate, ai fini della fruizione della detrazione indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni” del 50%.
Acquisto / assegnazione immobili ristrutturati (comma 48)
È stato allungato da 6 a 18 mesi il periodo entro il quale l’impresa ristrutturatrice / cooperativa può cedere/assegnare l’unità immobiliare, consentendo all’acquirente / assegnatario di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% (fino al 31.12.2015) o 36% (dall’1.1.2016).
Nuovo regime fiscale forfetario (commi da 54 a 89)
È stato introdotto un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), che sostituisce l’attuale regime dei minimi che viene sostanzialmente abrogato.
Bonus Bebé (commi da 125 a 129)
Per ogni figlio nato o adottato nel periodo 1.1.2015 – 31.12.2017 è riconosciuto un assegno di importo annuo di € 960. Tale assegno è erogato, previa richiesta, dall’INPS mensilmente a decorrere dal mese di nascita / adozione;
Disposizioni In Materia Di Autotrasporto (commi da 247 a 251)
A favore degli esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi, viene meno, oltre all’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, anche il meccanismo di adeguamento dei corrispettivi dovuti all’autotrasportatore, in ragione dell’aumento dei costi del carburante.
È prevista la responsabilità solidale del committente con il vettore nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, nel limite di 1 anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere i trattamenti retributivi ai lavoratori e i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti limitatamente alle prestazioni ricevute.
Rivalutazione Terreni E Partecipazioni (commi 626 e 627)
È disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
- Terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- Partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; alla data dell’1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2015 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima e al versamento dell’imposta sostitutiva. Va evidenziato che, in sede di approvazione, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta è stata raddoppiata e pertanto risulta pari al:
− 4% per le partecipazioni non qualificate;
− 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
Estensione Reverse Charge (Commi 629, Lett. A), 631 E 632)
Per effetto delle modifiche apportate il reverse charge è esteso anche a:
- Prestazioni di servizi, relative ad edifici, di:
- Pulizia;
- Demolizione;
- Installazione di impianti;
- Completamento;
- Trasferimenti di:
- Quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE trasferibili ai sensi dell’art. 12 della citata Direttiva;
- Altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva;
- Certificati relativi a gas e energia elettrica;
- Cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore
In sede di approvazione il reverse charge è stato esteso anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari fermo restando il rilascio di un’apposita autorizzazione UE.
“Split Payment” (commi 629 lett. b) e c), 630, 632 e 633)
È previsto un nuovo particolare meccanismo di assolvimento dell’IVA (“c.d. split payment”) per le cessioni i beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici, che, ancorché non siano debitori d’imposta, saranno tenuti “in ogni caso” a versare l’IVA direttamente all’Erario e non al fornitore.
In particolare tale regime trova applicazione relativamente alle fatture emesse nei confronti di:
- Stato;
- organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica;
- Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi;
- CCIAA;
- istituti universitari;
- ASL ed enti ospedalieri;
- Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza;
Ai fornitori cui si applica lo split payment è riconosciuto il rimborso del credito IVA in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni,
Il meccanismo in esame trova “comunque applicazione per le operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015”.
È stata, tuttavia, esclusa l’applicazione del predetto meccanismo da parte dei lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
“Nuovo” Ravvedimento Operoso (commi da 634 a 640)
“Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale”, è previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente (ovvero dell’intermediario abilitato) e della Guardia di Finanza le informazioni ad esso
relative, acquisite direttamente o pervenute da terzi, riferite a ricavi/compensi, redditi, volume d’affari e valore della produzione, agevolazioni, deduzioni/detrazioni e crediti d’imposta, ancorché
non spettanti, nonché le informazioni utili per la valutazione.
È altresì prevista la riduzione della sanzione:
- ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;
- ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore.
È stata altresì introdotta la riduzione ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la notifica del verbale di constatazione salvo che la violazione non sia relativa alla mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale di cui all’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 471/97 ovvero all’omessa installazione del registratore di cassa ex art. 11, comma 5 del citato Decreto.
Non costituisce più causa ostativa del ravvedimento l’inizio dell’attività amministrativa di accertamento portata formalmente a conoscenza del contribuente (constatazione della violazione o inizio di accessi, ispezioni o verifiche) che sarà inibito, per le violazioni di tipo sostanziale, solo dal momento della notifica dell’avviso di accertamento. Continua, invece, ad essere causa ostativa del ravvedimento la notifica degli avvisi di irregolarità.
È prevista l’abrogazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso e in particolare l’adesione agli inviti a comparire e l’adesione ai PVC.
Dichiarazione Iva (comma 641)
Con la modifica del DPR n. 322/98 è previsto:
- L’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma, non è pertanto più consentita l’inclusione della stessa nel mod. UNICO, entro il mese di febbraio di ogni anno;
- L’abrogazione dell’obbligo di presentare la comunicazione dati IVA.
Le predette disposizioni sono applicabili “a decorrere dalla dichiarazione relativa all’imposta
sul valore aggiunto dovuta per il 2015”.
Tassazione Utili Enti Non Commerciali (commi 655 e 656)
Con la Riforma fiscale, è prevista la riduzione dal 95% al 22,26% dell’esenzione da tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali. Pertanto, finché detti soggetti non saranno inclusi tra i soggetti passivi IRES gli utili dagli stessi percepiti concorrono alla formazione del reddito nella misura del 77,74%. Tale disposizione trova applicazione con riguardo agli utili “messi in distribuzione” dall’1.1.2014.
Ritenuta Bonifici Spese Di Recupero Patrimonio Edilizio/Riqualificazione Energetica (comma 657)
È disposto l’aumento dal 4% all’8% della ritenuta che banche/Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio/risparmio energetico.
Aliquota Iva E-Book (comma 667)
In sede di approvazione è stata prevista la riduzione dell'aliquota IVA per gli e-book che passa dal 22% al 4%.
Deducibilità Costi “Black List” (comma 678)
Ai fini della deducibilità dei costi / spese ex art. 110, comma 10, TUIR, con un apposito Decreto il MEF, in attesa dell’emanazione della c.d. “white list”, individuerà gli Stati “black list” con esclusivo riferimento “alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni”.
Imprese Estere Controllate (CFC) (commi 680 e 681)
È stata effettuata una modifica in base al quale si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati / territori “in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti”. Ora, viene precisato che è considerato “sensibilmente inferiore“ un livello di tassazione inferiore al 50% rispetto a quello applicato in Italia.
TASI 2015 (comma 679)
È prorogata, anche per il 2015, l’aliquota TASI massima del 2,5‰ per la prima casa aumentabile fino al 3,3‰ (+0,8‰) se il Comune prevede detrazioni aggiuntive.
Franchigia Irpef Lavoratori Frontalieri (comma 690)
Viene prevista, inoltre, l’esenzione IRPEF per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l’attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi è aumentata a € 7.000 a decorrere dall’1.1.2015.
Versamento Imu 2014 Terreni Agricoli Ex Montani/Di Collina (comma 692)
È stato prorogato al 26.1.2015 il termine di versamento dell’IMU 2014 relativamente ai terreni agricoli non ricadenti nei Comuni montani/di collina ed è inoltre confermato che l’imposta dovuta va determinata applicando l’aliquota deliberata dal Comune, ma in mancanza della previsione di una specifica aliquota va utilizzata quella ordinaria pari al 7,6‰.
Aumento Aliquota Iva Pellet (comma 711)
L’aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet passa dal 10% al 22%.
Aumento Limite Tracciabilità Soggetti Legge N. 398/91 (comma 713)
Il limite previsto per la tracciabilità dei pagamenti / versamenti (da effettuarsi tramite c/c bancari o postali, carte di credito / bancomat, ecc.) per le società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici passa da € 516,46 a € 1.000.
Clausola Di Salvaguardia (commi 718 e 719)
È previsto l’aumento:
- dell’aliquota IVA del 10% di 2 punti percentuali (12%) a decorrere dal 2016 e di un ulteriore punto percentuale (13%) dal 2017;
- dell’aliquota IVA del 22% di 2 punti percentuali (24%) a decorrere dal 2016, di un ulteriore punto percentuale (25%) dal 2017 e di ulteriori 0,50 punti percentuali (25,5%) dal 2018.
Rimborso Credito Irpef > € 4.000 (comma 726)
È stato fissato un termine per il rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate del credito IRPEF superiore a € 4.000 risultante dal mod. 730 in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione.
In particolare il rimborso dovrà essere effettuato “non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione … ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini”, ossia entro il 28.2.
CIRCOLARE - Pubblicato il: 19 novembre 2014 - Da: G. Manzana E. Iori
Nullità dell’atto
Sono nulli gli avvisi emanati prima dei 60 giorni dalla chiusura della verifica (art. 12 co. 7 della Legge 212/2000 - Cass. Sezioni Unite Sent. n. 18184 del 2013).
Calcolo dei 60 giorni
La norma (art. 12 co. 7 della Legge 212/2000) non fa riferimento alla notifica dell'atto di accertamento ma alla sua emanazione, ossia alla data in cui è stata apposta la firma del direttore dell'Ufficio o della persona da lui delegata.
Particolare e motivata urgenza
L'unica deroga prevista per l'emanazione anticipata dell'avviso è costituita dalla prova della sussistenza di una «particolare e motivata urgenza».
Non rappresenta una causa di urgenza la decadenza del potere di accertamento per il periodo di imposta oggetto di rettifica (Cass. Sent. n. 1869 depositata il 29 gennaio 2014). Pertanto, «il caso di particolare urgenza» deve consistere in un fatto impeditivo «non imputabile alla condotta dell'Amministrazione finanziaria" (Cassazione, sentenza 10069/14).
Casi di motivata urgenza
- un grave stato di insolvenza del contribuente che renda difficoltoso con il passare del tempo il pagamento del tributo (Corte di cassazione, sentenza 9424/14).
- il contribuente accertato sia stato indagato per reati fiscali, poiché in tal caso è concreto il rischio di perdita del credito fiscale (Corte di cassazione, ordinanza 14287/14).
- la scoperta di nuovi fatti emersi durante le attività di verifica fiscale o nel corso di procedimenti penali svolti nei confronti di altri soggetti, comportamenti pretestuosi o dolosi da parte del contribuente accertato, finalizzati ad ostacolare o a ritardare la conclusione delle attività di verifica, o ancora il verificarsi di eventi eccezionali che hanno compromesso la regolare programmazione dell'attività di controllo da parte degli Uffici finanziari (Corte di cassazione, sentenza 3142/14).
- il contribuente verificato risulti essere implicato in attività fraudolente poste in essere mediante società cosiddette cartiere, finalizzate alla evasione fiscale o ad eludere la riscossione delle imposte (Corte di cassazione, sentenza 27911/13).
Imposte
La prescrizione del rispetto del termine dei sessanta giorni, essendo contenuta nella legge 212 del 2000, non è circoscritta soltanto alle imposte sui redditi e all'Iva, ma è estendibile anche a tutti gli altri comparti impositivi, quali ad esempio tributi locali e imposta di registro, con l'eccezione dei diritti doganali.
Tipologia d’atto
Ancorchè la norma faccia espresso riferimento all'avviso di accertamento, il termine di sessanta giorni deve essere rispettato per tutti gli atti aventi natura impositiva anche se non formalmente denominati avvisi di accertamento (come nel caso, ad esempio, di avviso di liquidazione dell'imposta di registro) (Cassazione, sent. nn. 2280/14 e 27831/13).
Tipologia di verifica
Il termine di sessanta giorni opera sia quando venga rilasciato un vero e proprio «processo verbale di constatazione» (Pvc), sia allorquando venga rilasciato un verbale meramente descrittivo delle operazioni svolte o comunque di chiusura delle operazioni di accesso, verifica o ispezione nei locali, indipendentemente dal loro contenuto (Cass. sent. n. 5273 del 2014).
La Cassazione con la sentenza 13588/14 ha precisato che, nel caso di accertamenti svolti direttamente presso l'Ufficio e non presso la sede del contribuente, non è possibile lamentare la mancata formazione del Processo verbale di constatazione, con conseguente violazione dell'articolo 12 comma 7 della Legge 212/00, anche se non sono mancate, in passato, pronunce di merito che hanno dichiarato la loro nullità. Non mancano però pronunce di segno opposto. In particolare i giudici di merito hanno rilevato che i 60 giorni devono essere rispettati anche nel caso di accertamenti da redditometro e da studi di settore, giacché il verbale di contraddittorio, formato a seguito di inviti a comparire, ha natura sostanziale assimilabile in tutto e per tutto al Processo verbale di constatazione a prescindere dalla diversa denominazione (Commissione tributaria provinciale di Milano, sentenza 126/10 e Commissione tributaria I° Trento, sentenza 70/10).
CIRCOLARE - Pubblicato il: 23 ottobre 2014 - Da: G. Manzana E. Iori
Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT) ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla disposizione, contenuta nel Codice della strada, che prevede l’obbligo in capo ai soggetti utilizzatori “abituali” di veicoli di terzi di comunicare “tempestivamente” alla Motorizzazione la variazione del possesso del mezzo.
La predetta disposizione, in vigore già dal 2012, era rimasta in stand-by a causa della mancata realizzazione delle relative procedure informatiche.
Intervenendo con la recente Circolare, il Ministero, dopo aver individuato la nozione di utilizzatore, ha fissato al 3.11.2014 la decorrenza dell’obbligo in esame.
In particolare l’adempimento in esame interessa i casi di utilizzo di veicoli aziendali da parte di dipendenti e di comodato (per un periodo superiore a 30 giorni).
SOGGETTI OBBLIGATI:
L’obbligo di comunicazione alla Motorizzazione risulta in capo all’“avente causa” nel caso di detenzione non abituale (superiore a 30 giorni) di un veicolo di proprietà di terzi,
per “avente causa” si intende:
- comodatario;
- affidatario, in caso di custodia giudiziale;
- locatario / sublocatario, in caso di locazione senza conducente;
- erede;
- utilizzatore, in caso di contratto “rent to buy”.
Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 t immatricolati in uso proprio, concessi in comodato per un periodo superiore a 30 giorni, i predetti soggetti sono tenuti a “darne comunicazione al competente UMC, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione”. È comunque possibile, previa delega scritta da parte dell’avente causa, che gli obblighi in esame siano adempiuti dall’intestatario del veicolo utilizzando gli appositi modelli allegati A/1 (persone fisiche) e A/2 (persone giuridiche) alla citata Circolare n. 15513.
SOGGETTI ESONERATI:
sono esonerati:
- familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione;
- i veicoli in disponibilità di soggetti esercenti l’attività di autotrasporto ovvero i rimorchi con peso superiore a 3,5 t.
VEICOLI AZIENDALI:
E’ stata riservata una disciplina peculiare con riguardo ai veicoli di aziende o enti (pubblici o privati):
- detenuti a titolo di proprietà / usufrutto / leasing / locazione senza conducente ovvero acquistati con patto di riservato dominio;
- concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni.
Dall’espresso riferimento ai “dipendenti” si potrebbe desumere che l’adempimento in esame non interessi i soci / amministratori / collaboratori. Si ritiene comunque che, al fine di ottemperare alla ratio della norma (identificazione del conducente), l’obbligo riguardi anche tali soggetti.
Nelle predette fattispecie la persona fisica “munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente)”, su delega del comodatario redatta utilizzando l’apposito modello allegato B/1 alla citata Circolare n. 15513, presenta istanza volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli, allegando copia dei seguenti versamenti:
- € 16, a titolo di imposta di bollo, effettuato tramite c/c/p n. 4028;
- € 9, per i diritti di motorizzazione, effettuato tramite c/c/p n. 9001.
In presenza di più veicoli concessi in comodato è ammessa un’istanza cumulativa.
A fronte dell’istanza è rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione nel predetto Archivio delle informazioni ricevute.
L’attestazione “ai fini della regolarità della circolazione” non deve essere necessariamente tenuta a bordo del veicolo aziendale. La relativa assenza non è quindi sanzionabile.
In caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario (ad esempio, proroga del comodato, cessazione anticipata), va posta in essere la sopra esposta procedura utilizzando l’apposito modello allegato B/2 alla citata Circolare n. 15513.
DECORRENZA:
Gli obblighi in esame decorrono per gli atti posti in essere dal 3.11.2014.
Con riguardo agli atti stipulati fino a tale data, in particolare quelli posti in essere dal 7.12.2012 al 2.11.2014, il Ministero precisa che:
- è comunque possibile comunicarli;
- l’eventuale omissione non è sanzionabile.
SANZIONI:
La violazione degli obblighi in esame è sanzionata con una multa pari a € 705 e il con ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 285/92.
ALLEGATI:
Allegato 1 – Delega Persona Fisica
Allegato 2 – Delega Persona Giuridica
Allegato 3 – Comodato Veicoli Aziendali
Allegato 4 – Varizione/Cessazione comodato Veicoli Aziendali
CIRCOLARE - Pubblicato il: 9 luglio 2014 - Da: G. Manzana E. Iori
L’art. 18 del Decreto Competitività “ripropone” l’incentivo per gli investimenti realizzati da titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative) in beni strumentali nuovi, già oggetto delle diverse “agevolazioni Tremonti” degli scorsi anni.
Soggetti interessati
L’agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa compresi coloro che hanno iniziato l’attività:
- da meno di 5 anni alla data del 25.6.2014, anche se con durata dell’attività inferiore a 5 anni;
- dal 26.6.2014.
Con riguardo ai soggetti “titolari di attività industriali” a rischio di incidenti sul lavoro, ex D.Lgs. n. 334/99, il comma 5 dispone che gli stessi possono fruire dell’incentivo “solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto”.
Spese agevolabili
Il beneficio in esame è riconosciuto per gli investimenti:
- di importo superiore a € 10.000 (per singolo bene);
- effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015;
- in beni nuovi strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.
Le strutture, cui gli investimenti sono destinati, devono essere ubicate in Italia.
Determinazione dell’agevolazione
L’agevolazione in esame si concretizza in un credito d’imposta pari al 15% (corrispondente all’incirca a una detassazione del 50% come prevista dalla vecchia agevolazione Tremonti) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Il credito spetta con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.
Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo la prima delle quali utilizzabile a decorrere dall’1.1 del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento (ad esempio, per gli investimenti 2014, dall’1.1.2016).
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 5 anni alla data del 25.6.2014 va considerata la media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 25.6.2014 o a quello successivo, con la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Modalità di utilizzo del credito
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 e non è soggetto al limite annuale pari a € 250.000 ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007. Inoltre:
- non è tassato ai fini IRPEF/IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali lo stesso è utilizzato;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Cause di decadenza
Il bonus viene revocato in caso di:
- cessione a terzi o destinazione dei beni agevolati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto;
- trasferimento dei beni agevolati, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in strutture produttive fuori del territorio italiano, anche se appartenenti al beneficiario dell’agevolazione.
In caso di indebita fruizione il credito:
- va restituito entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si è verificata la decadenza;
è recuperato dall’Agenzia delle Entrate maggiorato di interessi e sanzioni.
CIRCOLARE - Pubblicato il: 25 giugno 2014 - Da: G. Manzana E. Iori
Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. 23.06.2014, n. 143, la Legge n. 89/2014 di conversione del c.d. “Decreto Renzi”.
In sede di conversione è stata confermata la maggior parte delle novità contenute nel testo originario.
Di seguito si riportano le principali:
Riduzione del cuneo fiscale (Bonus 80 Euro) – Art. 1
È confermato, per il 2014, il riconoscimento di un credito a favore dei lavoratori dipendenti, noto come “Bonus 80 euro”. Detta agevolazione è stata prevista al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una revisione del prelievo finalizzata a ridurre il cuneo fiscale da attuare con la Finanziaria 2015.
soggetti beneficiari:
Il credito in esame spetta ai titolari:
- di reddito di lavoro dipendente ex art. 49, TUIR.
- di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c- bis), d), h-bis) e l), TUIR. L’agevolazione spetta, tra l’altro, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.
Il credito non spetta:
- ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non è sostituto d’imposta (ad esempio, collaboratori domestici);
- ai titolari di reddito da pensione;
- ai c.d. “incapienti”, cioè a coloro per i quali la detrazione da lavoro dipendente azzera l’imposta.
misura del credito spettante:
Il credito in esame:
- è riconosciuto in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo:
REDDITO COMPLESSIVO | CREDITO SPETTANTE | |
Non superiore a €24.000 | € 640 | |
Superiore a €24.000 ma non a € 26.000 | €640 x | 26.000 – reddito complessivo |
2.000 | ||
Superiore a €26.000 | 0 |
- non concorre alla formazione del reddito;
- è rapportato al periodo di lavoro nell’anno;
modalità di riconoscimento del credito o spettante:
È confermato che il credito è:
- riconosciuto dal sostituto d’imposta (datore di lavoro / committente) che lo ripartisce tra le retribuzioni erogate successivamente al 24.4.2014 (data di entrata in vigore del Decreto), a partire dalla prima retribuzione utile;
- attribuito sulle somme corrisposte in ciascun periodo di paga rapportandolo a detto periodo.
- In sede di conversione è stato previsto che il recupero delle predette somme erogate dal sostituto d’imposta avvenga tramite compensazione nel mod. F24.
Riduzione aliquote Irap – Art. 2
È confermata, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente dal 2014), la riduzione delle aliquote IRAP nella seguente misura:
SOGGETTI | ALIQUOTA | |
FINO AL 2013 | DAL 2014 | |
Generalità dei soggetti | 3,90% | 3,50% |
Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori | 4,20% | 3,80% |
Banche ed enti e società finanziari | 4,65% | 4,20% |
Imprese di assicurazione | 5,90% | 5,30% |
Imprese operanti nel settore agricolo e coop della piccola pesca e loro consorzi | 1,90% | 1,70% |
La misura massima della variazione di aliquota che può essere disposta dalla Regione ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 446/97 è ridotta dall’1% allo 0,92%. Le aliquote vigenti al 24.4.2014 (data di entrata in vigore del Decreto) qualora variate dalla singola Regione sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle nuove percentuali.
Tassazione rendite finanziarie e capital gain – Art. 3
È confermato, a decorrere dall’1.7.2014, l’aumento dell’aliquota al 26% (dal 20%) della ritenuta ovvero dell’imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia:
• agli interessi, premi e altri proventi di cui all’art. 44, TUIR;
• ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR.
In particolare, a seguito delle modifiche in esame, gli utili / plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate saranno assoggettati al 26% in luogo dell’attuale 20%. Inoltre passa dal 20% alla nuova aliquota del 26% anche la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari.
Abrogazione ritenuta su bonifici esteri– Art. 4, comma 2
È confermata l’abrogazione del comma 2 dell’art. 4, DL n. 167/90 che prevedeva:
- l’assoggettamento a ritenuta / imposta sostitutiva dei redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria da parte degli intermediari residenti ai quali gli stessi erano affidati in gestione, custodia o amministrazione;
• l’applicazione, da parte degli intermediari finanziari, della ritenuta del 20% sui flussi finanziari dall’estero (bonifici esteri), introdotta dalla Legge n. 97/2013 e già oggetto di sospensione, fino al 30.6.2014, ad opera dell’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 19.2.2014.
Tassazione fondi pensione – Art. 4, comma 6
In sede di conversione è stato disposto, per il 2014, l’aumento dall’11% all’11,5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai Fondi pensione ex art. 17, comma 1, D.Lgs. 252/2005.
Imposta sostitutiva rivalutazione beni di impresa– Art. 4, comma 11
In sede di conversione sono stati nuovamente modificati i termini di versamento dell’imposta sostitutiva dovuta ai fini della rivalutazione ex Legge n. 147/2013 dei beni d’impresa risultanti dal bilancio 2012 e ancora presenti al 31.12.2013 nonché per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione. Ora è previsto che quanto dovuto sia versato “nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013” in 3 rate di pari importo, senza interessi, così articolate:
1° RATA | Entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d’imposta |
2° RATA | Entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d’imposta |
3° RATA | Entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo d’imposta |
Disposizioni in materia di Tasi -– Art. 4, comma 12-quater
In sede di conversione, ai fini di assicurare ai contribuenti la “massima semplificazione”, è previsto che i Comuni:
- rendano disponibili i modelli di pagamento precompilati su richiesta del contribuente; ovvero
- procedano autonomamente all’invio degli stessi.
La predetta disposizione trova applicazione a decorrere dal 2015.
versamento tasi 2014
In sede di conversione, il Legislatore, relativamente alla prima rata TASI 2014, ha:
- confermato la scadenza del pagamento, con riguardo a qualsiasi tipologia di immobile (abitazione principale e immobili diversi dall’abitazione principale), al 16.6.2014 per i Comuni per i quali la delibera delle aliquote e detrazioni 2014 è stata pubblicata entro il 31.5 sul sito Internet del MEF;
-
disposto la proroga al 16.10.2014 per i Comuni che deliberano le relative aliquote e detrazioni
2014 dopo il 23.5.2014 con pubblicazione della delibera sul citato sito Internet entro il 18.9.2014.
Obbligo utilizzo servizi telematici per i versamenti – art.11, commi 2 e 3
È confermato, a decorrere dall’1.10.2014 che i versamenti delle imposte / contributi vanno effettuati utilizzando esclusivamente:
- i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per i c.d. modd. F24 “a zero”;
- i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa qualora siano state effettuate compensazioni e il mod. F24 presenti un saldo “da versare”;
- i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa per i modd. F24 di importo superiore a € 1.000.
In base alle nuove disposizioni non è più rilevante il possesso della partita IVA e quindi le regole sopra accennate sono applicabili anche ai contribuenti privati.
In sede di conversione è stata soppressa la possibilità per il soggetto che utilizza i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (professionisti, società di servizi, CAF imprese, ecc.) di inviare anche i modd. F24 di soggetti terzi, mediante addebito sul proprio c/c, previo rilascio all’intermediario di un’apposita autorizzazione da parte dell’intestatario della delega
Decadenza dalla rateazione debiti tributari – Art. 11-bis
Come noto, l’art. 19, DPR n. 602/73 prevede la possibilità per il contribuente di chiedere la rateazione dei debiti tributari nelle ipotesi di “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” fino ad un massimo di 72 rate mensili.
In sede di conversione, è prevista la possibilità, per i contribuenti decaduti dal beneficio in esame di chiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili purché:
• la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22.6.2013;
• la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31.7.2014.
La nuova rateazione non è prorogabile; il mancato pagamento da parte del contribuente di 2 rate (anche non consecutive) costituisce causa di decadenza.
Contestualmente è stato abrogato il comma 13-ter dell’art. 10, DL n. 201/2011 che, con riguardo alla predetta rateizzazione, prevedeva la possibilità per il contribuente, per le dilazioni concesse fino al 28.12.2011, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di 2 rate e, a tale data, non ancora prorogate, di richiederne la proroga per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, purchè lo stesso provasse un “temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà” alla base della concessione della prima dilazione.
Imu e terreni agricoli “montani”– Art. 22, comma 2
È confermata la modifica dell’art. 5-bis, DL n. 16/2012, in base alla quale dal 2014 l’esenzione IMU ex art. 7, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 504/92, prevista per i terreni agricoli, ricadenti in aree montane o di collina va riconosciuta a seconda dell’altitudine e differenziata a seconda che siano posseduti da coltivatori diretti e IAP o da altri soggetti. Con un apposito DM da emanare entro il 20.9.2014 (90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione) dovranno essere definiti i Comuni “montani” per i quali si applica l’esenzione IMU.
terreni esenti imu ex lege
In sede di conversione è stata prevista l’esenzione IMU ex lege per i terreni:
- a “immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile”;
- non ricadenti in zone montane o di collina in base al suddetto Decreto.
Fattura elettronica alla P.A. – Art. 25
Decorrenza obbligo:
È confermata l’anticipazione della decorrenza al 31.3.2015 (anziché al 6.6.2015) dell’obbligo della fattura elettronica nei confronti delle Amministrazioni diverse da Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (INPS, INARCASSA, CNPADC, ENPAM, CIPAG, ENPACL, ecc.) e per le Amministrazioni locali.
dati da indicare in fattura:
È confermato l’obbligo di inserimento, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica amministrazione, dei seguenti dati:
- Codice identificativo di gara
- previsti dalla AVCP nelle transazioni finanziarie;
- ex Legge n. 136/2010 previsti dalla Tabella 1, allegata al Decreto in esame, periodicamente aggiornata dal MEF, di seguito riportata:
- Codice unico di Progetto
È confermato che, in mancanza di detti codici, la P.A. non può effettuare il pagamento della fattura.
CIRCOLARE - Pubblicato il: 18 giugno 2014 - Da: G. Manzana E. Iori
Come noto, la Finanziaria 2014 ha istituito la nuova Imposta unica comunale, c.d. “IUC”, articolata nelle seguenti due componenti:
- la prima, l’”IMU”, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, esclusa l’abitazione principale non di lusso;
- la seconda, riferita ai servizi, a sua volta articolata:
nella “TASI” (Tassa per i servizi indivisibili), a fronte della copertura de costi relativi ai servizi indivisibili del Comune;
nella “TARI” (Tassa sui rifiuti), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (in sostituzione della TARES).
Con particolare riguardo alla TASI, tenendo conto anche delle modifiche apportate con il DL. n. 16/2014, c.d. “Salva Roma - ter”, va evidenziato che:
- il presupposto impositivo è rappresentato dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli.
Sono comunque escluse dall’imposta in esame alcune tipologie di immobili, quali immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, ecc.; fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- l’aliquota di base è pari all’1 per mille.
Il Comune può con specifica delibera:
ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
determinare l’aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l’aliquota IMU non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013; così, ad esempio, per le abitazioni secondarie non può superare il 10,6 per mille.
Per il 2014 , l’aliquota massima TASI relativa:
all’abitazione principale può essere elevata dal 2,05 per mille al 3,3 per mille
per gli altri immobili può essere elevata dal 10,6 per mille all’ 11,4 per mille
La TASI va versata in 2 rate come l’IMU scadenti il 16.06 ed il 16.12; è comunque possibile effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16.6.
Per il 2014 la modalità ed il termine di versamento sono ancorati alla tipologia dell’immobile e al “comportamento del Comune. Infatti, per gli immobili:
- diversi dall’abitazione principale, la prima rata è determinata utilizzando l’aliquota base dell’ 1 per mille se il Comune non ha deliberato una diversa aliquota entro il 31.05.14, il saldo va determinato sulla base di quanto deliberato dal Comune;
- adibiti ad abitazione principale, la TASI va versata in unica soluzione entro il 16.12.2014, salvo il caso di pubblicazione, entro il 31.05.14 sul Portale del Federalismo fiscale, della delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni.
Recentemente il MEF con il Comunicato stampa 19.05.2014, n.128 ha reso noto che, il Governo ha deciso che nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento della prima rata TASI è prorogata da giugno a settembre.
Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata Tasi resta il 16 giugno.
Siamo di seguito ad elencare alcuni quesiti di particolare interesse riguardo l’applicazione dell’aliquota TASI tra possessori e tra possessore e occupante:
QUESITO | RISPOSTA |
Posto che l’art. , comma 671 della legge di stabilità per l’anno 2014 dispone i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della TASI, a prescindere quindi dalla quota di possesso, qualora un fabbricato sia posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse (es. comproprietario A al 70% e comproprietario B al 30%) e solo per uno dei due (ad es. il soggetto B) quell’immobile sia adibito ad abitazione principale, come devono pagare i due soggetti nel caso in cui il Comune abbia fissato un’aliquota del 3 per mille per l’abitazione principale e dello zero per mille per gli altri immobili? |
Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, se un solo dei comproprietari ha adibito ad ab. principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione deliberata dal Comune. La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al Comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo. |
Per un appartamento in multiproprietà facente parte di un immobile nel quale è presente una sala condominiale autonomamente accatasta, il proprietario paga per la quota di possesso dell’appartamento; e l’amministratore versa per la sala condominiale rivalendosi sui singoli? | L’amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un’interpretazione anche in linea con l’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari. L’amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso. |
Come si ripartisce la TASI nel caso in cui l’immobile è locato? | Il comma 681 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla percentuale stabilita dal Comune. La norma prevede, infine, che la restante parte dell’imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale. Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune. |
In caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell’inquilino, il proprietario è responsabile del mancato pagamento? | NO, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi tra possessore e detentore. |
Ai fini TASI, in caso di abitazione principale parzialmente locata (es. viene locata una camera) come deve essere considerato il locatario (occupante)? |
L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune. In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale. Fermo restante che in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante. |
CIRCOLARE - Pubblicato il: 16 giugno 2014 - Da: G. Manzana E. Iori
L’art. 11, commi 2 e 3 del Dl 66/2013 ha previsto che dall’1 .10.2014 i versamenti delle imposte / contributi vanno effettuati utilizzando esclusivamente:
- i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per i c.d. modd. F24 “a zero”;
- i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa qualora siano state effettuate compensazioni e il mod. F24 presenti un saldo “da versare”;
- i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa per i modd. F24 di importo superiore a € 1.000.
Cartaceo PF | Versamenti non superiori a 1.000 |
Entratel | modd. F24 “a zero” |
Entratel + home banking | resto |
In base alle nuove disposizioni non è più rilevante il possesso della partita IVA e quindi le regole sopra accennate sono applicabili anche ai contribuenti privati. Di fatto la presentazione del mod. F24 cartaceo è possibile solo per importi fino a € 1.000.
Ciò detto, ai fini di evitare possibili errori nella trasmissione delle deleghe di versamento e al fine di garantire un servizio efficiente, a far data dal 1/10/2014 provvederemo, salvo richiesta esplicita, a inviare le deleghe di versamento unicamente mediante canale telematico.
Conseguentemente procederemo nel seguente modo:
- prima del versamento provvederemo a inviare e-mail riportante l’importo della delega di versamento che andremo a inviare telematicamente (servizio entratel) e la scadenza del versamento
- in caso di mancata indicazione contraria, provvederemo all’invio della delega mediante servizio entratel
- il servizio entratel provvederà quindi all’addebito dell’importo in scadenza sul conto corrente
CIRCOLARE - Pubblicato il: 10 aprile 2014 - Da: G. Manzana E. Iori
Anche per l’anno 2013, è necessario provvedere all’invio, all’Agenzia delle Entrate, della comunicazione dei finanziamenti concessi dai soci o dai familiari dell’imprenditore alla società/ditta, nonché dei beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi.
Questa comunicazione deve essere inviata da tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa siano in contabilità ordinaria o in contabilità semplificata.
FINANZIAMENTI/CAPITALIZZAZIONI EFFETTUATI DA SOCI/FAMILIARI
Come previsto dall’art. 2, comma 36-septiesdecies, DL n. 128/2011, l’Agenzia delle Entrate, oltre a controllare sistematicamente la posizione dei soggetti che utilizzano i beni concessi in godimento dall’impresa, deve considerare, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche qualsiasi forma di finanziamento / capitalizzazione effettuata nei confronti della società.
Le “motivazioni” del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94904, specificano che il predetto “intervento normativo è volto a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, tramite lo strumento della determinazione sintetica del reddito”.
L’Agenzia delle Entrate richiede quindi l’obbligo di comunicare taluni versamenti effettuati all’impresa dai soci o familiari dell’imprenditore.
L'obbligo di comunicazione vale per i versamenti effettuati nel corso del 2013 (anche se restituiti nel medesimo anno), mentre sono esclusi quelli erogati in anni precedenti.
Non devono essere comunicati i finanziamenti:
- già noti all'Amministrazione finanziaria (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata);
- inferiori ad euro 3.600 (come valore complessivo annuo), limite riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue;
Termini di presentazione
La comunicazione in esame (a regime) va trasmessa entro il 30.4 dell’anno successivo a quello di riferimento, in via telematica tramite un intermediario abilitato.
Relativamente al periodo d’imposta 2013 la scadenza è il 30 aprile 2014.
BENI IN GODIMENTO
La comunicazione dei beni a soci/ familiari è stata introdotta, dal DL n. 138/2011 per contrastare il fenomeno elusivo dell’intestazione “fittizia” di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell’imprenditore.
In particolare è previsto che la concessione in godimento di un bene d’impresa, da parte di una società / ditta individuale, ad un socio / familiare (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, comporta:
- per l’utilizzatore (imprenditore individuale / socio / familiare) la rilevazione di un reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h-ter), TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene;
- per il concedente (ditta individuale / società) l’indeducibilità dei relativi costi.
Con riguardo ai beni in esame:
il concedente (società / ditta individuale);
oppure
l’utilizzatore (imprenditore individuale / socio / familiare);
è tenuto ad inviare all’Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai beni concessi in godimento (tipologia, durata della concessione, corrispettivo e valore di mercato).
Soggetti interessati
Concedenti |
Utilizzatori (soggetti che beneficiano, nella propria sfera personale, di beni relativi all’impresa) |
imprenditori individuali; | soci, residenti e non, di società ed enti associativi privati residenti che svolgono attività commerciale; |
società di persone (snc, sas); | familiari, residenti e non, di soci di società ed enti associativi privati residenti che svolgono attività commerciale; |
società di capitali (spa, srl, sapa); | soggetti residenti e non, che utilizzano nella propria sfera personale beni della propria impresa commerciale residente; |
enti privati di tipo associativo con riguardo ai soli beni relativi all’attività commerciale. | familiari, ex art. 5, comma 5, TUIR residenti e non, dell’imprenditore individuale residente. |
NOTA BENE: Non sono interessate dalla disciplina in esame le società semplici. |
Oggetto della comunicazione
I beni dell’impresa interessati dall’applicazione della disposizione in esame, sono:
- beni strumentali;
- beni-merce;
- immobili patrimonio.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 24/E individua i seguenti beni:
Soggetto | Beni relativi all’impresa |
Impresa individuale |
Beni indicati nell’inventario |
Società di persone Società di capitali |
Beni appartenenti alla società |
Società di fatto |
Beni merce Beni strumentali compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci ed esclusivamente utilizzati come strumentali nell’esercizio dell’impresa |
Beni esclusi dalla comunicazione
Sono esclusi dalla comunicazione:
- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, se costituiscono fringe benefit ex art. 51 e 54, TUIR;
- i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale.
Non è chiaro se l’imprenditore individuale sia escluso o meno dall’obbligo di comunicazione, posto che tra i soggetti “utilizzatori” è citato anche colui che “nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale”;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge;
- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore;
- i beni di valore non superiore a € 3.000 (al netto IVA), rientranti nella categoria “altro”, ossia i beni diversi dalle autovetture ed altri veicoli, unità da diporto, aeromobili ed immobili (sono quindi esclusi, ad esempio, telefoni cellulari, personal computer, tablet, ecc.).
Termini di presentazione
La comunicazione in esame (a regime) va trasmessa entro il 30.4 dell’anno successivo a quello di riferimento, in via telematica tramite un intermediario abilitato.
Relativamente al periodo d’imposta 2013 la scadenza è il 30 aprile 2014.
Si riportano di seguito le risposte a quesiti pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate in merito all’argomento in esame.
Quesito n.1
D. Si chiede conferma che l’esonero dalla presentazione della comunicazione relativa ai finanziamenti/capitalizzazione nei casi in cui l’impresa non abbia un conto corrente dedicato all’attività sia limitato ai soggetti che operano in regime di contabilità semplificata. Si ritiene, inoltre, che rientrino nell’esonero anche le imprese che adottano il regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011) ed il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della legge n. 388 del 2000).
R. Ai fini della comunicazione finanziamenti/capitalizzazioni è stato previsto l’esonero per i contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata. L’obbligo però sussiste per le imprese in contabilità semplificata che sono dotate di un conto corrente dedicato all’attività. Rientrano nell’esonero anche le imprese che adottano uno dei regimi contabili indicati nel quesito e che non utilizzano un conto corrente dedicato.
L’obbligo di comunicazione sussiste in ogni caso per le imprese che adottano il regime di contabilità ordinaria.
Quesito n.2
D. La comunicazione relativa ai beni dati in uso a soci/familiari va effettuata solo nei casi in cui sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. In pratica, comunicano i dati coloro che dovrebbero aver sottoposto a tassazione (nel quadro RL) un reddito diverso in quanto il corrispettivo relativo al godimento del bene è inferiore al valore di mercato.
Si chiede conferma che la comunicazione non sia obbligatoria anche nei casi in cui, per i beni dati in godimento da società di persone e di capitali trasparenti, non sussista una differenza positiva tra il valore normale del diritto di godimento del bene ed il corrispettivo pattuito aumentato, quest’ultimo, dalla quota parte di reddito attribuito al socio per trasparenza, corrispondente all’ammontare dei costi non ammessi in deduzione (cfr Circolare n. 36/E del 24 settembre 2012, pag. 2).
R. Si richiama il punto 2.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 2 agosto 2013, prot. n. 2013/94902, il quale stabilisce che “A decorrere dall’anno 2012 i soggetti di cui al precedente punto 1 comunicano all’anagrafe tributaria i dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.”.
L’obbligo di comunicazione non sussiste, in coerenza con quanto stabilito dalla circolare n. 36 del 2012, al paragrafo 2, qualora non emergano differenze fra il valore pattuito, incrementato della quota di reddito imputabile per trasparenza, nelle ipotesi di indeducibilità dei costi previste nel medesimo
Quesito n.3
D. Il modello di comunicazione non prevede la possibilità di firma del contribuente. Si prega di voler dare indicazioni in merito anche in merito agli obblighi di conservazione.
R: Il modello in oggetto, come già specificato per quello polivalente, non è modello di dichiarazione bensì un modello di comunicazione. Allo stesso, pertanto, non risultano applicabili gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili. In particolare, resta fermo l’obbligo da parte dell’intermediario di consegnare al contribuente la documentazione descritta al par. 4.1 delle istruzioni.
Quesito n.4
D. Le istruzioni per la compilazione della comunicazione beni/finanziamenti soci afferma:
Anno di riferimento: “la comunicazione è presentata con riferimento all’anno solare” 1.2): “la comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta …”
1.3): “la comunicazione deve essere effettuata per la somma dei finanziamenti nel periodo d’imposta”
Cosa significa?
Considerato che:
1) il provvedimento del 2/8/2013 afferma al punto 2.2: “la comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta” 2) la circolare 24/2012 afferma: “… pertanto, essendo entrata in vigore la legge di conversione in data 18 settembre 2011, le disposizioni contenute nei commi in esame si applicano, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, a decorrere dal periodo d’imposta 2012. Per i soggetti aventi esercizio non coincidente con l’anno solare, le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge…”, chiediamo conferma che la comunicazione vada effettuata con riferimento ai beni/finanziamenti concessi nel periodo d’imposta.
R: La comunicazione riguarda beni, concessi nel periodo di imposta, e finanziamenti ricevuti dall’impresa nel periodo d’imposta, a prescindere dalla coincidenza dello stesso con l’anno solare.
Quesito n.5
A tale proposito, considerando quanto previsto dai Provvedimenti del 2/8/2013, si chiede se sono corretti i termini di presentazione della comunicazione nelle seguenti casistiche:
- soggetti con periodo d'imposta 19/9-18/9: la prima comunicazione riguarda i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d'imposta 19/9/2011-18/9/2012 –in questo caso la presentazione della comunicazione dovrà avvenire entro il 12/12/2013;
per gli stessi soggetti, la seconda comunicazione riguarda i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d'imposta 19/9/2012-18/9/2013, in questo caso la presentazione della comunicazione dovrà avvenire entro il presentazione 30/4/2014;
- soggetti con periodo d'imposta 1/7-30/6: la prima comunicazione riguarda i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d'imposta 1/7/2012-30/6/2013, in questo caso la presentazione della comunicazione dovrà avvenire entro il 30/4/2014; per gli stessi soggetti, la seconda comunicazione riguarda i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d'imposta 1/7/2013-30/6/2014 con presentazione della comunicazione entro il 30/4/2015
R: Si conferma puntualmente la sussistenza dell’obbligo di comunicazione e relativi termini per l’invio secondo quanto prospettato nel quesito.
Quesito n.6
D. I campi “Ammontare dei finanziamenti” e ”Valore delle capitalizzazioni e degli apporti” possono essere compilati contemporaneamente. In questo caso, quale data occorre indicare? E se nel corso del periodo d’imposta il socio concede più di un finanziamento, o più di un apporto, quale data occorre indicare?
R: Occorre compilare un intercalare per i finanziamenti e un altro per le capitalizzazioni. Nel caso in cui nel corso del periodo d’imposta il socio concede più di un finanziamento, o più di un apporto, occorre indicare la data dell’ultimo finanziamento o dell’ultimo apporto, come già indicato nelle istruzioni al provvedimento.
CIRCOLARE - Pubblicato il: 18 marzo 2014 - Da: G. Manzana E. Iori
OPERAZIONI CON OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
- le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c’è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva
- le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
L’emissione della fattura, in sostituzione di altri documenti fiscali, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione, a prescindere dal suo importo (emissione di fattura su richiesta dal cliente).
OPERAZIONI ESCLUSIONE DALLA COMUNICAZIONE
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:
- le importazioni;
- le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72;
- le operazioni intracomunitarie;
le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'art. 7, DPR n. 605/73 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria ( quali ad esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, locazioni immobiliari, ecc.);
- le operazioni di importo pari o superiore a € 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.
SOGGETTI ESONERATI DALLA COMUNICAZIONE
Sono esonerati espressamente dall’obbligo in esame:
- i contribuenti minimi,
- gli Enti pubblici in relazione alle operazioni effettuate / ricevute nell’ambito dell’attività istituzionale.
- gli Enti non commerciali in relazione alle operazioni effettuate / ricevute nell’ambito dell’attività istituzionale.
MODALITA’ E TERMINI PER L’INVIO
La comunicazione – telematica - può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. L’opzione è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.
Tuttavia, l’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a:
- acquisti da operatori economici sammarinesi
- acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli
- acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo
A regime, i termini sono il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile; il 20 aprile, per gli altri.
Elementi della comunicazione “analitica”
Gli elementi informativi da comunicare relativamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal relativo ammontare, sono:
- anno di riferimento;
- partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente/prestatore e dell’acquirente/committente;
- per ciascuna fattura emessa:
- data del documento;
- corrispettivo al netto dell’IVA;
- imposta o specificazione che trattasi di operazione non imponibile o esente;
- data di registrazione;
- per ciascuna fattura d’acquisto:
- data di registrazione;
- corrispettivo al netto dell’IVA;
- imposta o specificazione che trattasi di operazioni non imponibile o esente;
- data del documento;
- in caso di utilizzo del documento riepilogativo ex art. 6, commi 1 e 6, DPR n. 695/96:
- numero del documento;
- ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
- ammontare complessivo dell’imposta;
- per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l’importo delle note di variazione e dell’eventuale imposta afferente.
Gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione/prestazione per cui non è previsto l’obbligo di emissione della fattura sono:
· anno di riferimento;
· codice fiscale dell’acquirente/committente;
· per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 605/73, ossia:
- per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, lo stato estero del domicilio;
- per soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione/ragione sociale, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva;
· corrispettivi comprensivi dell’IVA.
Ai fini della comunicazione degli elementi informativi, il soggetto obbligato fa riferimento al momento della registrazione ovvero, in mancanza, quello di effettuazione delle operazioni. |
Elementi della comunicazione “aggregata”
In caso di scelta per la comunicazione in modalità aggregata, per ciascuna controparte, distintamente per le fatture emesse e per gli acquisti, sono richiesti i seguenti elementi informativi:
Devono essere distintamente comunicati altresì i dati delle operazioni/acquisti di servizi con/da soggetti non residenti.
Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione o ricezione del documento. |
CASI PARTICOLARI
Autofatture cessioni gratuite |
Vanno comunicate le cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività dell’impresa, documentate da autofattura. Per tali operazioni va indicata la partita IVA del cedente. |
Fatture cointestate | La fattura cointesta va comunicata con riferimento ad ognuno dei cointestatari. |
Fatture ricevute da contribuenti minimi |
Va comunicata la fattura ricevuta da un contribuente minimo ancorché la stessa, come noto, non evidenzia l’IVA. L’operazione infatti “è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini IVA, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione”. |
Leasing e noleggio | In presenza di contratti leasing / noleggio:
|
Cessioni beni usati e regime del margine | Le operazioni rientranti nel regime IVA dei beni usati ex DL n. 41/95, non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione solo se di importo pari o superiore a € 3.600. |
Servizi accessori a import / export |
Le prestazioni accessorie ad un’importazione / esportazione (ad esempio, servizi di spedizione e trasporto) ex art. 9, DPR n. 633/72, vanno indicate al netto degli importi esclusi (ad esempio, diritti doganali). |
Carte carburante | Qualora gli acquisti di carburanti siano “certificati” tramite la carta carburante è necessario comunicare il relativo importo complessivo utilizzando la modalità prevista per il documento riepilogativo. |
CIRCOLARE - Pubblicato il: 07 gennaio 2014 - Da: G. Manzana E. Iori
FINANZIARIA 2014
Legge 27.12.2013, n. 147
Recentemente è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Finanziaria 2014, c.d. “Legge di stabilità 2014”, in vigore dal 1.1.2014, che tra le principali disposizioni prevede:
- obbligo di pagare i canoni di locazione ad uso abitativo con mezzi tracciabili;
- ripristino del regime di determinazione fondiaria del reddito per le società agricole;
- aumento della detrazione IRPEF lavoro dipendente;
- introduzione della deduzione IRAP per incremento della base occupazionale;
- proroga delle detrazioni 50% - 65% fino al 31.12.2014 e per l’acquisto di mobili / elettrodomestici;
- rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni;
- rivalutazione dei terreni e partecipazioni all’1.1.2014;
- introduzione di nuove regole per la deduzione dei canoni di leasing e delle perdite su crediti;
- introduzione del visto di conformità anche ai fini della compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IRAP;
- definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo;
- introduzione della nuova Imposta unica comunale (IUC) composta dall’IMU, dalla TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e dalla TARI (Tassa sui rifiuti).
- obbligo, per i soggetti passivi IVA, di acquistare pubblicità online/link sponsorizzati da soggetti titolari di partiva IVA in Italia;
- obbligo, per i notai, di disporre di un c/c dedicato per il deposito delle somme connesse con gli atti;
- modifica della decorrenza prevista per allegare l’APE ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito, nonché ai contratti di locazione;
- applicazione dell’imposta di registro del 4% in caso di cessione, da parte dell’utilizzatore, di un contratto di leasing immobiliare (uso strumentale), anche da costruire, ancorché la stessa sia assoggettata ad IVA;
- possibilità, per i contribuenti, di farsi assistere anche dai soggetti iscritti al 30.9.93 nei Ruoli dei periti ed esperti tenuti presso la CCIAA;
- aumento al 2‰ dell’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari;
- previsione di un apposito modello per la dichiarazione degli atti / documenti per i quali il versamento dell’imposta di bollo avviene in modo virtuale.
Di seguito riportiamo in dettaglio il contenuto delle principali disposizioni di carattere fiscale nonché delle disposizioni di maggior interesse:
PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI ABITATIVI – commi 49 e 50
In deroga al limite di € 1.000 per i pagamenti in contanti, è disposto l’obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere dal relativo ammontare, con mezzi di pagamento diversi dal contante (ad esempio, bonifico bancario, assegno, ecc.) in grado di assicurare la tracciabilità.
Tale disposizione non opera per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per le locazioni di immobili strumentali.
AUMENTO DETRAZIONE IRPEF LAVORO DIPENDENTE – comma 127
Relativamente alla detrazione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente, prevista dall’art. 13, comma 1, TUIR sono stati modificati sia gli importi della detrazione, sia le soglie di reddito cui è collegata la detrazione spettante.
In particolare la detrazione è ora così determinata:
Reddito complessivo | Detrazione spettante |
non superiore a € 8.000 | € 1.880 |
superiore a € 8.000 ma non a € 28.000 |
€ 978 + [902 x € 28.000 – reddito complessivo] € 20.000 |
superiore a € 28.000 ma non a € 55.000 |
€ 978 x [€ 55.000 – reddito complessivo] € 27.000 |
DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE – comma 132
Dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 è prevista una “nuova” deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente.
La deduzione spetta fino a € 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto ed è, in ogni caso, limitata all’incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del Conto economico per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i 2 successivi.
La deduzione per l’incremento della base occupazionale spetta anche nel caso in cui il soggetto fruisca del cosiddetto cuneo fiscale.
DEDUZIONE ACE – commi 137 e 138
È aumentata la misura dell’aliquota applicabile:
- all’incremento di capitale proprio (patrimonio netto, se inferiore) per le società di capitali;
- al patrimonio netto risultante alla fine dell’esercizio per imprese individuali (in contabilità ordinaria) e società di persone;
ai fini della determinazione del rendimento nozionale, ossia della c.d. deduzione ACE.
In particolare, l’aliquota del 3% applicabile fino al 2013 è così incrementata:
• 4% per il 2014;
• 4,5% per il 2015;
• 4,75% per il 2016.
DETRAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – comma 139, lett. b) e c)
A seguito delle modifiche apportate all’art. 14, DL n. 63/2013 è disposta un’ulteriore proroga della detrazione IRPEF / IRES relativamente ai lavori di riqualificazione energetica nella misura del:
- 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014;
- 50% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015;
Relativamente agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del 65% con riferimento alle spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 30.6.2015 (anziché 30.6.2014) e del 50% per le spese sostenute dall’1.7.2015 al 30.6.2016.
DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO - comma 139, lettera c) e d)
Modificando l’art. 16, DL n. 63/2013 è disposta un’ulteriore proroga della detrazione IRPEF, con il tetto massimo di € 96.000, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
In particolare la detrazione è riconosciuta nella misura del:
- 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2014;
- 40% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.
Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista a regime (36%, con il limite di spesa di € 48.000).
detrazione acquisto mobili / elettrodomestici
È prorogata dal 31.12.2013 al 31.12.2014 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).
L’agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI – commi da 140 a 146
È “riproposta” la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta. È possibile provvedere all’affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dei redditi e dell’IRAP in misura pari al 10%.
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2016) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:
• 16% per i beni ammortizzabili;
• 12% per i beni non ammortizzabili.
In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione.
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in 3 rate annuali, senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – comma 156
E’ disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:
• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
alla data dell’1.1.2014, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2014 il termine entro il quale provvedere:
- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia, l’aliquota del 2% per le partecipazioni non qualificate nonché l’aliquota del 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
DEDUCIBILITA’ DEI CANONI IN LEASING – commi 162 e 163
Sono nuovamente modificate le regole di deducibilità dei canoni di leasing, prevedendo, tra l’altro, l’equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori autonomi.
In particolare è stato modificato il periodo minimo di deducibilità dei canoni. Infatti, ancorché rimanga confermato che gli stessi possono essere dedotti in un lasso di tempo che non può essere inferiore a quello fissato dal comma 7 dell’art. 102 TUIR, legato al periodo d’ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali, il periodo minimo è ora pari:
- alla metà per la generalità dei beni mobili;
- a 12 anni per i beni immobili.
Rimane confermato in misura corrispondente all’intero periodo d’ammortamento il periodo minimo di durata del leasing avente ad oggetto i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, TUIR.
Le predette novità sono applicabili ai contratti stipulati dall’1.1.2014.
ALIQUOTA CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS – commi 491 e 744
Dal 2014, l’aliquota relativa ai contributi dovuti dai pensionati e dagli iscritti ad altre forme previdenziali passa dal 21% al 22%. Per il 2015 l’aliquota è fissata al 23,5%.
L’aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2014 è confermata nella misura del 27%. Considerato l’aumento dello 0,72% l’aliquota contributiva è quindi confermata al 27,72%
COMPENSAZIONE CREDITI D’IMPOSTA SUPERIORI A € 15.000 – comma 574
Analogamente a quanto già previsto ai fini IVA, l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui richiede l’apposizione del visto di conformità ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione. La nuova disposizione è applicabile già ai crediti 2013, utilizzabili nel 2014.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO – commi da 618 a 624
È riconosciuta la possibilità di estinguere, senza corresponsione degli interessi, il debito risultante dai ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013, tramite il pagamento:
• di quanto iscritto a ruolo ovvero dell’ammontare residuo;
• dell’aggio a favore degli Agenti della riscossione, ex art. 17, D.Lgs. n. 112/99.
La definizione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 28.2.2014; entro il 30.6.2014 il contribuente è informato dell’avvenuta estinzione del debito.
La riscossione delle somme iscritte a ruolo rimane sospesa fino al 15.3.2014; la sospensione opera anche relativamente ai termini di prescrizione.
NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – commi da 639 a 679, da 681 a 703
È istituita la nuova Imposta unica comunale, c.d. “IUC”, basata sui seguenti 2 presupposti impostivi:
1. possesso di immobili, collegato alla relativa natura e valore;
2. erogazione e fruizione dei servizi comunali.
Detta imposta è quindi articolata nelle seguenti 2 componenti:
1. l’“IMU”, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, esclusa l’abitazione principale;
2. riferita ai servizi, a sua volta articolata:
- nella “TASI” (Tributo per i servizi indivisibili), a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune;
- nella “TARI” (Tassa sui rifiuti), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani
- (è abrogata la TARES).
In dettaglio IUC
Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC, con riferimento alle singole componenti (TARI e TASI) comprendendo anche il numero delle rate ed i termini di pagamento, anche differenziati tra le due componenti d’imposta.
In capo ai soggetti passivi è prevista la presentazione della dichiarazione IUC, utilizzando un apposito modello, entro il 30.6 dell’anno successivo alla data di inizio possesso / detenzione dei locali / aree assoggettabili alla nuova imposta.
Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tuttavia, qualora intervengano variazioni dei dati cui sia collegato un diverso ammontare dell’imposta, è richiesta la presentazione di una nuova dichiarazione entro il 30.6 dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.
Il versamento della TASI e della TARI va effettuato tramite il mod. F24 ovvero con apposito bollettino di c/c/p o altri mezzi (servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario e postale).
In dettaglio TARI
Il presupposto della TARI è il possesso / detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Va evidenziato che:
- sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva;
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TARI è dovuta soltanto dal possessore del locale / area a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Fino all’attivazione delle procedure di interscambio Comuni – Agenzia delle Entrate, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in Catasto, la superficie assoggettabile alla TARI è individuata in quella calpestabile. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a TARI rimane comunque quella calpestabile.
Va fatto riferimento alle superfici dichiarate / accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate ai fini TARSU / TIA1 / TIA2 / TARES.
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/99 ovvero nel rispetto del principio “chi inquina paga” alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell’attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Il Comune può prevedere riduzioni / esenzioni tariffarie nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all’estero per più di 6 mesi all’anno;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
nonché al ricorrere di fattispecie ulteriori.
In caso di occupazione / detenzione temporanea (periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell’anno) la TARI è dovuta in base a tariffa giornaliera.
I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, possono prevedere, in luogo della TARI, l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva.
In dettaglio TASI
Il presupposto della TASI è il possesso / detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, aree scoperte / edificabili a qualunque uso adibiti.
In caso di leasing, l’imposta è dovuta dal locatario alla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, ossia fino alla riconsegna del bene al locatore.
Va evidenziato che:
- sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva;
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TASI è dovuta soltanto dal possessore / detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- la base imponibile della TASI corrisponde a quella prevista ai fini IMU ex art. 13, DL n. 201/2011.
L’aliquota di base della TASI è pari all’1‰. Il Comune potrà, con specifica delibera:
- ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
- determinare l’aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l’aliquota IMU non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 (così, ad esempio, per le abitazioni secondarie non può superare il 10,6‰). Per il 2014 l’aliquota massima non può superare il 2,5‰ (per i fabbricati rurali non può essere superiore all’1‰);
- il Comune può prevedere riduzioni / esenzioni tariffarie, oltre che al sussistere delle predette fattispecie ai fini della TARI, anche nel caso di superfici eccedenti il normale rapporto tra la produzione di rifiuti e superficie stessa.
Per l’unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia all’occupante che al titolare del diritto reale corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. In capo all’occupante la TASI è stabilita dal Comune nella misura compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo; il residuo è dovuto dal titolare del diritto reale.
Ai fini della dichiarazione TASI sono applicabili le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
In dettaglio IMU
Come disposto dal comma 703 “l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”.
A tale proposito, per effetto delle modifiche apportate all’art. 13, DL n. 201/2011:
- l’IMU è applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015;
- l’IMU dal 2014 non è applicabile all’abitazione principale (con esclusione di A/1, A/8 e A/9).
Per le abitazioni principali soggette ad IMU continua a trovare applicazione la detrazione di € 200. È stato eliminato il riferimento alla maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale;
- per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti de condotti da coltivatori diretti e IAP, è ridotto da 110 a 75 il moltiplicatore ai fini della determinazione della base imponibile.
Assimilazione all’abitazione principale (previsione che deve disporre il singolo Comune) unità immobiliare:
- posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata;
- posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia purché non locata;
- concessa in comodato a “parenti in linea retta, entro il primo grado” (genitori – figli) che utilizzano il suddetto immobile come “abitazione principale” per la sola quota di rendita non eccedente € 500, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 15.000 annui. L’agevolazione si applica limitatamente ad un solo immobile.
L’IMU non è applicabile:
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008;
- alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione / annullamento / scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:
- in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
- dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
- del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- appartenente alla carriera prefettizia;
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Fabbricati rurali strumentali
Dal 2014 è altresì disposta l’esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali.
PROROGA conguaglio Imu 2013
È prorogato dal 16.1.2014 al 24.1.2014 il termine per il versamento del conguaglio IMU 2013 relativamente agli immobili per i quali è stata disposta l’abolizione “limitata” dal versamento della seconda rata IMU 2013 qualora il Comune abbia deliberato un incremento dell’aliquota IMU 2013 rispetto a quella base (4‰ per l’abitazione principale, ecc.) con conseguente obbligo del contribuente di versare il 40% di tale differenza.
PROROGA seconda rata tares 2013 – emendamento -
È prorogato al 24.1.2014 il termine per il versamento della maggiorazione standard TARES (pari a € 0,30 per mq), qualora il versamento non sia stato effettuato entro il 16.12.2013.
Deducibilità IMU immobili strumentali
Per il 2013 l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa / lavoro autonomo nella misura del 30%. Dal 2014 la deducibilità è fissata nella misura del 20%.
L’IMU rimane comunque indeducibile ai fini IRAP.
Tassazione immobili abitativi non locati
A decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale, assoggettati ad IMU, è tassato ai fini IRPEF e relative addizionale nella misura del 50%.
Modalità di presentazione della dichiarazione imu
Relativamente alla presentazione della dichiarazione IMU, è previsto che:
gli enti non commerciali possono utilizzare esclusivamente la modalità telematica. Ciò anche con riferimento alla dichiarazione relativa al 2012, da presentare entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per il 2013;
gli altri soggetti possono presentare la dichiarazione anche con modalità telematica e pertanto gli stessi possono anche utilizzare il modello cartaceo.
Versamenti erronei
In caso di versamenti erronei, già con riferimento al 2012, è previsto quanto segue.
Versamento a Comune diverso da quello competente
Il Comune che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve riversare l’IMU indebitamente percepita al Comune competente.
Nella comunicazione il contribuente deve indicare gli estremi del versamento, il relativo importo, i dati contabili dell’immobile e il Comune destinatario e quello a favore del quale è stato erroneamente effettuato il versamento.
Versamento superiore al dovuto
Il contribuente deve presentare istanza di rimborso al Comune il quale provvede:
• a restituire la quota di propria spettanza;
• a segnalare all’Erario la relativa quota da rimborsare.
Versamento allo Stato di somme dovute al Comune
Il Comune, anche su comunicazione del contribuente, dà comunicazione al MEF che procede alla regolazione tra Stato e Comune.
Se il contribuente ha provveduto a regolarizzare la propria posizione nei confronti del Comune, può richiedere il rimborso di quanto versato in eccedenza allo Stato presentando istanza di rimborso al Comune.
Versamento al Comune di somme dovute allo Stato
Il contribuente, in assenza di somme da chiedere a rimborso, deve presentare una comunicazione al Comune, a seguito della quale quest’ultimo provvede a riversare quanto dovuto dall’Erario.
Insufficiente versamento II rata IMU 2013
È disposta la non applicazione di sanzioni in caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU 2013 qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dell’IMU dovuta per il 2014.
IMPOSTA DI REGISTRO LEASING IMMOBILIARI – commi 164 e 166
Dal 2014, per effetto dell’integrazione del comma 1-bis dell’art. 40, nonché dell’introduzione del nuovo comma 8-bis alla Tariffa parte I, DPR n. 131/86, è previsto l’assoggettamento all’imposta di registro del 4% della cessione, da parte dell’utilizzatore, di un contratto di leasing avente ad oggetto un immobile strumentale, anche da costruire, ancorché la stessa sia soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter, DPR n. 633/72, ossia se è effettuata dall’impresa costruttrice / di ripristino entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione / intervento ovvero per la quale il cedente ha manifestato nell’atto l’opzione per l’imposizione IVA.
L’imposta di registro è determinata sul corrispettivo pattuito aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI – comma 173
È disposto che i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande tramite distributori automatici, effettuate in attuazione di contratti stipulati entro il 4.8.2013, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all’incremento dell’aliquota IVA dal 4% al 10% decorrente dall’1.1.2014
5‰ – 8‰ DELL’IRPEF – commi 205 e 206
5‰ IRPEF
È confermata anche per il 2014 la disponibilità dei fondi da destinare alla devoluzione del 5‰ IRPEF. La scelta risultante dal mod. UNICO – 730/2014 relativo al 2013 potrà riguardare i seguenti soggetti:
1. Enti di volontariato;
2. Enti della ricerca scientifica e dell’Università;
3. Enti della ricerca sanitaria;
4. Comune di residenza;
5. Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
È inoltre confermato l’obbligo per i soggetti beneficiari del riparto del 5‰ di redigere, entro 1 anno dal percepimento delle somme, un rendiconto dal quale deve risultare, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme, anche mediante una relazione illustrativa.
8‰ IRPEF
Sono ampliate le finalità alle quali è destinato il gettito dell’8‰ IRPEF devoluto alla diretta gestione statale che ora ricomprende anche gli interventi relativi alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientemento energetico degli edifici pubblici adibiti all’istruzione scolastica.
PRODOTTI NON COMMERCIALIZZABILI CEDUTI GRATUITAMENTE – comma 238
I prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura / peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente a favore dei soggetti ex art. 10, n. 12, DPR n. 633/72 (Enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficienza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e ONLUS) si considerano distrutti agli effetti dell’IVA, a prescindere dal ritiro da parte del beneficiario presso i luoghi di esercizio dell’impresa.
CIRCOLARE - Pubblicato il: 7 gennaio 2014 - Da: G. Manzana E. Iori
RIFERIMENTI: Artt. 50, 51 e 95, TUIR
Circolari Agenzia Entrate 18.6.2001, n. 57/E, 6.7.2001, n. 67/E e 12.12.2001, n. 105/E
In base al principio di cassa allargato (meglio specificato sotto) i compensi da riconoscere all’amministratore (al pari di quanto succede per i dipendenti) erogati entro il 12 gennaio 2014, sono deducibili per la società già nel 2013.
Pertanto, chi non avesse ancora provveduto al pagamento dei compensi agli amministratori del 2013 (o anni precedenti) e intendesse effettuarlo, tenga conto che:
- Se il pagamento viene effettuato entro il 12 gennaio 2014, la deducibilita’ di tale costo è nel 2013
- Se il pagamento viene effettuato dopo il 12 gennaio 2014, nel periodo d’imposta in cui erogato.
Il principio di cassa allargato per la società
Per la società sono deducibili nel 2013 i compensi dei collaboratori per prestazioni rese nel corso del 2013, ancorché pagati nel 2014 o in anni successivi.
A tale regola si affianca un’eccezione, limitatamente ai compensi degli amministratori per i quali rileva il principio di cassa. Infatti, ai sensi dell’art. 95, comma 3, TUIR: “i compensi spettanti agli amministratori … sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti.”
Come affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.6.2001, n. 57/E, la finalità del citato art. 95 è quello di “far coincidere il periodo d’imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all’amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell’erogante”.
Quindi, per mantenere la simmetria tra l’anno di tassazione per l’amministratore e l’anno di deducibilità per il committente, è riconosciuta anche alla società l’applicazione del principio di cassa “allargata”, in modo tale che i compensi corrisposti entro il 12.1 siano deducibili nell’anno precedente se relativi a prestazioni rese in tale periodo.
I compensi degli amministratori erogati dopo il 12.1.2014, sono deducibili dal reddito 2014 della società, anche se riferiti a prestazioni rese nel 2013.
Il principio di cassa allargato per l’amministratore
Ai sensi dall’art. 51, comma 1, TUIR, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente: “Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.”
Conseguentemente, con riferimento al 2013, il reddito di un amministratore è costituito dalla seguente somma:
COMPENSI PERCEPITI DALL’1.1 AL 31.12.2013
+
COMPENSI PERCEPITI ENTRO IL 12.1.2014
RIFERITI A PRESTAZIONI RESE NEL 2013
c.d. principio di cassa allargato
Va sottolineato che, secondo quanto chiarito dall’INPS nella Circolare 8.1.2002, n. 10 e ribadito nella Circolare 30.1.2003, n. 21, l’applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali. Pertanto, i compensi riferiti a prestazioni rese nel 2013 e pagati entro il 12.1.2014 sono assoggettati alle aliquote previdenziali in vigore nel 2013.
I compensi riferiti alle prestazioni rese in un determinato periodo d’imposta e corrisposti dopo il 12 gennaio dell’anno successivo seguono la regola generale in base alla quale la tassazione delle somme avviene nell’anno in cui le stesse sono percepite.
Quindi, se le somme in esame (relative a prestazioni del 2013) sono corrisposte dopo il 12.1.2014, per l’amministratore costituiscono reddito 2014.
CIRCOLARE - Pubblicato il: 5 marzo 2003 - Da: G. Manzana E. Iori
La perdita e l’eliminazione di beni sono eventi che devono essere differentemente regolati e trattati a seconda che si faccia riferimento a beni merci piuttosto che beni strumentali; questo, sia che si considerino gli aspetti civilistici che quelli fiscali delle suddette operazioni. In merito agli aspetti fiscali, già da subito si evidenzia come queste operazioni assumono significato solo se risultino rispettate determinate procedure specificamente previste e disciplinate dalla norma di legge.
Si procede quindi a effettuare una breve disamina delle fattispecie, distinguendo la loro trattazione a seconda che si faccia riferimento alla normativa fiscale piuttosto che a quella civilistica.
Normativa fiscale
Le perdite di beni si differenziano dalle eliminazioni per il fatto che comportano l’” uscita” di un bene dal patrimonio dell’impresa per cause non imputabili alla volontà dell’imprenditore, quali sono ad esempio furti, smarrimenti, incendi alluvioni etc..
In merito all’eliminazione di beni, la norma fiscale regola solo con riferimento ai beni strumentali ammortizzabili, e, con riferimento a questi, unicamente a quelli materiali; questo in quanto la norma è inserita nell’ambito dell’art. 102 del Tuir che tratta degli “ammortamento dei beni materiali”.
Al comma 4 di questo articolo è previsto che “in caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in deduzione”. La norma regola l’operazione di eliminazione come fosse un’operazione di cessione, dove il prezzo di cessione è pari a zero e dove il risultato che da tale operazione ne deriva - che non può essere che negativo – è il costo non ancora ammortizzato del bene.
La perdita di beni è invece trattata dal comma 5 dell’art. 101 Tuir, il quale prevede che “le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi (..) sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi”. La norma sulle dismissione richiama espressamente i beni differenti rispetto a quelli da cui derivano ricavi, facendo pertanto indirettamente riferimento ai beni patrimoniali e a quelli strumentali.
Anche la perdita di bene può essere assimilata a una cessione a prezzo zero, essendo che anche in questo caso l’operazione da origine a un costo deducibile di importo pari al costo non ammortizzato del bene stesso.
Nel caso in cui alla perdita segua il riconoscimento di un risarcimento, lo stesso comporterà la rilevazione di una plusvalenza o di una sopravvenienza attiva a seconda che sia di competenza dell’esercizio in cui si è rilevata la perdita ovvero di uno successivo. Le norme che regolano sono gli articoli 86 comma 1, lettera b e 88, comma 2 del Tuir.
In questo caso potrà derivare una plusvalenza solo qualora il valore dell’indennizzo conseguito risulta eccedente il valore del bene perso o danneggiato. La sopravvenienza invece rileverà sempre per intero, in quanto, essendo rilevata in un esercizio diverso da quello della perdita, non potrà mai essere oggetto di compensazione con quest’ultima.
Le plusvalenze da indennizzo possano concorrere alla determinazione del reddito nell’esercizio nel quale sono state realizzate, ovvero, qualora facciano riferimento a beni posseduti da più di tre anni, in quote cosanti nello stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto; quanto detto risulta espressamente previsto dall’art. 86, comma 4 del Tuir il quale, per l’appunto, tratta della rateizzazione delle plusvalenze di caso di cessione o indennizzo. Tale norma risulta applicabile anche nel caso di sopravvenienza (vale a dire il caso nel cui l’indennizzo sia intervenuto in un esercizio successivo a quello in cui si è verificata la perdita) essendo che sul punto l’art. 88 Tuir richiama espressamente il terzo comma dell’art. 86 del Tuir.
Caso particolare è rappresentato dalla situazione in cui il bene sia stato oggetto di danneggiamento parziale; in questo caso l’eventuale plusvalenza da indennizzo, dovrà essere determinata dalla differenza tra il valore dell’indennizzo conseguito e il costo di acquisizione del bene non ammortizzato, proporzionalmente attribuibile alla parte del bene danneggiato.
Per quanto concerne la determinazione di quest’ultimo valore, è stato previsto che questo deve essere determinato rapportando il valore fiscale residuo del bene al valore normale dello stesso, e moltiplicando il suddetto rapporto per il valore dell’indennizzo .
Da ultimo si evidenzia come nel caso in cui il bene distrutto o danneggiato sia oggetto di ripristino tramite manutenzioni e riparazioni, tali costi concorrono alla determinazione del reddito nell’entità prevista per le spese di manutenzione e riparazione (art.102, comma 6, Tuir).
La norma fiscale non regola viceversa con riferimento ai beni merci. Allo stato attuale, appare acclarato che per questi le perdite non rilevano in maniera autonoma, quanto devono essere rilevate a fine d’anno assieme alle altre operazioni che hanno variato l’entità delle rimanenze.
Anche in questo caso eventuali indennizzi concorreranno alla determinazione del reddito quale ricavo, sulla base di quanto previsto dall’art. 85, comma 1 lett. d del Tur.
Normativa civilistica
Dal punto di vista civilistico - contabile, l’eliminazione o la perdita di un bene ammortizzabile, comporta la rilevazione dell’uscita del bene dall’azienda e la contestuale rilevazione della sopravvenienza passiva (voce E21 del Conto economico). Infatti, considerato che la perdita o l’eliminazione si presenta come una vendita a valore zero, l’effetto sul risultato d’esercizio che da tale operazione può derivare, può essere negativo o nullo ma mai positivo. Nello specifico, l’operazione darà origine a un risultato nullo o negativo a seconda che il bene oggetto di distruzione sia stato o meno interamente ammortizzato.
Nel primo caso, risulterà sufficiente rilevare la chiusura del fondo ammortamento nel conto del bene, al fine di eliminare definitivamente il bene dalla contabilità (e dal bilancio).
La scrittura risulterà essere la seguente:
(d) Fondo ammortamento del bene (a) bene
Nel secondo caso si dovrà inoltre rilevare la sopravvenienza passiva.
La scrittura risulterà essere la seguente:
(d) E.21) Sopravvenienza passiva (a) bene
L’eventuale rimborso di terzi (es. risarcimento del danno da parte dell’assicurazione) darà origine a una sopravvenienza attiva.
La scrittura risulterà essere la seguente:
(d) C.II.1) Crediti (a) E.20) Sopravvenienza attiva
Qualora, al posto del rimborso fosse previsto la reintegrazione del cespite perduto con uno similare o equivalente (allo stesso stato d’uso, funzionalità ecc.), stando a quanto previsto dal Principio contabile n. 16, l’operazione non comporta la rilevazione di alcuna sopravvenienza (ne attiva ne passiva). In questo caso sarà sufficiente rilevare l’avvenuto cambiamento nei libro cespiti oltre che dare informazione dell’avvenuta operazione in nota integrativa.
Nel caso in cui oggetto di eliminazione o perdita dovessero essere beni merci, la situazione si presenta del tutto simile; ’operazione dovrà essere rilevata al momento della sopravvenienza del fatto che ha generato la riduzione del valore delle rimanenze; in questo caso però, non essendo previsto un fondo ammortamento, si dovrà unicamente rilevare la sopravvenienza passiva.
La scrittura risulterà essere la seguente:
(d) E.21) Sopravvenienza passiva (a) C.I) rimanenze
A fine anno poi, l’entità del valore della variazione delle rimanenze risulterà pari a quello dell’effettiva variazione “ordinaria”.
In tal modo il valore della variazione complessiva delle rimanenze (RF-RI), a conto economico, troverà imputazione in parte tra le componenti ordinarie e in parte nelle componenti straordinarie; quest’ultime per il valore delle perdite e delle eliminazioni avvenute in corso d’anno .
Anche in questo caso le eventuali indennità riconosciute dovranno essere rilevate quale componente straordinario di reddito d’esercizio (E.20) Sopravvenienze attive).
Procedure per “vincere la presunzione di cessione”
Mentre ai fini civilistici i costi devono essere rilevati oltre che se certi anche se solo presunti, ai fini fiscali questi assumono significato solo nel primo caso. Tale principio di carattere generale (art. 75, comma 1, Tuir), assume infatti significato anche con riferimento alle operazioni in oggetto; per altro lo stesso risulta specificamente richiamato dalla norma che regola la perdita di beni (art. 101, comma 6, Tuir).
Per dare certezza alle suddette operazioni, ai fini iva sono state previste delle apposite procedure; queste assumono significato anche ai fini dell’imposizione diretta.
In caso di perdita la norma che rileva è il comma 3 dell’art. 2 del DPR 441/1997. La stessa è stata recentemente oggetto di modifica (art. 16 del DPR 435 del 6 dicembre 2001). La stessa prevede che la perdita di beni dovuta a eventi fortuiti, accidentali e comunque non dipendenti dalla volontà del soggetto passivo (quali incendi, calamità naturali, e furti) può essere provata:
- da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione, ovvero
- da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR n. 445/2000) resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento (o dalla data in cui se né venuti a conoscenza).
Rispetto alla precedente norma, non è più richiesta la comunicazione scritta agli Uffici finanziari e ai comandi della Guardia di finanza competenti; tale previsione è ribadita anche dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 2002, la quale prevede che la suddetta dichiarazione deve essere solo compilata entro il predetto termine e consegnata agli Uffici finanziari solo quando questi la richiedano.
Nel caso di eliminazione di beni (dismissione) la norma prevede che la distruzione deve essere provata da una comunicazione scritta diretta agli uffici e ai comandi della Guardia di finanza e dal verbale compilato dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria, da ufficiali di polizia tributaria o da notai che hanno presenziato alle operazioni , nonché, nel caso di successiva movimentazione dei beni che si ottengono dalla distruzione o trasformazione, dal documento di trasporto di cui al DPR472/97. Tale procedura è prevista dall’art. 2 comma 4 del DPR 441/1997.
La comunicazione deve essere effettuata su apposito modello ministeriale da inviarsi agli Uffici delle Entrate o, in mancanza, agli Uffici delle Imposte Dirette e ai Comandi della Guardia di Finanza (competenti in relazione al luogo ove avviene la distruzione o trasformazione) e deve essere fatta pervenire almeno cinque giorni prima rispetto alla data in cui risulta prevista l'operazione di distruzione (o di trasformazione).
Tale comunicazione deve contenere:
- il luogo, la data e l'ora in cui verranno poste in essere le operazioni;
- le modalità di distruzione o di trasformazione;
- la natura, qualità e quantità dei beni;
- l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere (o trasformare)
- il valore ottenibile dalla distruzione o dalla trasformazione.
Il Ministero ha poi previsto una procedura alternativa, la quale si rende applicabile qualora la dismissione avvenga ad opera di soggetti abilitati allo smaltimento dei rifiuti (e non viceversa direttamente ad opera dalla società). Tale procedura è prevista dalla circolare n. 193/E del 23-07-1998. In questo caso l’operazione si perfeziona con la semplice consegna del bene allo “smatitore” e l’operazione risulta provata unicamente sulla base della dichiarazione rilasciata da quest’ultimo soggetto (formulario); non si rende quindi necessaria ne la comunicazione agli uffici e ai comandi della Guardia di finanza, ne tanto meno che l’operazione di distruzione sia presenziata da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria (o chi per loro).