RAVVEDIMENTO IN PRESENZA DI LIEVI RITARDI
ARTICOLO - Pubblicato il: 16 novembre 2011 - Da: G. Manzana E. Iori
Il comma 31 dell’articolo 23 del Dl 98/2011, nel modificare l’ articolo 13, comma 1, secondo periodo, del Dlgs 471/1997 , ha esteso la riduzione delle sanzioni in presenza di lievi ritardi negli adempimenti alla generalità dei versamenti dei tributi.
NORMATIVA ANTE MODIFICA
“Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla Legge o riconosciute dall’Amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo [30%] … è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.
NORMATIVA POST MODIFICA
“Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo [30%] … è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.
Nel testo previgente, infatti, il citato articolo 13 - che prevede la sanzione del 30 per cento per il ritardato od omesso versamento dei tributi - riconosceva ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni una diminuzione della sanzione amministrativa pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo solo se gli stessi erano relativi ai crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria.
In virtù, quindi, dell’eliminazione dell’inciso che limitava il suddetto beneficio ad una specifica fattispecie, si prevede, allo stato, una nuova misura della sanzione applicabile alla generalità dei versamenti che vengono eseguiti entro quindici giorni dalla ordinaria scadenza.
Come chiarito dalla relazione governativa al decreto “la modifica assolve […] alla finalità di rendere il sistema sanzionatorio più graduale rafforzando l’aderenza della sanzione stessa alla gravità dell’inadempimento”.
Alla luce dell’intervenuta modifica, se, ad esempio, un versamento di euro 1.000 viene eseguito con due giorni di ritardo, sconta la sanzione del 4 per cento (30 x 2/15) pari ad euro 40. La riduzione della sanzione diminuisce all’aumentare dei giorni di ritardo, fino, ovviamente, ad annullarsi al quindicesimo giorno, tornando pari al 30 per cento (30 x 15/15).
Di fatto, per ogni giorno di ritardo, fino al 15°, si applica una sanzione pari al 2%, con la conseguenza che la misura della stessa è differenziata a seconda del giorno in cui è effettuato il versamento. Come evidenziato nella CM 5.7.2000, n. 138/E (par. 1.5): “l'entità della riduzione diminuisce con l'aumentare dei giorni di ritardo, fino ad azzerarsi se il ritardo è pari a quindici giorni (30 x 15/15 = 30)”.
Infatti, per il primo giorno di ritardo la sanzione è pari al 2%, per il secondo al 4% e così via, fino al quindicesimo giorno in cui la sanzione corrisponde al 30%.
La nuova previsione, in virtù del principio sancito dall’articolo 3, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, trova applicazione anche alle violazioni commesse precedentemente all’entrata in vigore del Dl 98/2011 (vale a dire il 6 luglio 2011), salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.
La riduzione in parola si aggiunge, per espressa previsione normativa, a quella disposta dall’articolo 13 comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 472 del 1997 in caso di ravvedimento operoso. Ciò significa che, se il versamento è effettuato con un ritardo inferiore a quindici giorni e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la riduzione di cui all’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997 si aggiunge a quella di un decimo del minimo prevista dal citato articolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 472 del 1997 (percentuale così ridotta dall’articolo 1, comma 20, lett. a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, applicabile alle violazioni commesse a decorrere dal 1º febbraio 2011).
Così, ad esempio, se un versamento di euro 1.000 viene eseguito con due giorni di ritardo ed il ravvedimento della sanzione è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione sarà pari allo 0,4 per cento (30 x 2/15 x 1/10) pari ad euro 4.
In tal senso sia la cir. 41/E/2011 che la 138/E del 2000 secondo la quale “le riduzioni suddette spettano indipendentemente dal verificarsi delle condizioni richieste per il ravvedimento. Se, poi, al versamento tardivo … (inferiore a quindici giorni) si accompagna quello spontaneo dei relativi interessi legali e delle stesse sanzioni entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la riduzione di cui trattasi si aggiunge a quella … prevista dall'art. 13, lettera a), del d.lgs. n. 472/1997”.
Da tale chiarimento si evince pertanto che se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza, la riduzione di 1/10 prevista in caso di ravvedimento operoso è applicabile anche alla sanzione riferita a ciascun giorno di ritardo.
Si è già detto che, come chiarito dalla circolare n. 138/E del 5 luglio 2000, la diminuzione in esame spetta “indipendentemente dal verificarsi delle condizioni richieste per il ravvedimento”. Ciò significa che anche nei casi in cui non opera il ravvedimento operoso l’ufficio applicherà la sanzione di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 tenendo conto, al verificarsi dei presupposti, della riduzione ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.