CONFERIMENTO DI BENI IN TRUST
ARTICOLO - Pubblicato il: 1 luglio 2016 - Da: G. Manzana E. Iori
La legge sul “dopo di noi”, approvata in via definitiva dalla Camera il 14 giugno 2016 consente di segregare beni e diritti a favore di una persona disabile per tutto l’arco di vita conferendo il patrimonio in un trust, beneficiando dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, e dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.
La ratio della norma è quella di non gravare del tributo successorio il patrimonio destinato all’assistenza del disabile, fintanto che questi è in vita, stabilendo l’insorgere del presupposto impositivo solo una volta venuto meno il principale scopo del trust, evitando possibili abusi.
Il trattamento fiscale previsto per il «dopo di noi» conferma indirettamente che l’imposta sulle donazioni e successioni si applica in via ordinaria al momento dell’entrata dei beni nel patrimonio del trust, avallando la posizione sostenuta dall’agenzia delle Entrate, rispetto a quella di talune commissioni di merito secondo le quali, invece, il tributo dovrebbe applicarsi solo in uscita.
Lo stesso trattamento fiscale è esteso anche ai vincoli di destinazione previsti all’articolo 2645-ter del Codice civile, per i quali è prevista l’applicazione del tributo successorio alla morte del beneficiario. La previsione conferma indirettamente che, al di fuori dei casi qui disciplinati, l’imposta sulle successioni si applica al momento del decesso del soggetto che ha costituito il vincolo.
Il tenore letterale della norma permette, inoltre, argomentando a contrario, di superare la posizione restrittiva di recente assunta dalla Cassazione con la sentenza 4482/2016, sebbene con riferimento a un trust cosiddetto autodichiarato, stando alla quale i vincoli di destinazione costituirebbero autonomo presupposto impositivo.
La legge estende le esenzioni fiscali anche ai fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratti di affidamento fiduciario.
Il fondo può essere gestito da soggetti qualificati, in particolare da società fiduciarie od Onlus che operano nella beneficienza.
Prevista, inoltre, l’esenzione dal tributo successorio, nonchè l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, in caso di premorienza della persona con disabilità grave laddove, dopo il decesso, i beni siano trasferiti nuovamente in capo al soggetto che ha istituito il trust o il vincolo.
L’esenzione è concessa a condizione che l’atto istitutivo di trust, il contratto di affidamento fiduciario e l’atto di costituzione del vincolo di destinazione, oltre a essere redatti per atto pubblico prevedano, come unica finalità, l’assistenza del disabile. L’atto istitutivo dovrà indicare in maniera esplicita gli obblighi e le modalità di rendicontazione in capo al trustee, al fiduciario o al gestore dei beni oggetto di segregazione, individuando un soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte dai disponenti a favore del disabile grave.