L'ANAGRAFE DEI RAPPORTI
ARTICOLO - Pubblicato il: 16 novembre 2011 - Da: G. Manzana E. Iori
La legge 311/2004 ha esteso l’ambito oggettivo degli obblighi di rilevazione da parte degli intermediari, che sono strumentali all’effettuazione delle risposte alle indagini finanziarie operate dagli uffici. Al fine di indirizzare l’indagine finanziaria, selezionando gli intermediari cui inviare le richieste, la manovra d’estate (art. 37, co. 4, del D.L. 223/2006) ha poi modificato il DPR 605/1973, prevedendo l’obbligo per gli intermediari finanziari di comunicare in via telematica al fisco l’esistenza di rapporti con i contribuenti nonché la natura degli stessi (senza gli importi e i movimenti).
In pratica è stata istituita, online, una vera e propria banca dati dei rapporti finanziari accessibile all’Amministrazione.
Gli intermediari hanno dovuto provvedere a effettuare le comunicazioni entro:
- entro 30/4/2007 per i rapporti esistenti al 31/12/2006
- entro 30/5/2007 per i nuovi rapporti, venuti a esistenza nel corso del 2007
Mensilmente sono previsti gli aggiornamenti.
Si tratta quindi di uno strumento informatico alimentato dalle comunicazioni periodiche degli intermediari e finalizzata a contenere tutte le informazioni che possono essere acquisite attraverso l'esercizio dei poteri di indagine finanziaria.
Tutti gli intermediari sono, infatti, obbligati a comunicare l'esistenza dei rapporti intrattenuti con i contribuenti e la loro natura.
Vanno inviati i dati relativi a tutti i tipi di rapporto, sia quelli direttamente intestati o cointestati ai contribuenti, sia quelli sui quali i medesimi hanno facoltà di disporre.
Sono oggetto di comunicazione anche le operazioni extra-conto, cioè quelle non confluite all'interno di un rapporto continuativo. A questo proposito, secondo quanto stabilito dal Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 29 febbraio 2008, l'esistenza delle operazioni fuori conto in parola deve essere comunicata una sola volta, per ciascun anno solare, in occasione della prima operazione compiuta (nell'archivio è monitorata solo la prima operazione fuori conto e non tutte).
Devono in particolare essere identificati, anche con il codice fiscale, oltre ai titolari delle operazioni, i soggetti che si presentano allo sportello a nome o per conto del titolare stesso.
Non vengono, invece, mai rilevate né le disponibilità presenti di un determinato conto né la consistenza di una determinata gestione.
Nella circolare n. 18/E 2007 l’Ag. delle Entrate ha specificato che nell'anagrafe dei conti correnti vanno segnalate anche le posizioni aperte con lo scudo fiscale. Quei conti correnti e depositi che erano stati aperti tra il 2001 e il 2003 facendo emergere importi e patrimoni detenuti all'estero e non conosciuti dall'amministrazione finanziaria italiana. Per incentivare la riemersione, però, i provvedimenti dello scudo fiscale (dal decreto legge 350/01 in poi) hanno sempre fatto leva sulla riservatezza garantita a chi faceva uso della norma.
Secondo l’Amministrazione finanziaria occorre tenere presente la differenza tra l'archivio dei rapporti e le indagini finanziarie. Nell'archivio i conti scudati continueranno a essere anonimi e in fase di indagini finanziarie gli intermediari potranno opporre la "copertura" dello scudo.
Secondo l’Abi (e così le altre associazioni del settore Assosim, Assogestioni e Assofiduciaria) dovrebbero rimanere escluse.
Secondo il Garante delle Privacy rispondendo a un quesito proposto dall’Abi conferma la tesi dell’Amministrazione finanziaria: occorre distinguere tra le tutele offerte dallo scudo fiscale e le richieste dell'anagrafe. Le due discipline, come sottolinea la ricostruzione del Garante, convivono ma in ogni caso la loro compresenza non impone un intervento per la salvaguardia dei dati personali.
L'accesso alla banca dati dell'Archivio non è comunque libero e arbitrario, ma risulta vincolato alle disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 11, Dpr 605/1973. Si ha quindi che l'Anagrafe va usata solo in connessione ad accertamenti finanziari e solo in virtù di un'autorizzazione degli organi gerarchici delle amministrazioni preposti alla procedura. Il Fisco può, infatti, interrogare la banca dati ai soli fini dell'esecuzione di indagini finanziarie ovvero per le attività connesse alla riscossione. L'accesso è quindi subordinato all'attivazione di un accertamento e all'ottenimento, nella maggior parte dei casi, di un'apposita autorizzazione.
L'utilizzabilità dei dati, delle rilevazioni e delle evidenziazioni di qualsiasi rapporto od operazione di natura finanziaria, effettuata per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, è limitata alle richieste e alle risposte in via telematica in materia di indagini finanziarie, di cui agli articoli 32, Dpr 600/73 e 51, Dpr 633/72, e alle attività connesse alla riscossione mediante ruolo.
Quanto appena detto, vale fino a prima dell’entrata in vigore del Dl 138/2011. Infatti l’art. 2 co. 36-undevicies di tale norma (comma introdotto in sede di conversione) derogando a quanto previsto dall’art. 7 del Dpr 605/1973 ha previsto che “l'Agenzia delle entrate puo' procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni di cui al citato articolo 7, sesto comma, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire”.
Dopo l’entrata in vigore del Dl 138/2011 (17 settembre 2011) quindi, l'archivio dei rapporti può essere utilizzato:
1. per la selezione degli intermediari per indirizzare le richieste di indagini finanziarie nei riguardi di contribuenti già oggetto di accertamento fiscale,
2. come mezzo per elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo.
Si modifica così radicalmente la natura e la finalità della banca dati in questione, che non è quindi più utile solamente ad indirizzare velocemente e direttamente le richieste del Fisco agli intermediari che intrattengono rapporti con un contribuente già oggetto di verifica ma che può venir utilizzata, prima dell'avvio di una qualsiasi attività di verifica, anche per elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo.