VOLUNTARY DISCLOSURE IN CASO DI CONTANTI: PROCEDURA ANTIRICICLAGGIO RAFFORZATA
ARTICOLO - Pubblicato il: 11 novembre 2016 - Da: G. Manzana E. Iori
Rispetto della normativa antiriciclaggio sia per i professionisti che per gli intermediari che assistono i contribuenti nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria: la norma ribadisce ciò che già la prassi amministrativa aveva previsto (circolari Mef e Uif).
Dichiarazione del cliente che attesta che l’origine di tali valori non deriva da condotte diverse da reati tributari presupposti [omessa o infedele dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5, all’omesso pagamento di Iva di cui all’articolo 10 ter e ritenute (10 bis), all’utilizzo di fatture per prestazioni inesistenti (articolo 2) e alla dichiarazione fraudolenta articolo 3 del Dlgs 74/2000].
Ora viene espressamente richiesto, quale obbligo aggiuntivo in occasione degli adempimenti previsti per l’adeguata verifica della clientela, che i contribuenti dichiarino le modalità e le circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura.
In merito:
- Per questo obbligo antiriciclaggio l’articolo 21 e 55 commi 2 e 3 del Dlgs 231/2007 prevede che le false indicazioni del cliente sono soggette a sanzione penale.
- Per questo obblio vi è l’introduzione di un nuovo reato, per chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di voluntary disclosure al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali, contanti provenienti da reati diversi da quelli tributari è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, ferma restando la possibilità di applicare a tali soggetti i reati di riciclaggio e autoriciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori.
I contribuenti che vorranno sanare i contanti, come era già anche previsto nelle circolari interpretative dell’agenzia delle Entrate, dovranno altresì provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all’apertura e all’inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all’interno di un verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi.
Versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura, il tutto da farsi entro la data di presentazione della relazione e dei documenti.
Il deposito vincolato è una figura contrattuale nella prassi internazionale nota come Escrow Account è utilizzata da istituti italiani ed esteri per garantire determinate operazioni soggette a condizione ovvero dalle società fiduciarie che vengono incaricate, come soggetto terzo, ad adempiere determinati pagamenti a seguito di avverate condizioni.