CARTELLE DI PAGAMENTO: ROTTAMAZIONE DL 193/2016
ARTICOLO - Pubblicato il: 14 novembre 2016 - Da: G. Manzana E. Iori
La rottamazione delle cartelle di pagamento previste dall’art. 6 del Dl 193/2016 (ante conversione) prevede lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora (applicati dall’agente della riscossione qualora il debitore non paghi le somme dovute entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale).
Sono pertanto dovute le somme dovute a titolo di capitale (imposte o contributi previdenziali) e di interessi da ritardata iscrizione a ruolo, applicati dall’agenzia delle Entrate unitamente agli avvisi di accertamento o a seguito di liquidazioni automatiche della dichiarazione o di altri interessi applicati da altri Enti impositori. Sono inoltre dovuti l’aggio della riscossione, calcolato però sugli importi effettivamente da corrispondere (e, quindi, non anche sulle sanzioni amministrative), le eventuali spese di esecuzione maturate e le spese di notifica della cartella.
Carichi dal 2000 al 2015
Rientrano nella rottamazione tutti i carichi (intesi come ruoli, comprese le somme riportate in avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’agenzia delle Entrate o quelle riportate in avvisi di addebito emessi dall’Inps) affidati agli Agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
Occorre però prestare attenzione: al fine di comprendere quali carichi rientrano nella definizione agevolata, bisogna fare riferimento alla data di consegna del ruolo da parte dell’ente impositore all’Agente della riscossione e non alla data di emissione o di notifica della cartella di pagamento. Tuttavia, poiché il dato sulla consegna del ruolo non è contenuto nella cartella, in caso di dubbio è opportuno recarsi presso gli sportelli di Equitalia al fine di conoscere con esattezza la data di affidamento delle somme soprattutto qualora la cartella di pagamento sia stata notificata all’inizio del 2016.
Dilazioni in corso
La sanatoria non è preclusa qualora il contribuente abbia una precedente dilazione, sia che sia decaduta sia che sia ancora presente. Solo per le rateazioni pendenti, inoltre, sussiste l’obbligo del pagamento delle rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
A tale scopo, occorre guardare alla data di concessione della dilazione. Se si tratta di dilazione concessa prima del 22 ottobre 2015, la decadenza avveniva con il mancato pagamento di 8 rate. A partire dalle rateazioni accordate da tale data sono sufficienti 5 rate non pagate.
Contenzioso
La definizione agevolata non è preclusa neanche nel caso di contenzioso pendente (in qualsiasi grado del giudizio), anche se, in tale ipotesi, il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi in corso.
Ammessi e esclusi
Sotto il profilo delle entrate ammesse alla definizione, rientrano tutte quelle riscosse tramite ruolo, di natura sia patrimoniale che tributaria, compresa l’Iva. Non vi sono distinzioni neppure in ordine all’ente impositore, perché vi rientrano, tra l’altro, anche i tributi comunali e regionali.
Sono espressamente esclusi:
le risorse comunitarie, come i dazi e le accise;
l’Iva all’importazione;
le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea
i crediti da condanna della Corte dei conti;
le sanzioni pecuniarie di natura penale;
le sanzioni per violazioni al Codice della strada (per queste la definizione è ammessa ma unicamente in relazione alle somme aggiuntive alla sanzione).
Inoltre, sembrano escluse anche le entrate riscosse dagli Enti locali in proprio e dai concessionari mediante ingiunzione fiscale.
Quali cartelle
Con il comunicato stampa del 4 novembre 2016, dal facsimile di istanza che dovrà essere utilizzato per l’ammissione alla definizione agevolata dei ruoli, si evince che spetta al contribuente decidere quali carichi definire, anche in relazione alla singola cartella di pagamento o avviso esecutivo o avviso di addebito.
L’iter
La procedura è piuttosto semplice, poiché si risolve nella presentazione di un’istanza, redatta su un modulo apposito, entro il 23 gennaio 2017 (il 22 è domenica e il termine slitta al giorno successivo). Successivamente, l’agente della riscossione comunica entro il 22/4/2017 al debitore gli importi dovuti, suddivisi nel numero di rate da questi prescelto, in un massimo di quattro.
La procedura di rottamazione si perfezionerà soltanto con il pagamento dell’intera somma dovuta. In caso di mancato perfezionamento, invero, saranno nuovamente dovuti gli interessi di mora e le sanzioni amministrative e il carico, per espressa previsione del Dl 193/2016, non potrà essere oggetto di dilazione.
Pagamento rateizzato
Quattro rate: lae prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non puo' superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non puo' superare il 15 marzo 2018.
Stop alle ipoteche
Con la presentazione della domanda si inibisce l’adozione di nuove misure cautelari (fermo e ipoteca) o esecutive. I fermi e le ipoteche già iscritti restano salvi. Come pure l’istanza è inefficace nei riguardi di procedure esecutive che siano nella fase finale. Possono invece essere rottamati anche i debiti per i quali vi è stata la segnalazione di una Pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973.