VOLUNTARY BIS PAESI BLACK LIST COLLABORATIVI
ARTICOLO - Pubblicato il: 12 gennaio 2017- Da: G. Manzana E. Iori
Le misure sanzionatorie minime premiali - consistenti nella possibilità di evitare 1) il raddoppio dei termini per l’accertamento dei redditi e per contestare le violazioni relative alla compilazione del quadro RW (anche in presenza di reati tributari che comportino l’obbligo di denuncia penale alla magistratura); 2) il raddoppio delle sanzioni (sui redditi e sul quadro RW e sulla detenzione di attività finanziarie); 3) l’applicazione della presunzione reddituale degli assets black list - operano anche quando sia entrato in vigore prima della vigenza della nuova legge
1. un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall’Ocse.
2. un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall’Ocse e denominato Tax information exchange agreement (Tiea).
Quindi oltre alla Svizzera al Liechtenstein, Monaco Singapore e Mauritius che erano inseriti nella precedente lista di Paesi collaborativi ai fini della procedura ora entrano anche Andorra , Hong Kong , le isole Cayman, le isole Cook, Guernsey, Gibilterra, l’isola di Man e lo Stato di Jersey.
Panama è in dubbio: la ratifica della convenzione per evitare le doppie imposizioni è stata pubblicata la legge 3 novembre 2016 n. 208 e è entrata in vigore con la sua pubblicazione in Gazzetta, quindi prima della vigenza della nuova legge, ma le disposizioni dell’accordo saranno pienamente efficaci il primo giorno del quarto mese successivo alla data in cui si è perfezionata la reciproca notificazione degli strumenti di ratifica.