CREDITO RICERCA E SVILUPPO

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ARTICOLO - Pubblicato il: 04 maggio 2017- Da: G. Manzana E. Iori

 

Dopo le modifiche apportate all’art. 3 delle Legge 145/2015 dalla legge 232/2016 (art. 1 co 15) è esteso fino al 2020 (in precedenza riguardava il periodo 2015-2019) il credito d’imposta riconosciuto per le spese relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell’ambito dell’attività d’impresa. Si tratta di una sola estensione temporale che non genera effetti nella modalità di determinazione del credito d’imposta spettante, che resta legato al cosiddetto approccio incrementale rispetto alla media degli investimenti R&S effettuati nel triennio 2012-2014.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato anche dalle imprese residenti (e dalle stabili di soggetti non residenti) che svolgono attività di ricerca su commissione di imprese residenti nella Ue o in Stati “collaborativi”. In precedenza in tal senso la le Entrate con la circolare 5/E/2016.

Il credito è riconosciuto a condizione che:

-           le spese per attività di R&S del periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000 (valore rimasto invariato);

-           si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente a quello in corso al 31 dicembre 2015.

-           il credito è infatti riconosciuto, fino all’importo massimo annuo di 20 milioni (in precedenza 5 milioni)

-           l’investimento sia effettuato in:

a) Strumenti ed attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali (invariato);

b) Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (in precedenza personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo) e contratti di ricerca stipulati con Università / Enti e organismi di ricerca / altre imprese.

Quindi a partire dal 2017 rientrano nell’agevolazione, sia le spese per il personale «altamente qualificato» che «non altamente qualificato» inteso non solo quale personale “tecnico” in senso stretto (tecnici di laboratorio), ma come personale che svolge attività connesse con l’attività di ricerca. Cir. 13/E/2017. Resta ferma la necessità che il personale sia impiegato in attività connesse con l’oggetto della ricerca e pertanto non rilevano i costi indirettamente connessi all’attività di ricerca (personale con mansioni commerciali, amministrative) e i costi del personale di supporto (personale addetto alla logistica, vigilanza, pulizie).

La misura del credito è prevista nel 50% della spesa incrementale. Viene quindi eliminata la distinzione tra spese sostenute in beni strumentali per le quali era previsto un credito d’imposta pari al 25% della spesa incrementale e quelle sostenute per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (in precedenza personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo) per le quali il credito d’imposta era pari al 50% della spesa incrementale.

Con la modifica del comma 8 dell’art. 3, DL n. 145/2013, è previsto che il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi … sono stati sostenuti”. La modifica il dettato normativo al decreto attuativo (Dm 27 maggio 2015).

Le suddette disposizioni, ad eccezione della modifica riguardante l’utilizzo del credito che ha natura ricognitiva, ”hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016”.

In presenza di eventuali comportamenti difformi – la regolarizzazione potrà avvenire senza sanzioni, presentando una dichiarazione integrativa ed effettuando il versamento dell’importo già indebitamente utilizzato in compensazione (oltre gli interessi). Se con i nuovi chiarimenti emergesse un maggior credito l’impresa potrà presentare l’integrativa. Cir. 13/E/2017.

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