IL RAVVEDIMENTO LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA ED ELENCHI CLIENTI FORNITORI

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ARTICOLO - Pubblicato il: 31 agosto 2017- Da: G. Manzana E. Iori

 

Essendo la disciplina sanzionatoria contenuta nel Dlgs 471/1997 e non essendo previste deroghe, si applica agli Elenchi clienti e fornitori e alla liquidazioni periodiche l’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del Dlgs 471/1997.

La sanzione editale (2 euro a fattura per le comunicazioni, 500 euro per le liquidazioni periodiche) è piena o dimezzata, a seconda che, come previsto all’art. art. 11 co. 2bis e co. 2ter del Dlgs 471/1997, il ravvedimento avvenga nei 15 giorni successivi alla scadenza o oltre tale termine.

Il ravvedimento (art. 13 del Dlgs 472/1997), possibile se non sono stati notificati atti di accertamento, comporta l'obbligo di trasmettere nuovamente la comunicazione versando la relativa sanzione.

La Ris. 104/E/2017 chiarisce (sia per elenchi clienti e fornitori che per liquidazioni periodiche):

- può essere ravveduta anche una comunicazione omessa purché venga trasmessa (ciò diversamente da quanto succede per le dichiarazioni dei redditi o Iva, dove oltre i 90 giorni, non è possibile il ravvedimento operoso);

- riduzioni da un nono a un quinto a seconda del momento in cui viene eseguito il versamento della sanzione;

- se la regolarizzazione viene eseguita entro il termine di 15 giorni, si applica la sanzione minima (di un euro per documento in caso di comunicazioni; 250 euro in caso di liquidazioni), ma il versamento della sanzione può essere eseguito anche negli anni successivi (in sostanza viene meno la contestualità). Esempio per elenco clienti e fornitori ma uguale in caso di liquidazioni: in presenza di 180 fatture errate e regolarizzate entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari a 25,71 euro (180 x 1 euro x 1/7)se il versamento della sanzione viene eseguito entro il termine della dichiarazione Iva del secondo anno successivo;

Specificatamente per le liquidazioni periodiche la Ris. 104/E/2017 chiarisce che se il ravvedimento avviene successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, non occorre procedere alla trasmissione delle liquidazioni periodiche omesse o errate provvedendo unicamente al versamento della sanzione ravveduta. Attenzione: occorre in aggiunta correggere la dichiarazione Iva e quindi: provvedere alla ripresentazione della dichiarazione annuale Iva errata e al pagamento della sanzione propria (dichiarazione infedele dal 90 al 180%, articolo 5 del Dlgs 471/1997), ovviamente ravvedibile, in aggiunta a quella relativa alla omessa o errata comunicazione della liquidazione periodica.

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