RISPARMIO ENERGETICO DAL 2018

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ARTICOLO - Pubblicato il: 12 febbraio 2018 - Da: G. Manzana E. Iori

 

Nuove regole introdotte dal 1 gennaio 2018 dalla legge di Bilancio per il 2018 (la 205/2017), con l’obiettivo di incentivare gli interventi che consentono un maggiore risparmio energetico. Le modifiche (che riguardano sia le singole unità immobiliari, che i condomìni) riguardano principalmente le percentuali detraibili. Nulla cambia per gli adempimenti e il recupero della spesa (in 10 rate uguali).

Caldaie

La novità di maggior rilievo consiste nel passaggio dal 65% al 50% della detrazione relativa alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

Per caldaie con classe inferiore alla A non è invece più possibile godere dell’ecobonus ma l’intervento di sostituzione può comunque beneficiare della detrazione Irpef del 50% prevista per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del Tuir), con spesa massima di 96mila euro, destinata a scendere al 36% su 48mila euro dal 2019.

Caldaie con il termostato

L’ecobonus resta invece al 65% fino al 31 dicembre 2018 se la sostituzione con impianti dotati di caldaie a condensazione (almeno classe A) viene accompagnata dalla contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V (termostato d’ambiente modulante che varia la temperatura del flusso dell’acqua), VI (con centralina di termoregolazione e sensore ambientale che consente un controllo della temperatura in uscita dall’apparecchio che varia secondo la temperatura esterna) oppure VIII (con controllo elettronico della temperatura ambientale).

Impianti ibridi La detrazione del 65% si applica inoltre agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, cioè impianti costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.

Micro-cogeneratori

Da quest’anno la detrazione del 65% è stata estesa all’ acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori per la produzione combinata di elettricità e di calore in sostituzione di impianti esistenti, con il limite massimo di 100 mila euro.

Condomini

Per gli interventi relativi alle parti comuni dei condomini (non solo caldaie ma anche coibentazione dei tetti, cappotti termici, ecc.) rimane confermato l’utilizzo dell’ecobonus al 65% con la possibilità di incrementare lo sconto fino al 70% delle spese sostenute (con il tetto di 40mila euro per unità immobiliare) se l’intervento riguarda più del 25% del superficie disperdente e fino al 75% se, grazie al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva, si consegue almeno la qualità media prevista dal Dm 26 giugno 2015.

Pannelli solari

Recuperare il 65% delle spese sostenute per la posa di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici, industriali, commerciali, ricreativi e socio-assistenziali sino a un importo massimo di detrazione di 60mila euro.

Per favorire le richieste di tali interventi è stato istituito il Fondo nazionale per l’efficienza energetica, che consente di ottenere maggiori garanzie in favore di chi richiede un finanziamento per interventi di riqualificazione energetica della propria abitazione (per il 2018 sono stati stanziati 50 milioni di euro dal ministero dello Sviluppo economico e dal ministero dell’Ambiente). Si tratta di una importante opportunità per il consumatore che con l’impianto solare si vede abbattere notevolmente il costo della bolletta energetica.

Nel caso dell’installazione di pannelli solari è importante che siano verificate alcune condizioni per poter accedere alla detrazione fiscale. Innanzitutto è necessario che i pannelli solari e i bollitori installati siano garantiti per almeno 5 anni e che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici siano garantiti per almeno due anni. Inoltre i pannelli solari devono essere conformi alle previste norme Uni con certificazione di un organismo di un paese dell’Unione europea o della Svizzera. Infine l’installazione degli impianti deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.

Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa ai documenti citati, può essere prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario. L’Enea specifica quali documenti devono essere esibiti e quali caratteristiche debbano avere i collettori solari termici in tutte le richieste di detrazione per installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda.

Oltre alla asseverazione di un tecnico abilitato, chi richiede la detrazione deve anche inviare all’Enea, entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori, una scheda informativa semplificata sull’intervento realizzato (allegato F) in cui deve indicare le specifiche del collettore solare termico. Enea ricorda inoltre che, per accedere alle detrazioni, i pannelli solari devono possedere la certificazione solar keymark (certificato e marchio ’Solar Keymark’ testimoniano la conformità dei componenti di un sistema termico solare alla legge).

In alternativa alla detrazione del 65%, ma solo se si interviene su edifici residenziali, per i pannelli solari è utilizzabile la detrazione per lavori edilizi del 50% di 96mila euro, in quanto intervento di risparmio energetico. In tal caso è sufficiente pagare le fatture con bonifico bancario o postale.

CALDAIE

Dal 1° gennaio l’ecobonus (detrazione Irpef/Ires) per la sostituzione di impianti esistenti con caldaie a condensazione prevede:

- nuova caldaia sotto la classe A: niente ecobonus, ma resta la possibilità di avere la detrazione Irpef del 50% “standard” su una spesa massima di 96mila euro (ex articolo 16-bis del Tuir);

- nuova caldaia in classe A: ecobonus al 50% su una spesa massima di 60mila euro;

- nuova caldaia in classe A con sistemi di termoregolazione evoluti (classe V, VI o VIII), con impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione e con generatori di aria calda a condensazione: ecobonus al 65% su spesa di 46.153,85 euro.

Scadenza: ecobonus, 31 dicembre 2018 su singole unità e 2021 su parti comuni; 50%, 31 dicembre 2018 (36% su 48mila euro da 2019).

MICRO COGENERATORI

Nel 2018 l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti ha l’ecobonus (detrazione Irpef/Ires) del 65% su una spesa di 153.846,15 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20% (come misurato dal Dm 4 agosto 2011).

Scadenza: 31 dicembre 2018

POMPE DI CALORE

Resta al 65% su 46.153,84 euro l’ecobonus per il cambio totale o parziale di impianti esistenti con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Scadenza: 31 dicembre 2018 su singole unità; 2021 su parti comuni.

GENERATORI A BIOMASSE

Nel 2018 scende al 50% su una spesa massima di 60mila euro l’ecobonus Irpef/Ires sull’acquisto e posa in opera di impianti dotati di calore alimentati da biomasse combustibili (es. stufe a pellets).

Scadenza: 31 dicembre 2018.

SCALDACQUA

Resta al 65% su 46.153,84 euro per il 2018 l’ecobonus per chi sostituisce scaldacqua tradizionali con modelli a pompa di calore.

Scadenza: 31 dicembre 2018 su singole unità; 2021 su parti comuni.

PANNELLI SOLARI

Resta al 65% su una spesa massima di 92.307,69 euro l’ecobonus sulle spese per l’installazione di pannelli solari per l’acqua calda.

Scadenza: 31 dicembre 2018 su singole unità; 2021 su parti comuni.

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