IPERAMMORTAMENTO: MODIFICHE ART. 7 DECRETO DIGNITA'

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ARTICOLO - Pubblicato il: 30 agosto 2018 - Da: G. Manzana E. Iori

 

- L’agevolazione riguarda solo i beni destinati a strutture produttive italiane per gli investimenti realizzati dopo il 14 luglio 2018.

- Qualora il bene venga (i) ceduto a tiolo oneroso oppure (ii) trasferito all’estero prima che sia terminata la deduzione fiscale delle quote di ammortamento, occorre restituire l’agevolazione. Tecnicamente occorre effettuare una variazione in aumento pari all’ammontare delle quote in precedenza dedotte, senza applicazione di sanzioni o interessi. La durata del vincolo è pari al tempo di ammortamento fiscale (di cui al Dm 31 dicembre 1988) per i beni in proprietà. Per quelli in leasing è da chiarire se si debba considerare solo il periodo di deduzione dei canoni, ovvero anche il il successivo ammortamento del prezzo di riscatto.

- Il beneficio viene mantenuto se:

- si effettua un investimento sostitutivo: nello stesso esercizio in cui avviene la cessione o la delocalizzazione oltrefrontiera, si effettua un investimento sostitutivo in un bene nuovo con caratteristiche tecniche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A) alla legge 232/2016 e si procede alla relativa interconnessione. La disapplicazione è integrale o parziale a seconda che il costo del bene sostitutivo è superiore o uguale a quello del bene dismesso ovvero inferiore.

- delocalizzazione temporanea: nel caso di delocalizzazione di beni agevolati che, per loro stessa natura, siano destinati all’utilizzo in più sedi produttive e che vengono trasferiti all’estero solo in via temporanea.

Caso classico sono i macchinari impiegati da imprese di costruzione nei diversi cantieri in cui esse svolgono ordinariamente la propria attività.

La norma non si estende al superammortamento del 40/30%.

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