ROTTAMAZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI CONTESTAZIONE

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ARTICOLO - Pubblicato il: 30 gennaio 2019 - Da: G. Manzana E. Iori

 

L’art. 1 del Dl 119/2018 dà la possibilità di definire i processi verbali di constatazione consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto [24 ottobre 2018]. Tuttavia, va fatta anche un’altra verifica: occorre che, sempre entro il 24 ottobre, non risulti notificato un atto di accertamento o un invito al contraddittorio derivante dallo stesso processo verbale di constatazione: in questi casi si potrà comunque accedere alla definizione prevista per tali atti.

L’agevolazione consiste nella definizione delle sole imposte, senza interessi e sanzioni. L’unica eccezione è costituita da alcune risorse proprie tradizionali a livello europeo, per le quali il contribuente è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, anche gli interessi di mora.

La definizione deve riguardare tutte le violazioni (la definizione deve essere integrale), escludendo quindi integrative solo parziali. La definizione agevolata, così come formulata, non sembra tener conto che i rilievi sono spesso in tutto o in parte errati, ovvero frutto di presunzioni che il verificato non accetta, senza contare poi che quanto riportato nel Pvc (magari della GdF) potrebbe non coincidere con il contenuto del seguente avviso di accertamento, poiché gli Uffici a volte rivalutano la vicenda formulando contestazioni diverse o basate su differenti presupposti.

La definizione richiede la presentazione di un’apposita (speciale) dichiarazione integrativa al fine di regolarizzare le violazioni constatate in materia di IRES / IRPEF e addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA. Si noti che vengono richiamate anche le imposte legate alle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero.

La dichiarazione deve essere presentata per i periodi d’imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento di cui agli artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72, tenendo conto anche del raddoppio dei termini di cui all’art. 12, commi 2-bis e 2-ter, DL n. 78/2009.

La regolarizzazione deve quindi riguardare tutti i periodi di imposta non ancora decaduti, con la specificazione che per i redditi presuntivamente conseguiti all’estero e le relative violazioni al quadro RW (articolo 12, commi 2-bis e 2-ter Dl 78/2009) va considerato il raddoppio dei termini.

Non viene invece previsto nulla per i periodi d’imposta non ancora decaduti per effetto della comunicazione della notizia di reato. Il silenzio della norma e la precisazione dell’operatività del raddoppio solo per i redditi esteri porta a ritenere che gli anni ancora non decaduti per effetto della possibile denuncia penale non possano essere definiti.

L’interpretazione risulta coerente anche con la posizione delle Entrate in merito al ravvedimento, che non può riguardare le annualità ordinariamente decadute ma ancora accertabili per effetto del raddoppio dei termini da reato.

Nella dichiarazione non possono essere utilizzate a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati le perdite di cui agli artt. 8 e 84, TUIR.

Per i PVC consegnati a soggetti che producono redditi in forma associata di cui all’art. 5, TUIR o che hanno optato per il regime di trasparenza ex artt. 115 e 116, TUIR, la dichiarazione in esame può essere presentata dai soci al fine di regolarizzare il reddito di partecipazione ad essi imputabile. Ad esempio, a seguito di verbale consegnato a una Snc, il socio potrà immediatamente usufruire dell’agevolazione per le imposte che gli sarebbero poi richieste in conseguenza delle contestazioni “a monte” all’impresa contenute nel Pvc.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 maggio 2019.

Entro la stessa data deve essere effettuato anche il versamento delle imposte autoliquidate nella dichiarazione, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta, va effettuato entro il 31.5.2019 senza applicazione delle sanzioni ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 472/97 e degli interessi.

Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 3, 4, del Dlgs 218/1997 [versamento rateale], con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

In sede di conversione è stato chiarito che le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del Dlgs 241/1997.

La definizione è perfezionata con (i) la presentazione della dichiarazione e (ii) il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31.5.2019.

In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti agevolativi e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

Con riferimento ai periodi d’imposta fino al 31.12.2015 oggetto dei PVC, in deroga allo statuto del contribuente, viene previsto che i termini di accertamento di cui agli artt. 43, DPR n. 600/73, 57, DPR n. 633/72 e 20, D.Lgs. n. 472/97 sono prorogati di 2 anni.

Le Entrate avranno quindi due anni in più per notificare gli avvisi di accertamento. Va rilevato che, ordinariamente, quando si presenta una dichiarazione integrativa (e quella che occorre presentare per la definizione in oggetto è una dichiarazione integrativa) i termini di decadenza dell’accertamento decorrono dal momento di presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione stessa (articolo 1, comma 640, della legge 190/2014). E questo vale anche quando il ravvedimento operoso viene effettuato, ordinariamente, in presenza di un processo verbale di constatazione (con le sanzioni ridotte a un quinto del minimo). Poiché la norma sulla definizione integrale dei pvc deroga implicitamente a questa regola, la conclusione è che la proroga di due anni per i periodi d’imposta fino al 2015 valga per tutti i processi verbali consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto, e ciò a prescindere dal fatto che il contribuente utilizzi la definizione degli stessi (in questo senso depone anche la relazione illustrativa di accompagnamento). Pertanto, ove si sia stati destinatari di un Pvc senza che si sia optato per la definizione agevolata, occorrerà calcolare due anni in più per il decorso dei termini decadenziali, almeno fino al periodo d’imposta 2015. Per fare un esempio, i contribuenti ai quali sono state contestate violazioni per il 2013, le quali dovrebbero necessariamente essere oggetto accertamento entro il prossimo 31 dicembre 2018, se non effettuano la definizione potranno ricevere l’atto impositivo sino alla fine del 2020.

Le modalità di attuazione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

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