REVISIONE E CONTROLLO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

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ARTICOLO - Pubblicato il: 27 maggio 2019 - Da: G. Manzana E. Iori

REVISIONE LEGALE

Enti del Terzo settore Dlgs 117/2017

>>Nomina senza alcuna distinzione in base alla forma giuridica (a differenza di quanto vale per le fondazioni in relazione al controllo). Nomina obbligatoria quando:

costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 10 del Dlgs 117/2017);

superamento, per 2 esercizi consecutivi, di 2 dei seguenti limiti:

-       attivo dello stato patrimoniale oltre 1,1 milioni di euro; 

-       ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate oltre 2,2 milioni di euro; 

-       dipendenti occupati in media nell’esercizio oltre 12 unità.

>>Attribuzione dell’attività di revisione all’organo di controllo. E’ necessario che tutti i membri dell’organo di controllo siano revisori iscritti nell’apposito registro. Nell’ipotesi di patrimoni destinati, l’attività di revisione deve essere sempre svolta da un revisore esterno rispetto all’ente.

Imprese sociali Dlgs 112/2017

>>Nomina senza alcuna distinzione in caso di cooperative sociali

  1. Al superamento per 2 esercizi consecutivi, di 2 dei parametri di cui all’articolo 2435 bis del Codice civile (attivo dello stato patrimoniale pari o superiore a 4,4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni pari o superiore a 8,8 milioni di euro; dipendenti occupati in media nell’esercizio oltre 50 unità (articolo 10 del Dlgs 112/17) – (gli importi potrebbero essere oggetto di modifica in sede di conversione del Decreto crescita).
  2. sono fatte salve le disposizioni più restrittive previste per la forma giuridica in cui l’impresa è costituita: per le Spa il revisore è sempre obbligatorio e per le Srl a cui si aggiungono le altre disposizioni del 2447(ovverosia: la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti). 

>>Attribuzione dell’attività di revisione all’organo di controllo. E’ necessario che tutti i membri dell’organo di controllo siano revisori iscritti nell’apposito registro. Nell’ipotesi di ente costituito in forma di Spa e tenuto alla reazione del bilancio consolidato, l’attività di revisione deve essere sempre svolta da un revisore esterno rispetto all’ente.

ORGANO DI CONTROLLO

Oltre alla classica “vigilanza” sull’osservanza della legge, dello statuto e sui principi di corretta amministrazione, l’organo di controllo deve monitorare il rispetto delle finalità solidaristiche dell’ente, con specifico riferimento alle attività svolte, all’assenza di scopo di lucro e agli altri requisiti per la qualifica di Ets o impresa sociale. In aggiunta, l’organo di controllo deve attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle apposite linee guida e degli esiti di tale controllo si darà atto nel bilancio.

Enti del Terzo settore Dlgs 117/2017

>>Nomina

Fondazioni nomina sempre obbligatoria

Associazioni (riconosciute e non) nomina obbligatoria quando 

siano stati costituiti patrimoni destinati a uno specifico affare (articolo 10 del Dlgs 117/2017) o 

siano stati superati per 2 esercizi consecutivi almeno 2 dei seguenti limiti (art. 30 Dlgs 117/2017): 

-       totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 110.000 euro; 

-       ricavi, rendite, proventi, entrate superiori a 220.000 euro; 

-       dipendenti occupati in media durante l’esercizio superiori a cinque unità). 

>>I periodi da considerare dovrebbero essere il 2018 e il 2019, per cui, laddove siano superati i limiti, l’adozione dell’organo diventerebbe obbligatoria a partire dall’approvazione del bilancio 2019 (CNDCEC circolare di aprile 2019). 

>>Composizione dell’organo. Monocratica o collegiale. Almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra soggetti che possiedono gli specifici requisiti di professionalità di cui all’articolo 2397 del Codice civile (revisori legali, iscritti in Albi professionali, professori universitari di ruolo in materie giuridico-economiche).

Imprese sociali Dlgs 112/2017

>>Nomina

Imprese sociali nomina sempre obbligatoria

Cooperative sociali (seppure imprese sociali di diritto, applicano il Dlgs 112/2017 nei limiti di compatibilità con la propria normativa di settore) nomina obbligatoria - secondo le regole del Codice civile – art. 2543 e 2477 - quando la società

-       abbia emesso strumenti finanziari, o 

-       sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, 

-       controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti o 

-       abbia superato per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: totale attivo stato patrimoniale oltre 2 milioni; ricavi oltre 2 milioni; dipendenti occupati in media nell’esercizio oltre dieci unita (gli importi potrebbero essere oggetto di modifica in sede di conversione del Decreto crescita).

>>I periodi da considerare dovrebbero essere il 2018 e il 2019, per cui, laddove siano superati i limiti, l’adozione dell’organo diventerebbe obbligatoria a partire dall’approvazione del bilancio 2019 (CNDCEC circolare di aprile 2019). 

>>Composizione dell’organo. Monocratica o collegiale. Interamente composto da soggetti qualificati in base all’articolo 2397. 

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