LA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI E LE COMUNICAZIONI IN MODO SEMPLIFICATO CON GLI ISTITUTI DI CREDITO

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ARTICOLO - Pubblicato il 14 aprile 2020 - Da: G. Manzana E. Iori

 

Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo.

Con la previsione in esame, quindi, si conferisce certezza giuridica alle relazioni tra banche e/o intermediari finanziari e clienti concluse durante il periodo emergenziale con gli strumenti di comunicazione più diffusi (ad esempio, non necessariamente la PEC, ma la mera posta elettronica non certificata), evitando il rischio che i relativi contratti possano risultare poi affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.

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