REDDITOMETRO DL 78/2010 APPROFONDIMENTI

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ARTICOLO - Pubblicato il: 8 dicembre 2010 - Da: G. Manzana E. Iori

 

Non è ancora nato e già fa tribolare. Del nuovo redditometro sappiamo solo i lineamenti generali in quanto il Dl 78/2010 rimanda, per la regolamentazione, al decreto attuativo (di futura emanazione). Ciò nonostante, grazie anche alle prime anticipazioni dei tecnici dell’Amministrazione finanziaria, già si conoscono le differenze positive (poche) e negative rispetto al redditometro vecchio stile.

Numeri alla mano

Attilio Befera, direttore dell’Agenzia delle entrate, intervenendo nei giorni scorsi in un convegno tenutosi a Cuneo, ha avuto modo di dire che il nuovo redditometro servirà soprattutto alla compliance e per questo sarà accompagnato da campagne di sensibilizzazioni di massa. Ne deriva che è possibile che le segnalazione siano nell’ordine dei milioni. Tutto questo fa riflettere. Potrà anche essere vero che si voglia pensare al nuovo redditometro più come strumento di prevenzione che non di accertamento vero e proprio, ma non va dimenticato che ciò non toglie che d’ora in poi più contribuenti (persone fisiche) non tenuti per legge a alcuna contabilità, si troveranno obbligati a annotare le proprie spese e gli utilizzi dei propri conti correnti per essere in grado, in caso di richiesta dell’amministrazione finanziaria, a giustificare che il proprio tenore di vita non è frutto di scontrini non battuti, costi inventati o fatture buttate, ma di redditi regolarmente dichiarati dove il reddito presunto scaturente dal redditometro è giustificato da disinvestimenti patrimoniali, mutui, finanziamenti, mance elargite da genitori facoltosi o da “accompagnatori” virtuosi ecc.

Peraltro che l’Amministrazione intenda attribuire al nuovo redditometro un ruolo di comparsa nello scenario accertativo non convince. Il nuovo redditometro - così come pure quello vecchio - individua una presunzione legale; ciò a differenza degli studi di settore che costituiscono una presunzione semplice. E questo l’Amministrazione lo sa, come pure sa la differente difficoltà che si incontra a far star in piedi un accertamento che trova fondamento su presunzioni semplici rispetto a uno basato su presunzioni legali; come pure conosce la differente soddisfazione che, in termini di gettito per le casse erariali, le due tipologie di accertamento danno. E i numeri questo lo dimostrano: negli accertamenti complessivi degli ultimi anni l’utilizzo dei due strumenti si sta progressivamente avvicinando. Dati dell’Agenzia delle entrate dicono che gli accertamenti da Gerico si vanno riducendo: nel 2009 erano stati 52.310, rispetto ai 74.696 del 2008; quelli da redditometro invece aumentano: quest’anno sono previsti (e può essere che il dato sarà superato) 25 mila accertamenti, per l’anno prossimo sono previsti 35 mila e le previsioni sono in crescita. Non male se si pensa a uno strumento che fino a qualche anno era roba da cimitero degli elefanti e che in futuro dovrebbe costituire uno strumento di prevenzione.

Strumento più efficiente

Secondo la relazione al del Dl 78/2010 uno dei fini delle modifiche apportate all’art. 38 del Dpr 600/1973 e quello di renderlo più efficiente, nel senso, sembrerebbe di capire, di evitare che le “nuove” forme di spesa non vengano considerate o vengano considerate solo in maniera marginale nella determinazione del reddito presunto. Già con le vecchie regole (si veda l’art. 1, comma 2 del citato Dm 19 novembre 1992) l’Ufficio ha la possibilità di quantificare la capacità contributiva del contribuente anche attraverso elementi diversi da quelli espressamente previsti dallo stesso Decreto. Ma tali indicatori, e qui sta la rilevanza nell’introdurre nuove voci di spesa nell’elenco, non godono delle condizioni di favore rese possibili dal Dm 10 settembre 1992 e, quindi, sottostanno alle regole generali in base alle quali il Fisco può ragionevolmente addebitare al contribuente non più della sommatoria degli esborsi di cui sia in grado concretamente di fornire la prova, senza applicare a proprio favore gli effetti incrementativi del reddito accertabile, dovuti ai coefficienti e ai moltiplicatori previsti dal decreto.

Il contraddittorio obbligatorio

Nel nuovo redditometro quello che era una facoltà (vedi Circ. 49/E/2007) diventa un obbligo: quindi, non più in via facoltativa ma per previsione normativa, l’Ufficio dovrà prima convocare il contribuente per permettergli di fornire dati e notizie e poi, se, nonostante i dati addotti intende procedere al controllo, dovrà invitarlo al contraddittorio. Se tutto questo, in prima battuta, è visto come garanzia per il contribuente, non va dimenticato che potrebbe tradursi in collaborazione forzosa; infatti, non va dimenticato come già alla prima chiamata il contribuente dovrà fornire all’Ufficio tutti i dati e le notizie che ritiene utili per la sua difesa pena, oltre alla sanzione di natura economica, la sterilizzazione degli elementi richiesti e non addotti (ai sensi del co. 7 dell’art. 32 del Dpr 600/1973). A ciò va poi aggiunto che il diritto del contribuente di volersi difendere davanti al giudice tributario (e non anche prima in sede amministrativa) potrebbe cosargli caro considerato che quest’ultimo potrebbe valutare non positivamente la sua mancata cooperazione, sulla falsariga del solco giurisprudenziale tracciato dalle sezioni unite della Cassazione in materia di contraddittorio preventivo da studi di settore.

Incrementi patrimoniali

Sparisce la previsione degli incrementi patrimoniali. Stando il redditometro vecchia versione il reddito complessivo netto imponibile veniva determinato avendo a riferimento oltre che alla c.d. capacità gestionale del contribuente, ossia il reddito necessario per il contribuente per gestire i propri beni, anche alla capacità patrimoniale del contribuente, riferita ad una serie di negozi e atti incrementativi del proprio patrimonio. A tal fine si presumeva che la spesa era stata sostenuta con redditi conseguiti nell'anno e nei quattro precedenti con l’effetto quindi che gli incrementi patrimoniali rilevavano per un quinto.Ora sparisce il riferimento agli incrementi patrimoniali. Ciò non vuol dire, come avuto modo di dire l’Amministrazione finanziaria, che degli incrementi patrimoniali non si tiene più conto; viceversa significa che della spesa per incrementi patrimoniali, al pari di qualunque altra spesa, gli Uffici nel calcolo del reddito presunto ne terranno conto per intero e non per un quinto.

L’entità dello scostamento per giustificare l’accertamento

Viene ridotta l’entità dello scostamento ai fini dell’accertamento: in base alla nuova norma la rettifica potrà essere operata quando il reddito presunto si discosta di almeno un quinto rispetto a quello dichiarato (20%); nella precedente versione normativa lo scostamento richiesto era di un quarto (25 %).

Il ripetersi della non congruità per giustificare l’accertamento

Sarà sufficiente essere non congrui nel singolo periodo d’imposta per essere accertato. Cade quindi la condizione essenziale, in vigore nel vecchio redditometro, che affinché l'accertamento risulti legittimo occorre che il contribuente risulti "non congruo" in almeno due periodi d'imposta. Tale condizione era una conseguenza del presupposto del redditometro basato sulla disponibilità di un determinato bene o di un servizio (e non sulla spesa sostenuta). Infatti, la disponibilità di questi ultimi doveva individuare la possibilità di mantenimento nel tempo dei beni o dei servizi e, quindi, doveva rappresentare un reddito periodico e non occasionale. Tale modifica, dovrebbe confermare il fatto che il baricentro del nuovo redditometro si sposterà più sulla spesa effettiva che su quella figurativa, vale a dire sulla spesa sostenute più che sui beni a disposizione dei contribuenti. Speriamo.

Applicazione

Una cosa di buono in tutte le modifiche in ogni caso c’è: il nuovo redditometro non avrà efficacia retroattiva in quanto si applicherà per gli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2009 e successivi e non anche a quelli per i periodi d’imposta precedenti. Ciò significa che una volta entrato in vigore ci sarà un periodo (sino alla fine del 2013 – 2014 per i contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi) in cui i due redditometri dovranno necessariamente convivere; giusto il tempo per farci riflettere su come si stava meglio quanto di stava peggio.

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