articolin

ARTICOLO – Pubblicato il: 30 gennaio 2017- Da: G. Manzana E. Iori

 

In via opzionale è previsto l’invio trimestrale all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture attive e passive (elettroniche o meno), emesse e ricevute, e delle relative variazioni.

I vantaggi che ne derivano sono:

– l’eliminazione comunicazione black list, della comunicazione e degli Intra-2 trimestrali (per i beni e i servizi) e mensili per i servizi, l’esonero dallo spesometro, l’accelerazione dei rimborsi Iva e

– la riduzione di due anni dei termini per i controlli fiscali.

Norme e provvedimenti

Dlgs 127/2015

DM 4/8/2016

Provv. 28/10/2016

Opzione Provv. 28/10/2016 – art. 3.2

L’opzione può essere esercitata, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati.

Per il periodo d’imposta 2017 e seguenti, l’opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2017.

L’opzione ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.

Modalità di invio dei dati

Sono le stesse di quelle previste per l’invio obbligatorio (specifiche tecniche emanate il 13 gennaio 2017) e sono utilizzabili anche dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (Caf e professionisti abilitati) (Comunicato stampa del 24 gennaio 2017).

Per chi svolge anche commercio al minuto o attività assimilate, deve anche optare, entro il 31 marzo 2017, per l’invio giornaliero alle Entrate dei corrispettivi (articolo 2, comma 1, Dlgs 127/2015). Questo sarà effettuato alla “chiusura giornaliera”, tramite il “registratore telematico” (articolo 3, provvedimento 28 ottobre 2016) e non sarà più possibile certificare i corrispettivi con le ricevute fiscali.

I dati che devono essere trasmessi sono quelli che risultano dalle registrazioni (dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta, tipologia dell’operazione); tuttavia, questi elementi diventano rilevanti in quanto sono contenuti nelle fatture, al di là della registrazione. Quindi l’effetto registrazione diventa pressoché ininfluente essendo rilevante, invece, il contenuto della fattura.

Infatti nella procedura “Fatture e Corrispettivi”, con un file verranno raccolte le fatture emesse nei confronti dello stesso cliente. Perciò i contribuenti possono scegliere se inviare un file contenente i dati relativi a ogni singola fattura emessa o ricevuta, se inviare un file contenente i dati relativi a più fatture emesse o ricevute, qualora facciano riferimento allo stesso cedente/prestatore e cessionario/committente o, in alternativa, un file in formato compresso contenente uno o più file dei tipi precedenti.

I dati da trasmettere devono essere rappresentati in formato XML e ciò richiede un adeguamento informatico importante; inoltre occorre trasmettere anche i corrispettivi da parte dei commercianti al minuto ed assimilati (adempimento che non previsto per gli obblighi ordinari di cui al Dl 193/2016).

Vantaggi

1.  L’eliminazione comunicazione black list (dal 2016),

2.  L’eliminazione comunicazione delle società di leasing e noleggio,

3.  L’eliminazione degli Intra-2 trimestrali (per i beni e i servizi) e mensili per i servizi (non per i beni),

4.  L’esonero dallo spesometro, (non l’invio delle liquidazioni periodiche Iva),

5.  L’accelerazione dei rimborsi Iva (entro tre mesi dall’invio del modello Iva annuale) (anche senza i requisiti dell’articolo 30, comma 2, lettere a, b, c, d, e, dpr 633/1972), e

6.  La riduzione di due anni dei termini per i controlli fiscali.

Per beneficiare della riduzione del periodo accertabile, tutti i contribuenti (non solo i dettaglianti) devono garantire la tracciabilità dei pagamenti e degli incassi, mediante bonifico, carta di debito o carta di credito, assegno bancario, circolare o postale (non trasferibili). È consentito l’uso del contante solo fino al limite indicato nell’articolo 2, comma 1, decreto 24 gennaio 2014, attualmente di 30 euro. Questo però dovrebbe essere portato a zero, in quanto questa norma è un decreto attuativo dell’articolo 15, comma 4, Dl 179/2012, emanato quando quest’ultimo consentiva di stabilire un importo minimo che non obbligava all’accettazione dei pagamenti con carte di debito. Dal 1° gennaio 2016, invece, la norma obbliga chi vende beni o presta servizi, anche professionali ad «accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito» di qualunque importo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *