SLIDE – Pubblicato il: 13 febbraio 2018 – Da: G. Manzana E. Iori
L’articolo 2556 del c.c.. dispone che “per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto”
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