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ARTICOLO – Pubblicato il:4 febbraio 2019 – Da: G. Manzana E. Iori

I commi da 184 a 199 dell’art. 1 della Legge finanziaria per il 2019 (Legge 30.12.2018, n. 145) prevedono che a favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti:

–           dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;

–           dall’omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali Gestione separata INPS [ossia, Gestione IVS artigiani e commercianti e Gestione separata INPS], esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione sul proprio sito Internet:

I debiti relativi ai carichi in esame possono essere estinti anche se già ricompresi nella prima (art. 6, comma 2, DL n. 193/2016) e seconda rottamazione (art. 1, comma 5, DL n. 148/2017), qualora il debitore non abbia perfezionato le stesse con l’integrale e tempestivo versamento delle somme dovute.

Quanto versato per tali definizioni resta definitivamente acquisito e non è ammessa la relativa restituzione; tuttavia, sarà considerato ai fini di quanto dovuto per il saldo e stralcio dei debiti.

Nell’ipotesi in cui per i debiti oggetto di definizione sia pendente un giudizio, il contribuente deve impegnarsi a rinunciare alla lite contestualmente alla presentazione della dichiarazione per aderire alla sanatoria. Deve poi depositare copia della relativa documentazione della definizione nel fascicolo e nelle more del pagamento delle somme dovute, il processo è sospeso dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione.

In ogni caso la definizione riguarda i debiti diversi da quelli di cui all’art. 4, DL n. 119/2018, (vale dire debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010) per i quali è previsto l’annullamento automatico al 31.12.2018.

La situazione di grave e comprovata difficoltà economica sussiste nel caso in cui

–           l’ISEE del nucleo familiare è non superiore a € 20.000;

–           per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012.

Dichiarazione

La persona fisica che intende aderire, deve presentare entro il 30.4.2019 all’Agente della riscossione un’apposita dichiarazione (modello SA-ST) nella quale deve essere

– attestata la situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica o dell’ apertura della procedura di liquidazione dei beni

– (in caso di apertura della procedura di liquidazione) va allegata copia conforme del Decreto di apertura della procedura

– indicati i debiti che il soggetto intende definire nonché

– il numero di rate scelto.

A tal fine va utilizzato lo specifico mod. SA-ST “Dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all’art. 1 commi 184 e 185 della legge n. 145/2018 riservata alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica (“saldo e stralcio”), disponibile sul sito Internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Per effetto del richiamo dei commi 7 e 8 dell’art. 3, DL n. 119/2018 ad opera della Finanziaria 2019:

entro il 30.4.2019 è possibile integrare la dichiarazione presentata anteriormente a detta data;

– per beneficiare degli effetti della definizione la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, a seguito di pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute a titolo di capitale ed interessi relativamente ai carichi in esame. In tal modo si determina l’estinzione delle ulteriori somme dovute per sanzioni ed interessi moratori.

La dichiarazione in esame è considerata come richiesta di “rottamazione-ter” in caso di:

mancata compilazione della casella relativa all’attestazione del valore dell’ISEE ovvero di riferimento ad una DSU avente la data di fine validità antecedente alla data di presentazione della dichiarazione in esame;

mancata allegazione della copia conforme del decreto, in caso di procedura di liquidazione dei beni.

Qualora sussistano fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica, l’Agente della riscossione procede al relativo controllo.

In caso di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati.

Qualora il debitore non provveda a produrre tale documentazione, ovvero in caso di irregolarità o omissioni costituenti falsità, la definizione in esame non produce effetto.

Procedura

Entro il 31.10.2019 l’Agente comunica al soggetto interessato:

Entro la predetta data l’Agente comunica l’impossibilità di estinguere il debito qualora:

non sussistano i requisiti previsti ovvero

– la definizione abbia ad oggetto a debiti diversi da quelli ammessi.

In caso di debiti rientrano tra quelli definibili tramite la terza rottamazione (art. 3, DL n. 119/2018) l’Agente avvisa il debitore che gli stessi sono automaticamente inclusi in tale definizione, indicando l’ammontare complessivo delle somme dovute, ripartito in 17 rate, e la relativa scadenza. In particolare il versamento di quanto dovuto va effettuato alle seguenti scadenze:

Dal giorno successivo al pagamento della prima rata (vale a dire dal 1.12.2019) sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Versamento

Ai fini dell’estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato deve versare:

1)         quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi, con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, D.Lgs. n. 46/99 previste sui contributi previdenziali, in misura pari a:

Valore ISEE non superiore a 8.500 euro: 16% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi

Valore ISEE non superiore a 12.500 euro: 20% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi

Valore ISEE superiore a 8.500 euro: 35% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi

– Per i soggetti per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni :10% di quanto dovuto a titolo di capitali e interessi;

2)         quanto maturato a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 30.11.2019.

In alternativa è possibile provvedere in forma rateale. In tal caso:

1)         il pagamento delle rate avviene alle seguenti scadenze, con applicazione, a decorrere dal dall’1.12.2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annui:

2)         non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73.

Per effetto del rinvio ai commi 12, 14, 14-bis e 18 dell’art. 3, DL n. 119/2018 ad opera della Finanziaria 2019:

• il pagamento può essere effettuato:

− mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;

− mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione;

− presso gli sportelli dell’Agente della riscossione. In tal caso le somme possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della Pubblica amministrazione;

• il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione / una delle rate) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

• Il ritardo nel pagamento delle rate non superiore a 5 giorni non determina l’inefficacia delle definizione e non comporta l’applicazione di interessi;

• se le somme necessarie per la definizione agevolata sono oggetto di procedura concorsuale nonché nelle procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa è applicabile la disciplina dei crediti prededucibili.

Effetti

Per effetto del rinvio al comma 10 dell’art. 3, DL n. 119/2018 ad opera della Finanziaria 2019, a seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

• sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

• l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;

• il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;

ai fini del rilascio del DURC, va dichiarata l’intenzione di aderire alla definizione in esame.

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