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ARTICOLO – Pubblicato il 21 aprile 2020 – Da: G. Manzana E. Iori

 

La società deve:

–           adottare reazioni immediate allo shock del coronavirus in termini organizzativi e sanitari,

–           essere in grado di comprendere l’impatto sulla situazione economica e finanziaria delle società,

–           valutare la logica prospettica alla situazione di crisi.

In particolare:

Misure adottate. La società deve:

–           adottare politiche di reazione agli effetti negativi.

–           concentrare le scelte aziendali sui rischi maggiori, individuando le politiche da adottare nei confronti di clienti, fornitori, finanziatori.

Possono verificarsi situazioni in cui l’impresa può adottare anche misure di tipo innovativo, avviando tra l’altro cambiamenti nella sfera della produzione o dell’approvvigionamento di flussi finanziari: sotto questo profilo, le misure di agevolazione contenute negli ultimi provvedimenti normativi possono essere uno stimolo a rivedere le politiche di ricorso al credito.

Rischi di continuità aziendale. La società deve individuare gli impatti della crisi, mettendo a fuoco, per ciascuno, non solo la probabilità, ma anche il potenziale danno.

I fattori da considerare riguardano tutte le aree dell’attività: produzione, contratti, finanza.

1. Produzione. Sono esempi di fattori di rischio di tipo produttivo

– l’impossibilità di completare o consegnare la produzione, dovuti alla malattia o all’assenza del personale,

– la mancanza di materie prime necessarie per la produzione,

– le difficoltà di organizzare i servizi di trasporto e di consegna.

2. Contratti. Vanno valutate

– le possibili richieste di sconti, riduzioni, penali

– in generale il rischio di blocchi nella possibilità di ricevere ordini.

3. Finanza. Va valutato

– lo slittamento degli incassi

– la possibilità di insoluti nei pagamenti da parte dei clienti,

– lo sforamento degli affidamenti bancari,

– il rischio di non poter rispettare le scadenze di pagamento di fornitori, mutui, leasing.

NB È vero che le norme del Dl 23/2020 – disapplicando (*) l’applicazione della continuità aziendale per l’emergenza sanitaria ai bilanci 2019 e 20120 e (**) gli art. 2446 e 2447 in tema di necessità di patrimonializzazioni delle imprese in caso di patrimoni netti negativi) hanno ridotto la pressione sotto l’aspetto patrimoniale e permesso la tempestiva approvazione dei bilanci, ma gli effetti prospettici della crisi vanno sempre e comunque monitorati: non sono escluse situazioni in cui, pur potendo evitare l’obbligo civilistico, sia compromessa in toto l’esistenza dell’impresa.

I piani economici e finanziari

La società deve predisporre piani economici e finanziari rivedendo le previsioni e i budget.

Le ipotesi prese a base dei vari scenari elaborati devono essere ragionevoli, al fine di considerare credibili le previsioni sugli effetti economici e finanziari.

Le analisi devono riguardare le tre componenti essenziali, ovvero

–           andamento economico,

–           situazione patrimoniale,

–           situazione finanziaria.

Una particolare attenzione dovrà essere dedicata alla variabile finanziaria, che normalmente è influenzata

–           dalla rapidità delle risposte dei finanziatori alle richieste della società

–           dalla situazione esogena in cui si troveranno fornitori e clienti.

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