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SLIDE – Pubblicato il: 7 giugno 2019- Da: G. Manzana E. Iori

 

A seguito della modifica dei commi 1 e 3 del citato art.8, al fine del riporto, è previsto che “a regime” per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria e per i soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria si applicano le stesse regole previste per le società di capitali

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