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SLIDE – Pubblicato il: 25 marzo 2019 – Da: G. Manzana E. Iori

 

All’articolo 2486 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.

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