ARTICOLO – Pubblicato il: 8 agosto 2018 – Da: G. Manzana E. Iori
In ordine al voto dell’ufficio. Viene detto che «L’attestazione del professionista circa la convenienza della proposta concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria non vincola l’Amministrazione finanziaria ad esprimere un voto favorevole. Analogamente agli altri creditori, infatti, l’Agenzia delle entrate potrà votare negativamente, ad esempio,
– nelle ipotesi in cui i valori di liquidazione contenuti nella relazione del professionista appaiano sottostimati o incompleti o
– qualora più in generale il piano non appaia fattibile”.
Circa il voto negativo nel caso in cui il piano non appaia fattibile si era espressa a la Corte di cassazione, con le sentenze n. 22931 e n. 22932 del 2011, secondo cui “non può negarsi al fisco la facoltà di non aderire alla proposta vuoi perché ritiene non soddisfacente il trattamento prospettato e più favorevole l’ipotesi fallimentare, vuoi perché giudica non fattibile il piano».
L’esemplificazione, ancorchè non esaustiva, da evidenza della tipologie di cause che legittimano il voto negativo degli Uffici. Se ne deduce che, in linea generale, non sembrerebbe consentito agli Uffici votare negativamente se per esempio non sia soddisfatta una certa percentuale del credito predeterminata autonomamente dall’ Ufficio. Conseguentemente, se è più conveniente rispetto a qualsiasi alternativa, la proposta deve essere accolta anche se l’Iva è falcidiata.
Certo è che l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di non approvare la proposta di transazione fiscale, senza dover subire le decisioni della maggioranza dei creditori, usufruendo pertanto, nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, di garanzie maggiori di quelle di cui gode nella procedura concordataria.
In ordine al rispetto dei parametri della transazione. Occorre che:
- La parte offerta all’Erario non può essere inferiore alla quota realizzabile sul ricavato dei beni su cui il fisco vanta privilegio in caso di liquidazione fallimentare.
- La percentuale e le garanzie non possono essere inferiori rispetto a quelle offerte ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore.
- l’attestazione deve inoltre prevedere che la proposta concordataria è maggiormente soddisfacente rispetto all’alternativa fallimentare.
- La parte del credito falcidiata degrada a credito chirografario, va inserita in una classe apposita e, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale, deve essere soddisfatta nella misura di almeno il 20% dell’ammontare complessivo.