ARTICOLO – Pubblicato il: 1 gennaio 2016 – Da: G. Manzana E. Iori
La natura giuridica Il trust è istituto tipico della common law che, per versatilità e flessibilità, si presta alle finalità più ampie. E’ opportuno considerare che non esiste una specifica tipologia di trust e che, ai fini dell’analisi dei profili civilistici e fiscali, dopo aver individuato i tratti comuni ed essenziali della relativa disciplina occorre cogliere volta per volta, nei casi concreti, le peculiarità dei singoli trust.
Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente (settlor o grantor) e trustee. Il disponente, di norma, trasferisce, per atto inter vivos o mortis causa, taluni beni o diritti a favore del trustee il quale li amministra, con i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, nell’interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito.
Spesso i trustee sono trust company, vale a dire società che hanno quale oggetto sociale l’assistenza ai clienti nella istituzione dei trust e nella successiva gestione dei patrimoni.
L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee, con l’effetto che non possono essere escussi dai creditori del trustee, del disponente o del beneficiario.
| Il trust | – É un rapporto di appartenenza finalizzato. Il trustee è obbligato ad avvalersi dei beni e diritti a lui intestati per perseguire la finalità del trust. |
| L’istituzione del trust | – Il disponente sottoscrive un atto istitutivo, che nomina il trustee, accompagnato o seguito dal trasferimento di beni o diritti al trustee: il trasferimento può essere compiuto dallo stesso disponente o anche da altri soggetti in una o più riprese; ovvero il disponente sottoscrive una dichiarazione unilaterale: egli dichiara, nelle forme opportune, che certi suoi beni o diritti sono dal quel momento vincolati al perseguimento di una certa finalità; egli ne diviene il trustee; ovvero il disponente stabilisce il trust nel proprio testamento |
| Le caratteristiche del trust | Le regole del trust sono stabilite dal disponente (nell’atto istitutivo o nella dichiarazione unilaterale o nel testamento): il disponente stabilisce, per esempio, la durata, i beneficiari, i poteri del trustee, i poteri del guardiano, la sostituzione del trustee, i criteri dell’ amministrazione dei beni, l’impiego dei redditi, la destinazione finale dei beni. Il quadro normativo generale è dato da una legge straniera che conosce e disciplina l’istituto del trust scelta dal disponente. Dato invariante è la “segregazione”: i beni non possono essere distolti dalla finalità del trust; le vicende personali del trustee (vincoli coniugali, debiti, fallimento, morte) non hanno effetto sui beni in trust. Quando un trustee cessa dal suo ufficio i beni in trust passano al suo successore. La durata di un trust dipende dalla sua legge regolatrice. |
| I trust “interni” | – Un trust è detto “interno” quando i soggetti e i beni, o la parte dominante di questi elementi, sono italiani. Il soggetto che istituisce il trust determina da quale legge straniera esso è disciplinato. I trust interni sono istituiti in Italia, per mezzo di atti in lingua italiana, usualmente con l’intervento di un notaio. I trustee dei trust interni – quando non sia trustee lo stesso disponente (dichiarazione unilaterale di trust) – sono solitamente professionisti di fiducia del disponente, familiari, talvolta società fiduciarie; molto raramente società specializzate straniere. Il fondamento giuridico dei trust interni è ravvisato nella Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, ratificata dall’Italia con Legge n 364/1889 entrata in vigore il 1° gennaio 1992. La Convenzione è stata ratificata anche da: Olanda, Malta, Lussemburgo, Gran Bretagna (anche per conto di molte colonie), Australia, Canada. |
| Il disponente | – É il soggetto che vincola beni o diritti in trust per il perseguimento di una certa finalità. |
| Il trustee | Una persona, più persone, una società, un ente titolari di beni o diritti affinché essi siano impiegati per una finalità specificata. |
| I beneficiari | I soggetti a vantaggio dei quali la finalità deve essere realizzata; alternativamente, un trust può non avere beneficiari e la finalità può consistere in qualsiasi scopo lecito. |
| Il guardiano | In alcuni casi al trustee è affiancato un guardiano, con compiti di consiglio e di vigilanza sul trustee. |
Caratterizzato da una dual ownership, vale a dire da una doppia proprietà, l’una ai fini dell’amministrazione -in capo al trustee- e l’altra, ai fini del godimento – in capo al beneficiario -, il trust esprime un concetto di proprietà non proprio allineato a quello conosciuto nei paesi di civil law. E’ evidente come, in base ai canoni tradizionali del nostro ordinamento, non sia agevole comprendere un simile sdoppiamento di proprietà, né la compressione del diritto di godimento dei beni affidati al trustee che ne è il proprietario. In sostanza, mentre la titolarità del diritto di proprietà è piena, l’esercizio di tale diritto è invece limitato al perseguimento degli scopi indicati nell’atto istitutivo.
Il trust viene istituito con un negozio unilaterale, cui si affiancano uno o più atti dispositivi.
Se è lo stesso disponente ad essere designato quale trustee, si dà luogo a un trust autodichiarato; in tal caso il vincolo di destinazione sui beni si forma all’interno dello stesso patrimonio del disponente.
Qualora il trustee sia soggetto diverso dal disponente, il trasferimento al trust dei beni, così come la “perdita di controllo” da parte del disponente sui medesimi beni, sono requisiti qualificanti del trust. Il disponente può conservare alcuni poteri (come quello di sostituire il trustee o nominare altri beneficiari) salvaguardando in ogni caso l’effettività dell’attribuzione e l’esercizio dei poteri di amministrazione da parte del trustee.
Il trust può presentarsi come:
– trust liberale, con il quale si dispone di assetti familiari e non;
– trust commerciale, utilizzabile, ad esempio, per disporre la segregazione di attività dell’impresa, spesso a titolo di garanzia.
– trust revocabile(grantor trust), quando il disponente si riserva la facoltà di revocare l’attribuzione dei diritti ceduti al trustee o vincolati nel trust (nel caso in cui il disponente sia anche trustee), diritti che, con l’esercizio della revoca, rientrano nella sua sfera patrimoniale. E’ evidente come in tal caso non si abbia un trasferimento irreversibile dei diritti e, soprattutto, come il disponente non subisca una permanente diminuzione patrimoniale. Questo tipo di trust, pure ammesso in alcuni ordinamenti, ai fini delle imposte sui redditi non dà luogo ad un autonomo soggetto passivo d’imposta cosicché i suoi redditi sono tassati in capo al disponente; ai fini delle imposte indirette, come si dirà, non si differenzia dagli altri trust.
Avendo riguardo alla sua struttura, il trust può considerarsi come:
– trust “di scopo”, se funzionale al perseguimento di un determinato fine (es. il trust di garanzia)
– trust “con beneficiario”, quando i beni in trust vengono gestiti nell’interesse di un determinato soggetto.
Il beneficiario può essere “beneficiario di reddito” e godere delle utilità dei beni in trust (ad esempio, percepire periodicamente delle somme) oppure “beneficiario finale” dei beni che gli verranno devoluti al termine del trust.
I beneficiari possono essere individuati nell’atto istitutivo o in un secondo momento, direttamente dal disponente o da un terzo designato (protector); inoltre, possono essere designati nominativamente o quali appartenenti ad una determinata categoria. Essi hanno azione verso il trustee per rivendicare i loro diritti.
Nel fixed trust il disponente individua i beneficiari con l’atto istitutivo e predetermina la ripartizione tra gli stessi del patrimonio e del reddito del trust.
Nel trust discrezionale, invece, il disponente si riserva la facoltà di nominare in un momento successivo i beneficiari ovvero rimette al trustee o ad un protector (guardiano) l’individuazione degli stessi, delle loro rispettive posizioni, delle modalità e dei tempi di attribuzione dei benefici.
L’atto istitutivo del trust può indicare un protector con il compito di vigilare sull’operato del trustee.
Il trust non ha una disciplina civilistica interna ma trova tuttavia legittimazione a seguito dell’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364 e in vigore dal 1° gennaio 1992.
La Convenzione si pone l’obiettivo di armonizzare le regole del diritto internazionale privato in materia di trust e, di fatto, ne attua il riconoscimento negli ordinamenti di civil law privi di una disciplina interna.
Sono idonei a produrre effetti giuridici in Italia i Trust
– regolati da legislazioni di Stati che disciplinano l’istituto,
– compatibili con le previsioni contenute nella Convenzione dell’Aja e
– che non sono in contrasto con norme imperative, con norme di applicazione necessaria e con l’ordine pubblico internazionale.
La convenzione individua gli elementi essenziali del trust rilevanti ai fini del riconoscimento da parte degli Stati firmatari.
L’art. 2 prevede i seguenti elementi essenziali del trust:
– i beni vincolati nel trust sono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee
– i beni vincolati nel trust sono intestati al trustee o ad altro soggetto per conto del trustee
– il trustee è tenuto ad amministrare, gestire e disporre dei beni in trust secondo le indicazioni dettate nell’atto istitutivo del trust e nel rispetto della legge. Il trustee deve rendere conto della gestione.
L’Italia riconosce i trust che abbiano gli elementi essenziali indicati dall’art. 2. Per effetto del riconoscimento, i beni in trust restano distinti dal patrimonio personale del trustee che, a sua volta, acquista la capacità di agire ed essere convenuto in giudizio, di comparire in qualità di trustee davanti a notai o altri rappresentanti di pubbliche istituzioni.
Ai sensi dell’articolo 3, la convenzione si applica solo ai trust la cui istituzione sia provata per iscritto.
Si ricorda, infine, che la convenzione non dispone sul trattamento fiscale dei trust, il quale rientra nelle competenze dei singoli Stati (art. 19).
La disciplina fiscale
L’imposizione diretta
L’art. 1, commi da 74 a 76, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina fiscale applicabile ai Trust in materia di imposizione sul reddito. In merito è intervenuta la Circ. n. 48/E del 6 agosto 2007.
Le disposizioni introdotte vertono principalmente sui seguenti punti:
- l’attribuzione della soggettività passiva al Trust ai fini Ires, quale ente commerciale ex art. 73, comma 1, lett. b), o ente non commerciale ex art. 73, comma 1, lett. c), del Tuir; e ente estero per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (enti non residenti);
- l’imputazione dei redditi derivanti dai beni in Trust direttamente in capo ai beneficiari, qualora questi siano stati individuati nell’atto istitutivo o in altri documenti successivi, ovvero, in mancanza in parti uguali;
- la qualificazione dei redditi derivanti dai beni in Trust quali redditi di capitale in capo ai beneficiari individuati;
- la presunzione semplice di residenza nel territorio dello Stato del Trust istituito in un Paese non rientrante tra quelli con cui l’Italia ha un adeguato scambio di informazioni, individuati nel decreto del Ministero delle finanze 4 settembre 1996, e successive modifiche (c.d. white list), qualora:
– almeno un disponente e un beneficiario siano fiscalmente residenti in Italia; ovvero,
– siano posti in essere da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia a favore del Trust atti di trasferimento del diritto di proprietà su beni immobili, di costituzione o di trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, ovvero di vincoli di destinazione sugli stessi;
– la tenuta delle scritture contabili obbligatorie previste alternativamente per gli enti commerciali o non commerciali.
La relazione governativa al testo dell’emendamento della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, che ha inserito le disposizioni in esame osserva che che “(…) già da tempo è maturata (…) la convinzione che gli aspetti peculiari dell’istituto consentano di ritenere assoggettabile ad imposizione il Trust, in quanto connotato, nei suoi elementi costitutivi (disponibilità di un patrimonio, attitudine alla percezione di un reddito, trasferimento della ricchezza nella forma e con il contenuto previsti dalle norme tributarie), dalla capacità contributiva (…)”.
Le disposizioni modificative dell’art. 73 del Tuir delineano un diverso tipo di imposizione in ragione dell’eventuale individuazione dei beneficiari nell’atto istitutivo del Trust.
La norma prevede che, qualora non sia individuato alcun beneficiario, i redditi derivanti dai beni in Trust sono assoggettati a tassazione in capo al Trust quale soggetto passivo Ires, e in particolare quale ente commerciale laddove abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, oppure quale ente non commerciale qualora non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Il reddito imponibile riferibile ai Trust è determinato in base alle disposizioni previste per gli enti commerciali ex art. 81 e segg. del Tuir, ovvero per gli enti non commerciali ex art. 143 e ss. del Tuir. La Relazione governativa, in proposito, osserva che la successiva distribuzione ai beneficiari, dei proventi conseguiti dal Trust e assoggettati ad Ires dal Trustee, non è assoggettabile ad alcuna imposizione sul reddito, in quanto la stessa è stata già scontata in capo al Trust. Da ciò dovrebbe desumersi che l’intento del legislatore era quello di prevedere che l’imposizione in capo al Trust “capitalizza” il reddito derivante dai beni in Trust, cosicché la successiva attribuzione di tali redditi capitalizzati non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante ai fini dell’imposizione sul reddito in capo ai beneficiari.
Solo nel caso in cui i beneficiari siano individuati, il reddito conseguito dal Trust è imputato direttamente a ciascuno di essi in proporzione alla quota individuata nell’atto istitutivo, ovvero in parti uguali tra loro qualora non sia prevista una ripartizione determinata. La Relazione governativa osserva che l’imputazione del reddito in capo ai beneficiari deve essere perfezionata seguendo un meccanismo analogo a quello previsto dall’art. 5 del Tuir per i redditi prodotti in forma associata. In tal caso, i redditi saranno qualificati in capo ai beneficiari percipienti quali redditi di capitale in base alla nuova lett. g-sexies) inserita all’art. 44, comma 1 del Tuir, ed andranno computati nel reddito complessivo senza alcuna deduzione, ma beneficiando del credito d’imposta per eventuali imposte assolte all’estero in via definitiva, in misura proporzionale alla quota individuata nell’atto istitutivo, ovvero, in mancanza, in parti uguali.
| A differenza degli orientamenti interpretativi riportati nel paragrafo precedente, la novella disciplina ha esteso l’ambito applicativo delle disposizioni, non tenendo in debito conto la necessaria valutazione caso per caso delle diverse tipologie di Trust e delle connesse differenti posizioni giuridiche rivestite dai beneficiari. Si pensi, in proposito, alla fattispecie di un beneficiario di un Trust discrezionale, il quale, da un lato potrebbe risultare individuato nell’atto di Trust, ma, dall’altro, non sarebbe titolare di alcun diritto nei confronti del Trustee di vedersi assegnati i proventi derivanti dai beni in Trust. Sulla base della formulazione lett.le della norma, invero, in capo a detto beneficiario individuato sarebbe imputato il reddito conseguito dal Trust, a prescindere pertanto da una effettiva percezione dello stesso, pur non essendo titolare di alcun diritto di credito nei confronti del Trustee nel ricevere parte dei beni in Trust, intesi sia in termini di capitale segregato che di utilità da questi derivante. In proposito, tuttavia, riteniamo utile segnalare come la Relazione governativa parrebbe introdurre un elemento ulteriore di valutazione ai fini dell’imputazione del reddito conseguito dal Trust in capo ai beneficiari, ossia che detto reddito sia effettivamente attribuibile a un beneficiario, pur essendo questo stato individuato. Essa, in particolare, presenta a titolo esemplificativo un’eccezione nel caso in cui il beneficiario del Trust sia un nascituro: quest’ultimo, ancorché individuato nell’atto istitutivo, non potrà vedersi attribuire alcun tipo di reddito sino al momento della nascita. |
Si ha quindi due principali tipologie di trust:
– trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti)
– trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (trust opachi).
Nella Ris. n. 4/E del 4 gennaio 2008, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il trust istituito per il buon esito di un concordato preventivo e che ha come scopo quello di mettere a disposizione dei creditori beni immobili appartenenti a terzi rispetto all’impresa sottoposta a procedura concorsuale, non esercita attività commerciale e i redditi conseguiti dal trust devono essere considerati come redditi di un ente non commerciale ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c) del Tuir, da tassare in capo al trust – trast opaco – e non attribuiti per trasparenza ai creditori.
E’ tuttavia possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente (trust misto). Ciò avviene, ad esempio, quando l’atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece attribuita ai beneficiari. In questo caso, il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust mentre il reddito attribuito ai beneficiari, qualora ne ricorrano i presupposti, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito, sarà imputato a questi ultimi. Dopo aver determinato il reddito del trust, il trustee indicherà la parte di esso attribuito al trust – sulla quale il trust stesso assolverà l’Ires – nonché la parte imputata per trasparenza ai beneficiari – su cui questi ultimi assolveranno le imposte sul reddito. In tal senso anche la Ris. n. 81/E del 7 marzo 2008. Riprendendo la Circ. n. 48/E del 2007 e le Ris. n. 278/E del 2007 e la n. 4/E del 2008 l’Agenzia è giunta alla conclusione che si realizza un trust misto in quanto dalla bozza dell’atto istitutivo del Trust in esame il trust Alfa “ha lo scopo di assistere economicamente il disponente e dopo la sua morte, i suoi discendenti in linea retta legittimi o legittimati fino al compimento del trentesimo anno di età conosciuti dai trustee”. Inoltre, “il trust costituirà un autonomo centro unitario di produzione del reddito (…). Il reddito del trust, assolto ogni costo relativo, sarà dai trustee mantenuto nel trust e utilizzato secondo gli specifici scopi da questo previsti; tuttavia, non potrà essere erogato più del 75% del reddito prodotto”.
In alternativa all’imposizione in capo al trust o ai beneficiari, taluni redditi di natura finanziaria sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. Un trust che non esercita attività commerciale, compreso, quindi, tra i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), e che possiede, ad esempio, titoli soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 vede gli interessi, premi ed altri frutti relativi a detti titoli sottoposti ad imposizione sostitutiva, ai sensi dell’art. 2 del decreto sopra richiamato.
Sono altresì assoggettati a ritenuta d’imposta i redditi delle obbligazioni e titoli similari indicati nell’art. 26, comma 1 del DpR n. 600 del 1973 percepiti da trust non esercenti attività d’impresa commerciale. Inoltre, taluni redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del Tuir, se percepiti da trust non commerciali residenti, sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26% (fino al 2011, 12,50 per cento e dal 2012 al 30 giungo 2013, 20%).
Adempimenti del trust
Con riferimento allatenuta delle scritture contabili obbligatorie, l’art. 1, comma 76, della Legge Finanziaria ha modificato anche l’art. 13 del Dpr n.600/1973, introducendo l’obbligo in capo al trustee della tenuta delle scritture contabili obbligatorie per i Trust. Tale disposizione è valevole sia per
– i Trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, sia per
– quelli che non hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di siffatte attività.
In particolare, nel caso in cui il Trust abbia per oggetto esclusivo l’esercizio di un’attività commerciale, devono essere istituiti, tenuti e conservati, ai sensi del successivo art. 14 del Dpr n. 600/1973:
– il libro giornale e il libro degli inventari;
– i registri prescritti dal Dpr n. 633 del 26 ottobre 1972;
– le scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee;
– le scritture ausiliarie di magazzino (registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino ex artt. 16 e 17 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, e i libri sociali obbligatori ex articolo 2421, primo comma del Codice civile).
Qualora il Trust eserciti l’attività commerciale in forma non esclusiva, lo stesso sarà obbligato alla tenuta delle scritture contabili ex art. 20 del Dpr n.600/1973, in base al quale si applicano le disposizioni previste per gli enti commerciali unicamente per la parte dell’attività esercitata avente natura commerciale (art. 20, comma 1, Dpr n. 600 del 29 settembre 1973, , “Le disposizioni degli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”).
Nei casi in cui il periodo di imposta di un trust trasparente non coincida con l’anno solare, il reddito da questo conseguito è imputato ai beneficiari individuati alla data di chiusura del periodo di gestione del trust stesso.
| UN ESEMPIO |
| Si ipotizzi, un trust con beneficiari individuati il cui periodo di gestione, in base a quanto stabilito dall’atto istitutivo, sia compreso tra il 1° aprile e il 31 marzo. In tale caso, il trust presenta la propria dichiarazione entro il 31 ottobre (ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, art. 2, comma 2, del Dpr. n. 322 del 22 luglio 1998,) e i beneficiari a loro volta dovranno inserire tale reddito nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è terminato il periodo di gestione del trust. |
Naturalmente se trustee è una trust company che amministra più trust, dovrà presentare una dichiarazione per ciascun trust.
Il trust è tenuto altresì ad adempiere gli obblighi formali e sostanziali relativi all’Irap previsti dal Dlgs n. 446 del 15 dicembre 1997, in quanto soggetto passivo rientrante, a seconda dell’attività svolta, nelle fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) ed e) del medesimo decreto.
Il trasferimento dei beni nel trust
Il trasferimento di beni in un trust ai fini delle imposte sui redditi sconta un trattamento differenziato che varia in funzione del soggetto che l’effettua (imprenditore o non imprenditore) e della tipologia di bene trasferito.
Qualora il trasferimento riguardi beni relativi all’impresa (beni merce, beni strumentali, beni patrimoniali), questi fuoriescono dalla disponibilità dell’imprenditore in quanto destinati a finalità estranee all’impresa.
Ciò comporta per il disponente imprenditore il conseguimento di componenti positivi di reddito da assoggettare a tassazione secondo le disposizioni del Tuir, nonché l’assoggettamento ad Iva ai sensi dell’art. 2, comma 2 n. 5 DpR n. 633 del 1972. In particolare, il trasferimento di beni merce comporterà il conseguimento di un ricavo d’esercizio ai sensi dell’art. 85, comma 2 del Tuir da quantificare sulla base del valore normale ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Tuir.
Il trasferimento di beni diversi da quelli che generano ricavi (beni strumentali, beni patrimoniali dell’impresa), invece, genererà plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa ai sensi degli artt. 58, 86 e 87 del Tuir. Anche in tali fattispecie il valore da prendere a riferimento per il calcolo della plusvalenza è il valore normale di cui al citato art. 9, comma 3.
Ove il trasferimento in trust abbia ad oggetto un’azienda, il relativo profilo fiscale deve essere esaminato alla luce del disposto dell’art. 58, comma 1, del Tuir che esclude il realizzo di plusvalenze in caso di trasferimento d’azienda per causa di morte o per atto gratuito; in tal caso l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. La ratio della norma consente di ritenere che, nel caso di trasferimento dell’azienda in trust, si conservi la neutralità fiscale a condizione che il trustee assuma l’azienda agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente.
Nel caso di beni diversi da quelli relativi all’impresa, il trasferimento al trust, in assenza di corrispettivo, non genera materia imponibile ai fini della imposizione sui redditi, né in capo al disponente non imprenditore né in capo al trust o al trustee.
Per quest’ultimo, infatti, anche se imprenditore, non si avranno sopravvenienze attive ex art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir, in quanto i beni trasferiti in trust non si confondono con il patrimonio dell’imprenditore (trustee) ma, come visto in precedenza, costituiscono un patrimonio separato.
Qualora il trasferimento dei beni in trust abbia ad oggetto titoli partecipativi il trustee acquisisce l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Tale regime di neutralità non può, tuttavia, essere garantito nel caso in cui i titoli oggetto del trasferimento siano detenuti nell’ambito di un rapporto amministrato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; nella specie, infatti, il trasferimento dei titoli dal conto del settlor a quello del trust, poiché indirizzato verso un conto intestato a un soggetto diverso da quello di provenienza, ricade nell’ipotesi dell’articolo 6, comma 6, del citato d. lgs. n. 461 del 1997 che assimila tali trasferimenti a cessioni a titolo oneroso. In tal caso, l’intermediario abilitato applica le relative imposte.
Cessione dei beni in trust
Il trattamento fiscale della cessione dei beni durante la vita del trust non presenta particolari problemi operativi, in quanto desumibile dalle ordinarie disposizioni che ai fini delle imposte sui redditi disciplinano detta operazione.
In particolare, quando le cessioni siano poste in essere nell’esercizio dell’impresa, la relativa disciplina fiscale varia in funzione della categoria di appartenenza del bene ceduto.
Nel caso di cessioni non effettuate nell’esercizio dell’impresa potranno realizzarsi, ricorrendone i presupposti, le fattispecie reddituali previste dall’art. 67 del Tuir.
Per la determinazione delle plusvalenze dovrà farsi riferimento ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente, fermo restando che il trasferimento dei beni dal disponente al trustee non interrompe il decorso del quinquennio di cui all’art. 67, mentre nel caso di cessioni di beni acquistati dal trust si farà riferimento al prezzo pagato.
Disciplina dei redditi del beneficiario del trust
Il comma 74, lett. b), dell’art. unico della Legge n. 296 del 2007 aggiunge al comma 2 dell’art. 73 del Tuir il seguente periodo: “Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali”.
Secondo la Circ. 48/E del 2007, premesso che il presupposto di applicazione dell’imposta è il possesso di redditi, per “beneficiario individuato” è da intendersi il beneficiario di “reddito individuato”, vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. “E’ necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza”.
Infatti, a differenza dei soci delle società trasparenti, che possono autonomamente stabilire i criteri di distribuzione degli utili societari, i beneficiari di un trust non hanno alcun potere in ordine all’imputazione del reddito del trust, cui provvede unicamente il trustee sulla base dei criteri stabiliti dal disponente.
L’art. 73 dispone che i redditi siano imputati “in ogni caso” ai beneficiari, cioè indipendentemente dall’effettiva percezione, secondo un criterio di competenza. Tale precisazione si è resa necessaria per coordinare la tassazione per trasparenza del trust con la natura del reddito attribuito al beneficiario, che è considerato reddito di capitale.
Contrariamente, infatti, al principio di cassa che in via ordinaria informa la determinazione del reddito di capitale, nella tassazione per trasparenza il medesimo reddito viene imputato al beneficiario indipendentemente dall’effettiva percezione, secondo il principio della competenza economica.
Il reddito imputato per trasparenza verrà tassato secondo le aliquote personali del beneficiario. Naturalmente, l’effettiva percezione dei redditi da parte dei beneficiari rimane una mera movimentazione finanziaria, ininfluente ai fini della determinazione del reddito.
Ove abbia scontato una tassazione a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva in capo al trust che lo ha realizzato, il reddito non concorre alla formazione della base imponibile, né in capo al trust opaco né, in caso di imputazione per trasparenza, in capo ai beneficiari.
Ad una doppia imposizione ostano i principi generali dell’ordinamento interno che impediscono l’imposizione in capo a più soggetti passivi di redditi prodotti o realizzati in dipendenza di uno stesso presupposto (art. 163 del Tuir).
Sulla base dei medesimi principi, i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al trust prima della individuazione dei beneficiari (quando il trust era “opaco”), non possono scontare una nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito della loro distribuzione.
Il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero in via definitiva, disciplinato dall’articolo 165 del Tuir, spetta al trust nel caso di trust “opaco”. Qualora, invece, il trust sia “trasparente” ed il reddito sia imputato ai beneficiari, il credito d’imposta spetta ai singoli beneficiari in proporzione al reddito imputato, analogamente a quando disposto dall’art. 165, comma 9, per le società che hanno optato per il regime della trasparenza. Infine, nel caso in cui il trust attribuisca solo parte del reddito ai beneficiari e sia, quindi, in parte opaco e in parte trasparente, la detrazione spetta al trust e ai beneficiari in proporzione al reddito imputato.
Il comma 75 dell’art. unico della Legge n. 296 del 2007 inserisce all’art. 44 del Tuir, dopo la lett. g-quinquies), la lett. g-sexies), secondo cui sono redditi di capitale “i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti;”.
Il trust residente imputa per trasparenza i propri redditi:
– ai beneficiari residenti;
– ai beneficiari non residenti.
In tale ultimo caso, il reddito attribuito al beneficiario non residente, viene tassato in Italia: trattandosi di reddito di capitale corrisposto da soggetto residente, infatti, lo stesso si considera prodotto in Italia ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del Tuir.
Il trust non residente, che è soggetto passivo Ires per i soli redditi prodotti in Italia, imputa per trasparenza tali redditi ai:
– soli beneficiari residenti, quali titolari di redditi di capitale.
L’imposizione indiretta
L’art. 1, comma 47 del Dl n. 262 del 2006 prevede che è istituita l’imposta sulle successioni e donazioni, tra le altre, anche “sulla costituzione di vincoli di destinazione”.
Commentando la modifica la dottrina (uno per tutti A. Busani) che per considerare le modifiche che la disposizione coporta è necessario partire da due fondamentali considerazioni:
1. in generale, una imposta non può essere applicata in mancanza di una manifestazione di capacità contributiva in capo al contribuente a pena di sua incostituzionalità (e nell’ipotesi di donazione la capacità contributiva è inevitabilmente l’incremento patrimoniale che si verifica in capo al beneficiario dell’atto a titolo gratuito);
2. in particolare, le aliquote di imposta di donazione (4, 6 e 8 per cento) sono applicate in base al più o meno stretto rapporto di parentela tra donante e donatario.
Nel caso del Trust la manifestazione di capacità contributiva si ha solo con la devoluzione ai beneficiari finali (il cui rapporto di parentela o meno con il disponente permetterà di individuare l’aliquota d’imposta di donazione applicabile nel caso specifico). Ne consegue che al momento dell’affidamento dei beni in trust risulta applicabile l’imposizione di registro fissa (168 euro) così come si era espressa la maggior parte della giurisprudenza e della dottrina (Cfr. Ctr Venezia del 23.01.2003; Sent. Tribunale di Bologna, I sez. civ. del 28.04. 2000; Studio realizzato dal Gruppo di lavoro costituito presso la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, sui “profili civilistici e fiscali del trust”; Studio del Notariato n. 80/2003/T).
Senonchè durante Telefisco, l’Agenzia delle Entrate si era espressa nel senso che la istituzione del trust con trasferimento dei beni dal disponente al trustee dovesse scontare l’imposta di donazione; solo nel caso di vincoli di destinazione che vengano istituiti nel patrimonio del disponente (come accade nel caso del fondo patrimoniale), e quindi quando non c’è alcun effetto traslativo, le Entrate si sono espresse nel senso della applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa.
Tale considerazione è stata poi sviluppata nella Circ. n. 48/E del 2007. Viene detto che la struttura giuridica del trust pone in evidenza i seguenti elementi o presupposti impositivi rilevanti agli effetti delle imposte indirette:
– l’atto istitutivo;
– l’atto dispositivo;
– eventuali operazioni compiute durante il trust;
– il trasferimento dei beni ai beneficiari.
L’atto istitutivo con il quale il disponente esprime la volontà di costituire il trust, che non contempli anche il trasferimento di beni nel trust (disposto in un momento successivo), se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, del Dpr n. 131, quale atto privo di contenuto patrimoniale.
L’atto dispositivo con il quale il settlor vincola i beni in trust è un negozio a titolo gratuito.
L’articolo 6 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, rubricato “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” ha dettato una specifica disciplina per la costituzione di vincoli di destinazione”, prevedendone l’assoggettamento all’imposta di registro. E’ questo il primo approccio della normativa nazionale al trattamento del trust ai fini delle imposte indirette, posto che il trust, per le caratteristiche essenziali che lo contraddistinguono,è riconducibile nella categoria dei vincoli di destinazione.
Il regime fiscale introdotto dal Dl n. 262 del 2006 è stato successivamente modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286. Quest’ultima legge, che non ha convertito il predetto articolo 6 del decreto, ha invece ripristinato l’imposta sulle successioni e donazioni, siccome disciplinata dal Testo Unico 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente al 25 ottobre 2001. Contestualmente, ha disposto l’applicazione di tale imposta “alla costituzione dei vincoli di destinazione” (Dl n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2007, art. 2, commi da 47 a 49).
Da ultimo, la Legge n. 296 del 2007 ha integrato la disciplina dell’imposta in esame, introducendo, tra l’altro, determinate franchigie in favore dei parenti in linea collaterale e dei portatori di handicap, nonché esenzioni per il trasferimento a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali o di azioni (art. 1, commi da 77 a 79).
Attualmente, pertanto, la costituzione dei vincoli di destinazione è soggetta all’imposta sulle successioni e donazioni secondo le disposizioni stabilite all’art. 2, commi da 47 a 49, del Dl n. 262 del 2006.
Come accennato, il trust comporta la segregazione dei beni del settlor in un patrimonio separato gestito dal trustee (che nel trust autodichiarato – anch’esso rilevante ai fini dell’imposta in esame – coincide con il settlor).
Il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l’effetto) va assoggettato, pertanto, all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos.
Da quanto precede secondo l’Amministrazione finanziaria ne deriva che (Cfr. Circ. 48/E del 2007):
– Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un’unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa.
– Ciò induce a ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin dall’origine a favore del beneficiario (naturalmente nei trust con beneficiario) e sia espressione dell’unico disegno volto a consentire la realizzazione dell’attribuzione liberale.
– Conseguentemente, ai fini della determinazione delle aliquote, che si differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e affinità (all’art. 2, commi da 47 a 49, del Dl n. 262 del 2006), occorre guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario (e non a quello tra disponente e trustee).
Ai fini dell’applicazione sia delle aliquote ridotte sia delle franchigie, il beneficiario deve poter essere identificato, in relazione al grado di parentela con il disponente, al momento della costituzione del vincolo. Ad esempio, per poter applicare l’aliquota del 4% prevista tra parenti in linea retta, è sufficiente sapere che il beneficiario di un trust familiare sarà il primo nipote al conseguimento della maggiore età.
Nel trust di scopo, gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di beneficiario finale, l’imposta sarà dovuta con l’aliquota dell’8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di “altri soggetti” ( d.l. n. 262/2006 art. 2, comma 48, lett. c).
In applicazione del comma 4-ter dell’art. 3 del d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 introdotto dal comma 78 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 2007, la costituzione del vincolo di destinazione in un trust disposto a favore dei discendenti del settlor non è soggetto all’imposta qualora abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.
Le modalità di applicazione delle imposte ipotecaria e catastale alla costituzione di vincoli di destinazione, in mancanza di specifiche disposizioni, sono stabilite dal Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale, approvato con Dlgs. 31 ottobre 1990, n. 347.
Tali imposte sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi atti. Le stesse imposte sono dovute in misura proporzionale relativamente alla trascrizione di atti che conferiscono nel trust, con effetti traslativi, i menzionati beni e diritti.
Pertanto, sia l’attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento della costituzione del vincolo, sia il successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo, sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
Durante la vita del trust, il trustee può compiere operazioni di gestione del patrimonio. Eventuali atti di acquisto o di vendita di beni sono soggetti ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che li caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.
La devoluzione ai beneficiari dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini dell’imposta sulle donazioni, un presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatti, hanno già scontato l’imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust. Inoltre, poiché la tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene al momento della costituzione del vincolo, l’eventuale incremento del patrimonio del trust non sconterà l’imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione.