ARTICOLO – Pubblicato il: 16 novembre 2011 – Da: G. Manzana E. Iori
Lo Statuto, all’articolo 12, prevede una serie di diritti in capo al contribuente nella fase del controllo; tuttavia, se interpretato letteralmente, buona parte di tali garanzie sembrano ancorate alle ispezioni svolte presso la sede del contribuente (come in azienda o studio) e non anche presso gli uffici (in merito alla durata, il co. 5 dell’art. 12 dello statuto – ante e post modifica – fa riferimento alle “verifiche presso la sede del contribuente”).
Una parte dei controlli/verifiche (per non dire tutti imprese in contabilità semplificata e professionisti), però, viene svolta non in azienda ma richiedendo all’interessato informazioni e documenti che poi vengono esaminati dai verificatori nei propri uffici.
A conclusione di questi controlli, normalmente preceduti da un intervento del contribuente, spesso verbalizzato con un verbale di contraddittorio, l’ufficio non redige un verbale di constatazione (cui fa riferimento l’articolo 12 dello Statuto) ma direttamente un avviso di accertamento.
Seguendo tale procedura la maggior parte degli uffici sono convinti che non debbano essere osservate le prerogative imposte dallo Statuto (facoltà di farsi assistere da un professionista, ragioni del controllo, possibilità di replicare con memorie nei successivi 60 giorni).
Secondo la Commissione tributaria provinciale di Milano, sentenza 10 maggio 2010 n. 126, le garanzie dello Statuto dei contribuenti si applicano anche se il controllo viene a svolto a seguito di richiesta documentale presso l’ufficio del Fisco e a prescindere dalla denominazione che viene data al verbale redatto (contraddittorio, constatazione).
Mancato rispetto dell’ statuto in merito:
– alla mancata indicazione nel questionario o nell’invito a comparire presso l’Agenzia, le ragioni e l’oggetto della verifica e l’avvertimento sulla facoltà di farsi assistere da un professionista;
– al mancato rispetto della durata dell’ispezione che non può superare i 30 giorni al più prorogabili di altri trenta;
– al mancato rispetto dei 60 giorni prima dell’emissione dell’avviso di accertamento o mancanza nella motivazione dell’urgenza che ha comportato la compressione di tale diritto in capo al contribuente.
La Commissione tributaria di Milano ha effettuato un’interpretazione sostanziale – e non formale – della norma, evidenziando che, a prescindere dalla denominazione dell’atto, se è stato eseguito un controllo, va da sé che devono essere garantite al contribuente le garanzie previste dallo Statuto, la cui inosservanza, conclude la sentenza, comporta la nullità dell’atto di accertamento.
Nello specifico, il contribuente lamentava la violazione dell’articolo 12, comma 2, non essendo stati indicati, né nel questionario né nell’invito a comparire presso l’Agenzia, le ragioni e l’oggetto della verifica e non essendo stato riportato l’avvertimento sulla facoltà di farsi assistere da un professionista.
In effetti, pur trattandosi di un orientamento della commissione provinciale, occorre rilevare che se non fosse come osservano i giudici milanesi, sarebbe facilmente eludibile dall’ufficio qualsivoglia garanzia in capo al soggetto controllato, spostando l’attività di controllo dall’azienda all’ufficio e denominando l’atto compilato in un modo anziché in un altro.
Si pensi per tutti al caso, anche se non frequente, di contestazione di violazioni di un’annualità prossima alla decadenza. Se l’ufficio attende gli ultimi mesi del periodo di imposta, non può concedere gli ulteriori sessanta giorni per le memorie scadrebbero i termini. Ebbene sarebbe, a questo punto molto semplice, stante il controllo in corso in ufficio, non fare un pvc, ma direttamente l’avviso di accertamento. Così operando si rischierebbe di bypassare l’obbligo imposto dall’articolo 12, comma 7, dello Statuto e, soprattutto, la motivazione imposta dalla stessa norma e ribadita dalla Corte costituzionale (ordinanza 244 del 29 luglio 2009) e dalla Cassazione (sent. 22320/2010), secondo la quale, a pena di nullità, l’urgenza che ha comportato la compressione di tale diritto in capo al contribuente, deve essere motivato.
L’altro problema che sovente si pone in occasione di controlli fiscali è la durata dell’ispezione. Lo Statuto precisa che la permanenza dei verificatori non può superare i 30 giorni al più prorogabili di altri trenta.
Di norma il mancato rispetto di tale termine non viene considerato dai giudici di merito una causa di nullità dell’atto impositivo. Tuttavia occorre segnalare, negli ultimi anni, alcune sentenze di segno opposto (per tutte: Ctp Terni n. 141/2009; Ctr Piemonte n. 26/2009, Ctr Lombardia n. 12/2008) che hanno ritenuto nullo l’accertamento emanato dopo un controllo protrattosi più di 30 o 60 giorni. Anche in questa ipotesi, il problema non è di menomare l’attività di controllo e ancor meno di non reprimere comportanti evasivi, ma solo di riequilibrare parzialmente la fase del controllo caratterizzata da ampi, quanto legittimi, poteri dell’amministrazione, cui si contrappongono non altrettanto elevati strumenti difensivi per il contribuente.
Ctp Milano, sentenza del 10 maggio 2010 n. 126
“(…) l’invito alla produzione di documenti e di registri aziendali e, in particolare, l’invito a comparire rivolto al legale rappresentante della società ricorrente presso la sede dell’Agenzia e a rispondere a specifiche domande sui prezzi correlati ai costi e, comunque, sull’attività svolta dall’azienda sociale nell’anno (…), integri la fattispecie riconducibile al processo verbale di constatazione, ancorché questo sia stato denominato «verbale di contraddittorio».
L’assenza dell’informazione (…) viola la lettera e la ratio dell’articolo 12, comma 2, della legge 212/2000 perché pregiudica i diritti e le garanzie del contribuente, incidendo sulla validità del procedimento amministrativo, quale atto presupposto dell’emanato avviso di accertamento pregiudicandone, di conseguenza, la legittimità ed efficacia”.
In tal senso si veda anche la Ctp Reggio Emilia sent. 173/2010.