ROTTAMAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI FISCALI
ARTICOLO - Pubblicato il: 26 gennaio 2019 - Da: G. Manzana E. Iori
L’art. 2 del Dl 119/2018, in aggiunta a quanto previsto in merito ai PVC, consente la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al data di entrata in vigore del decreto [24 ottobre 2018], nello stato del procedimento in cui si trovavano alla medesima data.
In merito, oltre alla norma e alla realazione, è intervenuta l’Agenzia delle entrate con il Provv. 9/11/2018 e con le indicazioni fornite sul suo sito.
L’agevolazione consiste nel pagamento delle somme riferite tributi e contributi, beneficiando dello sconto integrale delle sanzioni pecuniarie amministrative, degli interessi e degli accessori. L’unica eccezione è costituita da alcune risorse proprie tradizionali a livello europeo, per le quali il contribuente è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, anche gli interessi di mora.
Gli accessori sono gli importi diversi dai tributi e dai contributi, quali in particolare le eventuali spese di notifica dell’atto tributario. Per fruire di questo beneficio occorre quindi pagare solo il “capitale”, vale a dire i tributi e gli eventuali contributi oggetto del procedimento di accertamento.
Si tratta di una forma di definizione agevolata sostanzialmente assimilabile all’acquiescenza agevolata all’accertamento, ma con la particolarità di essere di maggiore favore per il contribuente, in quanto non è prevista solo una riduzione delle sanzioni, ma l’esclusione integrale delle stesse e degli interessi.
Sono definibili i seguenti atti:
- gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione:
- notificati entro la data di entrata in vigore del decreto [24 ottobre 2018],
- non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data
- rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del Dlgs 218/1997,
- gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati (di cui ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1 della legge 311/ 2004, n. 311,
- notificati entro la data di entrata in vigore del decreto [24 ottobre 2018],
- sempreché non si siano resi definitivi e
- non siano stati impugnati alla stessa data.
- gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi
- notificati entro la data di entrata in vigore del decreto [24 ottobre 2018], e per i quali, alla stessa data,
- non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l’accertamento con adesione
- gli accertamenti con adesione
- sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto [24 ottobre 2018]
- ma non ancora perfezionati, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento
Quanto al termine di notifica, il provvedimento e la prassi amministrativa chiariscono che per data di notifica si intende quella in cui la stessa si perfeziona per il contribuente, che generalmente è il giorno di ricevimento dell’atto.
Sono esclusi da questa definizione agevolata
- La norma consente di definire gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero: non è dunque possibile regolarizzare né gli atti di contestazione né i provvedimenti di irrogazione sanzioni.
- gli atti definiti con altre modalità
- gli atti impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24 ottobre 2018 o anche successivamente: per questi la controversia tributaria pendente potrà essere definita in base alle disposizioni di cui all’articolo 6 del Dl 119/2018 che tratta della definizione delle liti.
- gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli atti di adesione emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167. La preclusione riguarda entrambe le edizioni della procedura e opera anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa.
Stando a quanto previsto nella relazione dal decreto e dalla prassi amministrativa, il contribuente che intende avvalersi di questa forma di definizione non può proporre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge altre istanze con essa incompatibili, come per esempio l’istanza di accertamento con adesione.
Pagamento
Per gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dal 24 ottobre 2018, ovvero, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del Dlgs 218/1997 [acquiescenza - proposizione del ricorso], che residua dopo il 24 di ottobre. La norma citata è quella dell’acquiescenza (articolo 15 del Dlgs 218/1997), che trova applicazione quando il contribuente rinuncia a impugnare l’atto e (rinuncia) «a formulare istanza di accertamento con adesione». L’acquiescenza deve avvenire entro il termine per presentare il ricorso. Quindi, a regime, acquiescenza e accertamento con adesione risultano istituti alternativi (anche se c’è qualche giurisprudenza contraria, ma la norma è chiara), per cui per l’acquiescenza non si possono sommare i 90 giorni di sospensione previsti per l’accertamento con adesione.
Per gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del Dlgs 218/1997, il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dal 24 ottobre 2018;
Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del Dlgs 218/1997, il pagamento deve avvenire entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del Dlgs 218/1997 [entro venti giorni dalla redazione dell'atto], decorrente dal 24 ottobre 2018.
Se l’atto di accertamento con adesione è stato sottoscritto entro il 24 ottobre e, sempre entro tale data, non è stata versata la prima o unica rata, la possibilità di definizione con il pagamento delle sole imposte derivanti dall’accordo va effettuata entro venti giorni dal 24 ottobre.
Se, invece, l’atto è stato notificato entro il 24 ottobre ma entro tale data risultava già presentata istanza di accertamento con adesione, nella relazione illustrativa al decreto viene specificato che – ma soltanto in questo caso – si potrà fruire dell’ulteriore termine di sospensione di 90 giorni previsto per l’accertamento con adesione. Questo sempre che il termine complessivo (90 giorni più 60 più l’eventuale pausa feriale dei termini processuali) scada successivamente al 23 novembre.
I termini entro cui effettuare il versamento necessario per il perfezionamento della definizione agevolata sono diversi in base al tipo di atto.
Il termine di versamento dell’importo dovuto scade:
- il 23 novembre 2018 per l’invito al contraddittorio per il quale l’istruttoria era ancora pendente al 24 ottobre 2018
- il 13 novembre 2018 per l’accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre 2018. Entro il termine della proposizione del ricorso nel caso in cui l’atto è stato notificato entro il 24 ottobre ma entro tale data risultava già presentata istanza di accertamento con adesione. Questo sempre che il termine complessivo (90 giorni più 60 più l’eventuale pausa feriale dei termini processuali) scada successivamente al 23 novembre
- il 23 novembre 2018 per l’avviso di accertamento, l’avviso di rettifica o di liquidazione, l’atto di recupero credito, oppure, se più ampio, entro il termine che alla medesima data era pendente per l’eventuale impugnazione dell’atto oggetto di definizione.
Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo; la prima rata dev’essere versata entro i predetti termini.
Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4, del Dlgs 218/1997 [versamento rateale], con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
E’ esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del Dlgs 241/1997.
Modalità di versamento
In caso di invito al contraddittorio, il contribuente:
- per la compilazione del modello F24 indica i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l’accertamento con adesione e reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, il codice ufficio riportato nell’invito ricevuto, l’anno di riferimento e il codice atto 99999999107
- per la compilazione del modello F23 utilizza i codici tributo e il codice ufficio riportati nell’invito ricevuto e nel campo 10. “Estremi dell’atto o del documento” i seguenti dati: campo “Anno” 2018, campo “Numero” 99999999107.
In caso di accertamento con adesione, il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 consegnato dall’ufficio al momento della sottoscrizione dell’atto, indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi, nonché il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio, e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento, con la seguente precisazione: tenuto conto che nel predetto fac-simile le imposte oggetto di adesione sono indicate unitamente agli interessi, può essere richiesta assistenza all’ufficio col quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute.
In caso di avviso di accertamento, avviso di rettifica e di liquidazione, atto di recupero, il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 allegato all’atto da definire, indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi, il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento.
I contribuenti effettuano il versamento senza avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23, secondo i casi.
Entro 10 giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente consegna all’ufficio competente la quietanza dell’avvenuto pagamento.
La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi.
In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti.
La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.