ROTTAMAZIONE TER CARTELLE DI PAGAMENTO
ARTICOLO - Pubblicato il: 7 febbraio 2019 - Da: G. Manzana E. Iori
L’art. 3 del Dl 119/2018, ripropone la definizione delle cartelle di pagamento. Si tratta della c.d. rottamazione ter che fa seguito a quella prevista dopo l’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 193/2016 e l’art. 1 Dl 148/2017.
Al pari di quelle precedente l’agevolazione consiste (co. 1 art. 3 del Dl 119/2018) nell’estinzione, mediante pagamento dilazionato, delle cartelle di pagamento senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del Dpr 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive [accessori dei crediti previdenziali] di cui all'articolo 27, comma 1, del Dlgs 46/1999. E’ richiesto venga versato integralmente le somme:
a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli
|importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 112/1999
||di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento (co. 8 art. 3 del Dl 119/2018).
Oggetto di definizione e esclusioni
Oggetto di definizione sono i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017(co. 1 art. 3 del Dl 119/2018).
Oggetto di definizione sono i debiti diversi da quelli di cui all'articolo 5 del Dl 119/2018 [vale a dire i carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea] (co. 1 art. 3 del Dl 119/2018).
Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali (co. 16 art. 3 del Dl 119/2018);
- Le risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7.6.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.5.2014 e di IVA riscossa all’importazione, per le quali l’art. 5 del Decreto in esame prevede una specifica modalità di definizione.
L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso |i propri sportelli e ||in apposita area del proprio sito internet. (co. 4 art. 3 del Dl 119/2018).
Possono essere ammessi alla rottamazione ter anche i soggetti che hanno presentato la dichiarazione per la due precedenti rottamazioni. In tal caso, stando l’attuale disposto normativo (co. 21 e ss. dell’art. 3 del Dl 119/2018) occorre considerare le seguenti condizioni.
PRIMA ROTTAMAZIONE - art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 193/2016 | ||||||||||
I soggetti decaduti dalla prima definizione agevolata possono, senza vincoli, essere ammessi alla nuova disciplina (art. 6 co. 25 Dl 119/2018). | ||||||||||
SECONDA ROTTAMAZIONE - l’art. 1 Dl 148/2017 | ||||||||||
1) carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (art. 6 co. 21 Dl 119/2018). Piano di rateazione allora previsto:
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Per accedere alla rottamazione ter devono pagare le rate riferite ai mesi di luglio, settembre e ottobre entro il 7 dicembre 2018. Si tratta di una vera e propria riapertura dei termini che avviene senza maggiorazioni di sorta, poiché essa consegue ad una rimodulazione della scadenza di legge. Ne consegue che tutti i soggetti che hanno per esempio pagato in ritardo le rate di luglio e settembre sono automaticamente regolarizzati, purchè versino entro il 7 dicembre 2018 la rata di ottobre. Nel contempo questa remissione in termini costituisce altresì una condizione per accedere ai benefici della rottamazione ter. In particolare, una volta ottemperato all’onere, le somme residue, corrispondenti alle rate in scadenza, in origine, a novembre 2018 e febbraio 2019 (20%), potranno essere versate in 18 rate, con applicazione degli interessi del 2%. Viceversa, se non si rispetta la scadenza del 7 dicembre non solo decade la rottamazione bis ma non si è ammessi alla rottamazione ter, limitatamente ai medesimi carichi. |
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2) carichi affidati ante 2017 (art. 1 co. 4 lett. a) punto 2 Dl 148/2017); (art. 6 co. 21 Dl 119/2018). Piano di rateazione allora previsto:
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3) ripescati della rottamazione bis che non abbiano pagato le rate scadute a fine 2016 entro luglio 29018. Si tratta di carichi ante 2017 con rate scadute a fine 2016 o anche inclusi nella prima rottamazione ma poi esclusi perché il debitore non aveva pagato tutte le rate scadute a fine 2016 entro luglio, con riferimento alle dilazioni pendenti al 24 ottobre 2016 (art. 1 co. 4 lett. a) punto 2 Dl 148/2017). (art. 6 co. 24 Dl 119/2018) In quest’ultima ipotesi, per essere ammessi alla rottamazione bis bisognava prima presentare la domanda entro il 15 maggio 2018 e poi pagare per intero in una unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, le rate scadute a fine 2016. Tale adempimento rappresentava la condizione per accedere alla seconda versione della definizione agevolata. Piano di rateazione allora previsto:
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Si tratta dei c.d. ripescati della rottamazione bis che non abbiano pagato le rate scadute a fine 2016 entro luglio. In tale eventualità, i debitori sono stati esclusi dalla rottamazione bis ma proprio per questo possono rientrare nella rottamazione ter con un duplice effetto positivo:
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Dichiarazione
Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione(co. 5 art. 3 del Dl 119/2018).
Il debitore sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento in sede di dichiarazione.
Entro il 30 aprile 2019 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data (co. 7 art. 3 del Dl 119/2018)..
L’Agenzia delle Entrate–Riscossione ha reso disponibili i modd. DA-2018 e DA-2018-D (quest’ultimo per la rottamazione delle risorse proprie tradizionali UE e IVA all’importazione).
Nella dichiarazione il debitore |indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichiin essa ricompresi e ||assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. (co. 6 art. 3 del Dl 119/2018).
Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse (co. 11 art. 3 del Dl 119/2018).
Pagamento delle somme
Il pagamentodelle somme 1 è effettuato (co. 2 art. 3 del Dl 119/2018):
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
In sede di conversione dalle 10 rate semestrali di pari importo si è passati a 18 di importi e periodicità diversa.
2 rate (2 rate nell’anno 2019 per un totale del 20%) scadenti il 31 luglio e 30 novembre 2019 |
Pari al 10% ciascuna |
16 rate (4 rate ad anno per un totale del 20% anno) scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno per gli anni che vanno dal 2020 al 2023 |
Pari al 5% ciascuna |
In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del Dpr 602/1973.
Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto risulta dovuto per la definzione, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi presentando la dichiarazione (co. 8 art. 3 del Dl 119/2018).
Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili (co. 9 art. 3 del Dl 119/2018).
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione che invia al debitore entro il 30 giugno 2019, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a);
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del Dl 145/2013 , con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti [compensazione con crediti verso pubblica amministrazione] (co. 12 art. 3 del Dl 119/2018).
Effetti della definizione
A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto (co. 10 art. 3 del Dl 119/2018):
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del Dpr 602/1973;
f-bis) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del Dl n. 50/2017 ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015.
Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione (e non con il pagamento):
a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del Dpr 602/1973;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo (co. 13 art. 3 del Dl 119/2018).
Mancato pagamento
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti (8):
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del Dpr 602/1973 (co. 14 art. 3 del Dl 119/2018).
In sede di conversione è stato previsto che nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi (co. 14 art. 3 del Dl 119/2018).
Situazioni particolari
Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche |i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge n. 3/2012 (c.d. procedura da sovraindebitamento), con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore (co. 15 art. 3 del Dl 119/2018).
Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal Rd 267/1942, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del Rd 267/1942.
Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (co. 16 art. 3 del Dl 119/2018).