IVA: INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
ARTICOLO - Pubblicato il: 22 febbraio 2020 - Da: G. Manzana E. Iori
NORMA > 19. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.
PRASSI > L’agenzia delle entrate è intervenuta con la Cir. 15/E/2018.
COMEMNTO > L’art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/99 prevede che:
- agli interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 31, Legge n. 457/78 (ora art. 3, DPR n. 380/2001), su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%;
- nei casi in cui per la realizzazione di detti interventi di manutenzione:
- siano utilizzati i c.d. “beni significativi” individuati dal DM 29.12.99 e
- il valore dei beni significativi sia superiore al 50% del valore complessivo della prestazione; nel caso di beni significativi di importo pari o inferiore al valore complessivo della prestazione tutta la fattura prevede l’applicazione dell’iva al 10%;
l’aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile a tali beni fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di manutenzione e quello dei medesimi beni.
L’articolo 7, comma 1, lettera b, legge 488/1999 consente quindi di applicare sempre l’Iva del 10% sul:
- valore della prestazione di servizi (la posa in opera, la manodopera, eccetera),
- delle materie prime e semilavorate,
- oltre che dei beni finiti non beni significativi (anche se sono “parti staccate” di questi ultimi, ma a patto che abbiano «un’autonomia funzionale» rispetto al bene significativo stesso).
Al bene significativo, invece, l’Iva del 10% si può applicare solo «fino a concorrenza» del valore precedente; quindi, più basso è il valore del bene significativo, più ampia è l’applicazione dell’Iva del 10%, al posto del 22 per cento.
IVA AL 10% - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
CONDIZIONI | FATTURA |
Il cliente deve dichiarare (fac simile):
|
1. Deve essere allegato il fac simile 2. Porre attenzione alla ripartizione dell’imponibile in caso di beni significativi |
Esempio bene significativo superiore al 50% del valore complessivo della prestazione:
- costo caldaia euro 2.000,00 (costo sostenuto dal venditore della caldaia)
- lavoro euro 1.500,00
- materie prime e semilavorate 100
- beni finiti non beni significativi 100
Valore complessivo dell’intervento 3.700
nella fattura si dovrà specificare ed applicare l’iva nel seguente modo:
- iva la 10% su tutta la parte del lavoro e cioè 1.500
- iva la 10% su materie prime e semilavorati e cioè 100
- iva la 10% su beni finiti non beni significativi e cioè 100
- iva al 10% sul costo della caldaia nel limite della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di manutenzione (3.700) e quello dei beni significativi (2.000) – cioè la sommatoria delle voce che non sono bene significativo) e cioè 1.700
- iva al 22% sul restante costo della caldaia e cioè 300,00.
Esempio bene significativo inferiore al 50% del valore complessivo della prestazione:
- costo caldaia euro 1.000,00 (costo sostenuto dal venditore della caldaia)
- lavoro euro 1.500,00
- materie prime e semilavorate 100
- beni finiti non beni significativi 100
Valore complessivo dell’intervento 2.700
nella fattura si dovrà specificare ed applicare l’iva nel seguente modo:
- iva la 10% su tutta la parte del lavoro e cioè 1.500
- iva la 10% su materie prime e semilavorati e cioè 100
- iva la 10% su beni finiti non beni significativi e cioè 100
- iva al 10% sul costo della caldaia nel limite della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di manutenzione (2.700) e quello dei beni significativi (1.000) – cioè la sommatoria delle voce che non sono bene significativo) e cioè 1.700 – che mi comporta che l’intero valore della caldaia è soggetta a iva al 10%.
L’elenco dei beni significativi elencati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999 è il seguente:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.
L’elenco è tassativo, ma i termini utilizzati, secondo la Cir. 15/E/2018, vanno «intesi nel loro significato generico e non tecnico»; quindi, sono significativi anche i beni che «hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati», ma che, per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale, assumono una diversa denominazione. Ad esempio, la vasca idromassaggio è nella categoria dei beni significativi dei “sanitari” (circolare 7 aprile 2000, n. 71/E, paragrafo 4). La circolare 12 luglio 2018, n. 15/E, ha chiarito che la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia, mentre «la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell’ambiente non può essere assimilata alla caldaia». Non viene detto, che quest’ultima stufa è comunque un bene significativo, in quanto dovrebbe rientrare tra le «apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria».
Per il costo della manodopera occorre considerare che:
- Ha un costo della manodopera solo chi ha dipendenti (Circol. Ag. Entrate 28/E/2006);
- Chi non ha dipendenti deve specificare che non ha costo per la manodopera (Circol. Ag. Entrate 11/E/2007);
- occorre dare indicazione sia manodopera impiegata direttamente che quella eventuale impiegata da appaltatori o subappaltatori e da questi comunicato (interrogazione parlamentare (5-00530) del 2006).
In base alla nuova disposizione recata dalla finanziaria per il 2018 (come commentata anche dall’Agenzia delle entrate nella cir. 15/E/2018):
- l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito dei citati lavori di manutenzione e delle parti staccate “si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale”;
- “come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi”.
Il valore dei beni significativi installati in un intervento di manutenzione (ordinaria o straordinaria), di ristrutturazione edilizia e di risanamento e restauro conservativo su abitazioni è il “costo” sostenuto dall’installatore e non il “prezzo di vendita” addebitato dallo stesso al committente. Questa interpretazione, introdotta retroattivamente dalla legge di Bilancio 2018 e commentata dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 12 luglio 2018, n. 15/E, è pro-contribuente, perché riduce il valore del bene significativo (si usa il costo e non il prezzo), ai fini della distinzione tra l’imponibile su cui applicare l’Iva del 10% e quello su cui calcolare il 22 per cento.
L’interpretazione autentica ha chiarito che per determinare il valore del bene significativo devono essere considerati “solo” gli oneri che concorrono alla sua produzione, in capo al prestatore nell’intervento edile (materie prime, manodopera impiegata per la loro produzione), senza l’eventuale mark-up (articolo 1, comma 19, legge 205/2017).
Se il bene significativo fornito viene “prodotto” dal prestatore stesso, il suo valore è costituito dal relativo costo di produzione, il quale non può essere inferiore al costo delle materie prime utilizzate e della manodopera impiegata. In base all’Oic n. 13, nel costo di produzione sono compresi sia i costi direttamente imputabili al prodotto, sia i costi generali indiretti sostenuti nella produzione dei beni, come ad esempio l’ammortamento di beni materiali e immateriali utilizzati e la loro manutenzione.
Se, invece, l’intervento edile viene eseguito da un prestatore che non produce direttamente il bene significativo ma lo acquista da terzi, il suo valore non può essere inferiore al suo costo di acquisto, in capo allo stesso. In entrambi i casi, quindi, il valore del bene significativo non deve comprendere il «margine aggiunto dal prestatore» al costo di produzione o di acquisizione, «per determinare il prezzo finale di cessione dello stesso al cliente/committente» (il cosiddetto mark-up).
- la fattura emessa dal prestatore deve indicare “oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo ... che sono forniti nell’ambito dell’intervento”;
L’artigiano o il prestatore di servizio incaricati di eseguire l’intervento devono però specificare in fattura il costo che hanno sostenuto per la produzione o per l’acquisto da terzi del bene significativo, fornendo al committente un dato importante per calcolare il “guadagno” sulla fornitura del bene significativo.
- sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017;
- non è previsto il rimborso dell'IVA applicata sulle operazioni effettuate.