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LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW IN DICHIARAZIONE

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ARTICOLO - Pubblicato il: 2 maggio 2010 - Da: G. Manzana E. Iori

 

AMBITO SOGGETTIVO - ART. 4 DEL DL 167/1990

Obbligati alla compilazione del quadro RW sono:

-           Persone fisiche (compresi i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo)

-           Enti non commerciali

-           Società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5, Tuir

fiscalmente residenti in Italia (la residenza fiscale in Italia deve «verificarsi» nel periodo d’imposta di presentazione della dichiarazione).

Restano, invece, escluse tutte le società di capitali (Spa, Sapa, Srl), le società di persone diverse dalle società semplici (Snc e Sas), nonché gli enti commerciali, gli enti pubblici e soggetti di cui all’articolo 74 del Tuir.

Secondo la Cassazione (sentenze 9320/03 e 10332/07), la compilazione di RW non riguarda il solo intestatario formale delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che hanno la disponibilità di fatto e la possibilità di movimentazione di somme di denaro non proprie. In base a tale impostazione, risulterebbe obbligato alla dichiarazione anche il soggetto che, pur non essendo il beneficiario effettivo, abbia la disponibilità di somme di denaro non proprie, con l’obbligo di retrocederle all’effettivo beneficiario. Applicando tale interpretazione si vendono a verificare inutili duplicazione di adempimenti: si pensi al caso di un procuratore e dell’intestatario formale di un conto corrente, tenuti entrambi alla compilazione del modello RW.

AMBITO OGGETTIVO - ART. 4 DEL DL 167/1990

Gli obblighi dichiarativi (quadro RW) riguardano:

-           i cd. «flussi», ossia “l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero” di denaro, titoli e certificati in serie o di massa.

-           le cd. «consistenze», ossia “investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia”.

IL MODELLO DICHIARATIVO

Il Quadro RW si compone di tre Sezioni:

-           Sezione II, destinata ad accogliere l'ammontare complessivo degli “investimenti esteri ovvero attività estere di natura finanziaria (le cd. «consistenze di fine periodo») attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia”.

-           Sezione III, nella quale vanno indicati “trasferimenti da, verso e sull'estero (vale a dire estero su estero) che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria” (cd. «operazioni correnti»).

-           Sezione I, ove vanno indicati “i trasferimenti da o verso l'estero per causali diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria”.

SEZIONE II “INVESTIMENTI ESTERI OVVERO ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA ATTRAVERSO CUI POSSONO ESSERE CONSEGUITI REDDITI DI FONTE ESTERA IMPONIBILI IN ITALIA”:

Nella sezione II del quadro RW vanno indicati gli investimenti esteri ovvero attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia detenute al termine del periodo d'imposta attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.

L'obbligo non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta non supera a euro 10.000.

Rientrano fra le attività da dichiarare anche i beni immateriali, quali marchi e brevetti (Cric. 49/E/2009).

A titolo esemplificativo, sono oggetto di segnalazione le seguenti attività finanziarie (istr. Modello Unico 2010):

– attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, ad esempio, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere rivenienti da depositi e conti correnti, i titoli pubblici italiani emessi all’estero, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di costituzione (ad esempio, accrediti di stipendi,

di pensione o di compensi);

– contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, ad esempio, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempre che il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano o le prestazioni non

siano pagate attraverso un intermediario italiano;

– contratti derivati e altri rapporti finanziari se i relativi contratti sono conclusi al di fuori del territorio dello Stato, anche attraverso l’intervento di intermediari, in mercati regolamentati;

– metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero;

– atti di disposizione patrimoniale in favore di trust, fondazioni ed organizzazioni similari;

– forme di previdenza complementare individuale o collettiva organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero;

– altri strumenti finanziari anche di natura non partecipativa o diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari della medesima natura.

In merito alla produzione di reddito:

- le attività di natura finanziaria devono essere sempre indicate nel modulo RW in quanto produttive in ogni caso di redditi di fonte estera imponibili in Italia (Cric. 43/E/2009)

- dal 2009 e non prima, gli investimenti all’estero di altra natura devono essere indicati indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia (Cric. 43/E/2009); il riferimento è agli gli immobili e per i beni mobili suscettibili di utilizzazione economica (preziosi, opere d'arte, yacht): infatti, la locazione, il noleggio, la concessione in uso, costituisce presupposto impositivo ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h), del Tuir e, quindi, sussiste una potenziale capacità, in astratto, di produzione di reddito.

Nella Circ. 43/E/2009, l'Agenzia, con la finalità dichiarata di rendere più incisivi i presidi posti in ambito internazionale a tutela del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ha ritenuto che l'articolo 4 del Dl 167/90 dal periodo d’imposta 2009 deve essere inteso come riferito non solo a fattispecie di effettiva produzione di redditi imponibili in Italia ma anche a ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi era soltanto astratta o potenziale. Ne deriva che:

-           fino al 2008 se Tizio deteneva una casa a disposizione in un Paese estero che non assoggetta a tassazione tale immobile (ad esempio, la Francia) non era tenuto né alla indicazione dell'abitazione nella sezione II del modulo RW (stock degli investimenti), né alla compilazione della sezione III del quadro RW per gli eventuali trasferimenti effettuati all'estero (ad esempio, bonifici di banca italiana) per l'acquisto di tale immobile.

-           dal 2009 e, quindi, in Unico 2010, anche tali immobili e i relativi trasferimenti dovranno trovare evidenza in RW.

L'obbligo non sussiste (co. 4 , art. 4 del Dl 167/1990):

- per i certificati in serie o di massa e i titoli affidati in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti,

- per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti,

- per i depositi e i conti correnti,

a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi

Le attività finanziarie italiane detenute all’estero – ossia, ad esempio, i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia, le partecipazioni in soggetti residenti ed altri strumenti finanziari emessi da soggetti residenti – soltanto nel periodo di imposta in cui la cessione o il rimborso delle stesse ha realizzato plusvalenze imponibili.

L'obbligo non sussiste per gli investimenti la cui amministrazione sia stata data in affidamento a una fiduciaria italiana (la fiduciaria si occupa degli adempimenti giuridici e fiscali connessi all' amministrazione del bene) (si vedano le Circ. 6 e 12 del 2010). Sarebbe comunque opportuno che questa interpretazione ricevesse un esplicito avallo legislativo in quanto essa appare indubbiamente largheggiante, per il motivo che l'articolo 4, comma 4, del Dl 167/1990 prevede l'esonero dagli obblighi dichiarativi per le sole «attività finanziarie» e non anche per i «beni patrimoniali».

Secondo quanto previsto dalla Circ. 54/E/2002 – par. 14 “Affinché sussistano le condizioni per usufruire di tale esonero [qualora i redditi derivanti dal conto corrente siano riscossi attraverso l’intervento di intermediari italiani, non sussiste l’obbligo di dichiarazione nel modulo RW] è, pertanto, necessario che il contribuente dia disposizioni alla banca estera, presso cui è detenuto il conto, di bonificare automaticamente gli interessi maturati sul conto estero (immediatamente, o comunque entro il mese della maturazione) su un conto corrente italiano, dando specificazione nella causale, dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero, in modo che la banca italiana sia in grado di operare la ritenuta d’ingresso di cui all’articolo 26, comma 3, del Dpr 600/1973 sull’ammontare lordo degli interessi”.

Tra gli atti da indicare nel quadro Rw le istruzioni alla dichiarazione dei redditi fanno menzione anche «Atti di disposizione patrimoniale a favore di trust, fondazioni, o organizzazioni simili» (vedi cod. 11). Dovrebbe riguardare unicamente gli atti di destinazione in entità interposte fittiziamente, vale a dire, dovrebbe riguardare i trust interposti, esclusi quindi, i trust esteri (magari ubicati in Paesi white list) che, per effetto dell'atto di destinazione, siano gli effettivi possessori dell'attività. Se,invece,l’entità estera, per l’atto di destinazione diventa l’effettivo possessore delle attività, il disponente non deve compilare il modulo RW, perché non ha fatto un trasferimento che abbia interessato un "suo" investimento all’estero e quindi non è tenuto a compilare le Sezioni II e III; e neppure la I,che va compilata solo per trasferimenti da e verso l’estero effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli Intermediari.

SEZIONE III “TRASFERIMENTI DA, VERSO E SULL'ESTERO CHE NEL CORSO DELL'ANNO HANNO INTERESSATO GLI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E LE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA”

Nella sezione III del quadro RW vanno indicati i trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Ciò anche se al termine del periodo d’imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all’estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari.

Non è rilevante che vi sia stato o meno l’intervento di intermediari italiani.

L'obbligo non sussiste se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, non supera a euro 10.000

Secondo la Circ. 54/E72002 – par. 14 “Appare chiaro come il legislatore abbia inteso che la particolare segnalazione di cui al comma appena illustrato [co. 2, art. 4 del Dl 167/1990 - Sezione III “trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria”] debba avere ad oggetto i soli trasferimenti che interessano le tipologie di attività finanziarie e gli investimenti potenzialmente oggetto di indicazione nella Sezione II. Tale interpretazione sistematica trova riscontro anche nelle istruzioni al modulo RW, ove viene esplicitamente affermato che nella Sezione III vanno indicati i trasferimenti che hanno interessato gli investimenti di cui alla Sezione II”.

Secondo quanto previsto nella Circ. 49/E/2009, il contribuente italiano iscritto a un fondo di previdenza complementare estero ha l'obbligo di indicare:

-           “nella sezione II del modello RW: l'ammontare dei contributi versati al fondo (consistenza)

-           nella sezione III del modello RW: i trasferimenti relativi ai contributi effettuati nel periodo di imposta (nonché gli eventuali rendimenti o prestazioni pensionistiche erogati in via anticipata)”.

Secondo quanto previsto nella Circ. 54/E/2002, il contribuente italiano che ha conferimento partecipazioni di società italiana in società estera:

-           “nella sezione II dovrà essere indicata la consistenza delle “attività finanziarie estere” rappresentate dalle azioni della società conferitaria ricevute

-           nella sezione III va segnalato il trasferimento verso l’estero (se le azioni conferite erano detenute in Italia) o estero su estero (se le azioni conferite erano già detenute all’estero (direttamente o per interposta persona). (…)

Nel caso sopra esposto il contribuente non è tenuto ad indicare sia il trasferimento dall’Italia all’estero (o estero su estero) delle partecipazioni conferite che il trasferimento dall’estero all’Italia (o sull’estero) delle partecipazioni ricevute in cambio, essendo sufficiente evidenziare nel modulo RW le operazioni sopra descritte”.

SEZIONE I “I TRASFERIMENTI DA O VERSO L'ESTERO PER CAUSALI DIVERSE DAGLI INVESTIMENTI ESTERI E DALLE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA”.

Nella sezione I del quadro RW vanno indicati i trasferimenti da o verso l'estero per causali diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria attuati mediante denaro, titoli e certificati in serie o di massa sempreché:

-           siano stati e attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti.

-           Siano di ammontare complessivo, nel corso del periodo di imposta sia stato, superiore a euro 10.000,00. Nell’ ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l’estero che quelli dall’estero.

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