VOLUNTARY DISCLOSURE 2016: GLI ASPETTI DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI DEL DL 193/2016
ARTICOLO - Pubblicato il: 4 novembre 2016 - Da: G. Manzana E. Iori
Riapertura dei termini della voluntary del 2015 (nuovo art. 5-octies, DL n. 167/9 che prevede nuovamente l’applicazione degli artt. da 5-quater a 5-septies). Oltre ai precedenti esimenti (ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione della procedura in esame) non è accessibile per chi abbia già aderito alla precedente procedura.
Può essere utilizzata anche dai contribuenti diversi: 1) da quelli indicati dall’art. 4, comma 1, DL n. 167/90 (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici); 2) dai soggetti che hanno adempiuto correttamente agli obblighi del c.d. “monitoraggio fiscale”(compilazione quadro RW).
L’istanza va presentata entro il 31 luglio 2017; la documentazione integrativa entro il 30 settembre 2017.
Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016 (periodo d’imposta 2015);
Proroga dei termini d’accertamento (sembrerebbe per chi si avvale della procedura) scadenti dal 1° gennaio 2015 (quindi accertabile dal periodo d’imposta 2010) fino al 31 dicembre 2018, ma solo per le attività e i redditi inclusi nella procedura.
Proroga fino al 30 giugno 2017 per la liquidazione delle istanze presentate nel 2015.
Se nella relazione il contribuente indicherà anche i dati per il quadro RW relativo al 2016 e alla frazione di periodo 2017 fino all’effettivo rimpatrio, liquidando le relative imposte, vi sarà esonero dalla compilazione del quadro RW e dei quadro reddituali.
A livello sanzionatorio sembrerebbe prevista l’applicazione del cumulo giuridico per le violazioni del quadro RW.
Si deve provvedere a autoliquidare le imposte, le sanzioni e gli interessi entro il 30 settembre 2017. In caso di autoliquidazione insufficiente, se invece il contribuente verserà l’integrazione spontaneamente sarà applicata solo una maggiorazione, in misura graduata, sull’ammontare dell’integrazione (dal 3% al 10%). In caso di mancato “spontaneo” versamento entro le sanzioni ex art. 5, comma 2, DL n. 167/90 (dal 3% al 15%) non sono ridotte, ai sensi dell’art. 5-quinquies, comma 4, al 50% ma sono fissate dal 60% all’85% del minimo.
L’ammontare derivante dall’adesione alla procedura (imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni) va versato in unica soluzione entro il 30.9.2017 o in 3 rate mensili (la prima entro il 30.9.2017) senza possibilità di compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97.
La sanzione del 3% (riducibile di fatto allo 0,5%) sul quadro RW si applica non solo per le attività detenute in Paesi che hanno firmato un accordo per lo scambio d’informazioni entro il 1° marzo 2015, ma a tutti i Paesi per i quali l’accordo è entrato in vigore entro il 24 ottobre, data di entrata in vigore del Dl 193/2016. Dovrebbe trattarsi in sostanza dei Paesi attualmente inclusi nella White list (fra i quali, ad esempio, Jersey, penalizzata dalla precedente edizione). Per quanto riguarda Montecarlo, la sanzione ridotta trova comunque fondamento nell’originaria versione dell’articolo 5 quinquies, comma 7.
Al ricorrere delle condizioni sopra elencate e in presenza di rimpatrio giuridico o materiale oppure del rilascio del waiver, non si applica il raddoppio dei termini, come in passato.
Il contribuente, per le attività oggetto della “nuova” collaborazione volontaria, non è punito per i reati previsti dall’art. 648-ter, C.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
Se ha ad oggetto contanti o valori al portatore il contribuente deve:
• dichiarare che i valori oggetto di collaborazione volontaria non derivano da reati diversi da quelli previsti dalla voluntary disclosure;
• provvedere entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati:
- all’apertura ed all’inventario, in presenza di un Notaio, delle cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
- al versamento dei contante ed al deposito dei valori al portatore “su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura” presso intermediari finanziari abilitati.
Il professionista che assiste il contribuente nella gestione della “nuova” collaborazione volontaria è assoggettato, analogamente a quanto previsto per la precedente, al rispetto degli obblighi antiriciclaggio.
Viene prevista l’applicazione dell’aliquota Irpef nella misura massima per i proventi dei fondi comuni d’investimento diversi da quelli conformi alla direttiva 2009/65/Ue (cioè diversi dai fondi non armonizzati), mentre l’articolo 10 ter della legge 77 del 1983 prevede che l’aliquota progressiva si applichi solo sui proventi dei fondi non conformi alla direttiva 2011/61/Ue cioè diversi da quelli istituiti nella Ue o in Stati See White list o il cui gestore non sia soggetto a vigilanza nel proprio Stato di residenza.